Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20771 del 14/10/2016


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Cassazione civile sez. trib., 14/10/2016, (ud. 07/06/2016, dep. 14/10/2016), n.20771

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3193/2010 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliata in ROMA VIA TACITO 41,

presso lo studio dell’avvocato SALVATORE LUCIO PATTI, che la

rappresenta e difende giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 315/2008 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata l’11/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/06/2016 dal Consigliere Dott. LUCIO LUCIOTTI;

udito per il ricorrente l’Avvocato MORGANTI per delega dell’Avvocato

PATTI che ha chiesto l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato URBANI NERI che ha chiesto

il rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CUOMO Luigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza n. 315 dell’11 dicembre 2008 la Commissione tributaria regionale del Lazio rigettava l’appello proposto da M.A. avverso la sentenza di primo grado che a sua volta aveva rigettato l’impugnazione proposta dalla predetta contribuente avverso la cartella di pagamento di sanzioni dovute in qualità di legale rappresentante della S.I.D.A. s.r.l. per infedele dichiarazione IVA presentata da tale società con riferimento all’anno di imposta (OMISSIS).

1.1. I giudici di appello rilevavano la novità e, quindi l’inammissibilità, delle domande proposte dall’appellante in relazione alla correttezza del procedimento notificatorio della cartella di pagamento e all’omessa indicazione del responsabile del procedimento; escludevano, inoltre, ogni effetto vincolante per il giudice tributario della sentenza di assoluzione della contribuente in sede penale per i reati connessi alle contestazioni mosse con l’avviso di accertamento prodromico alla cartella di pagamento impugnata; ritenevano, quindi, legittima la cartella di pagamento notificata alla contribuente per non avere quest’ultima impugnato l’avviso di accertamento precedentemente notificatole e, pertanto, divenuto definitivo.

2. Avverso tale statuizione la contribuente propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi cui replica l’Agenzia delle entrate con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il vizio di motivazione della sentenza impugnata, evidenziandone l’illogicità e la contraddittorietà sotto due diversi profili. Il primo, per avere la CTR considerato come nuovo il motivo di appello formulato con riferimento alla necessaria valutazione da parte dei giudici di merito della corretta applicazione della norma fiscale e che era diretto a censurare la decisione di prime cure laddove aveva ritenuto infondate le eccezioni di merito sollevate con riferimento all’atto di contestazione in quanto atto non tempestivamente impugnato. Il secondo, per avere erroneamente riferito l’eccezione di irregolarità del procedimento notificatorio alla cartella di pagamento invece che al prodromico avviso di accertamento.

2. Il motivo è inammissibile sotto diversi profili.

2.1. Innanzitutto perchè non è corredato dal cosiddetto “momento di sintesi” previsto dall’artt. 366 bis c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis, trattandosi di sentenza pubblicata in data 11 dicembre 2008).

E’ noto che il motivo che denunci, come nel caso in esame, un vizio di motivazione deve concludersi – a pena di inammissibilità – con un momento di sintesi (o quesito di fatto), consistente in un apposito passaggio espositivo distinto ed autonomo rispetto allo svolgimento del motivo – ossia un quid pluris rispetto all’illustrazione del mezzo (Cass. S.U. n. 12339 del 2010; Cass. n. 8897 e n. 4309 del 2008; n. 21194 del 2014) – finalizzato a porre la Corte “in condizione di comprendere, dalla lettura del solo quesito, quale sia l’errore commesso dal giudice di merito” (cfr. Cass. n. 13238 del 2014), individuando, chiaramente in modo sintetico, evidente e autonomo, il fatto controverso e decisivo per il giudizio in riferimento al quale la motivazione si assume omessa, insufficiente o contraddittoria, con specifica segnalazione delle ragioni per le quali la motivazione risulti inidonea a giustificare la decisione (ex plurimis, Cass. s.u. n. 20603 del 2007 e n. 11652 del 2008; Cass. n. 27680 del 2009).

2.2. Inoltre, poichè la ricorrente nel secondo profilo del motivo in esame ha dedotto l’errore in cui sarebbero incorsi i giudici di appello per avere frainteso l’eccezione di irregolarità della notifica, perchè riferita all’avviso di accertamento e non alla cartella di pagamento, il motivo – pur correttamente prospettato come vizio di motivazione, perchè “attiene al momento logico relativo all’accertamento in concreto della volontà della parte” e quindi “può concretizzare solo una carenza nell’interpretazione di un atto processuale, ossia un vizio sindacabile in sede di legittimità unicamente sotto il profilo del vizio di motivazione” (v. Cass. n. 21874 del 2015; n. 2630 del 2014; n. 2096 del 2007; Cass. n. 8953 e n. 3702 del 2006) – non si sottrae al profilo di inammissibilità per difetto di autosufficienza, avendo la ricorrente omesso di riprodurre nel ricorso per cassazione il contenuto dell’eccezione sollevata in grado di appello, cui avrebbe dovuto provvedere, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), al fine di dimostrare l’erroneità della decisione di merito nonchè la pure dedotta contraddittorietà tra il motivo di appello proposto e la decisione assunta dalla CTR, non avendo accesso diretto la Corte agli atti e documenti del giudizio di merito, in relazione al tipo di vizio denunciato. Invero, non avendo la ricorrente assolto tale onere, in quanto dalla lettura del ricorso non è dato cogliere quale fosse effettivamente il motivo di gravame formulato con l’atto di appello, la censura va ritenuta inammissibile (cfr. Cass. n. 17049 del 2015; n. 4823 del 2012; n. 7825 del 2006; Sez. 6-3, ord. n. 1926 del 2015).

2.3. Non ricorre, in ogni caso, il vizio di contraddittorietà della motivazione pure lamentato nel motivo in esame. Il vizio in parola, invero, secondo la costante elaborazione della giurisprudenza di legittimità, “presuppone che le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l’individuazione della ratio decidendi, e cioè l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione adottata” (Cass. n. 14024, n. 10879 e n. 10341 del 2014). Esso presuppone cioè un contrasto di argomentazioni tra loro logicamente inconciliabili, tale che non risulti possibile, attraverso la lettura del compendio motivazionale, ricostruire in modo lineare e coerente il percorso razionale seguito dal giudice per addivenire alla decisione secondo uno schema procedimentale che, non lasciando vuoti o operando impropri salti logici, eviti pure, nella sequenza dialettica del discorso decisionale, e quindi anche nel confronto con argomenti di opposto segno, di giustapporre enunciati che, pur influendo in pari grado nella formazione delle ragioni della decisione, al vaglio critico mostrano tuttavia di elidersi vicendevolmente (cfr. Cass. n. 14784 del 2015). Il che non si rinviene nella sentenza in esame.

3. Con il secondo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 140 c.p.c.. Sostiene che i giudici di appello avevano ritenuto regolare la notifica dell’avviso di accertamento benchè dalla documentazione prodotta in giudizio emergesse la nullità della medesima per esser stata omessa la menzione sulla relata dell’avvenuta affissione alla porta di abitazione dell’avviso di deposito dell’atto presso la casa comunale e per mancata produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata informativa di tale attività.

3.1. Prescindendo sia dal rilievo che, come detto esaminando il primo motivo, a questa Corte è inibita la verifica dell’effettiva proposizione in appello del motivo di censura della statuizione di prime cure di regolarità della notifica dell’avviso di accertamento, sia dalla considerazione che la CTR non avrebbe potuto rilevare d’ufficio il vizio di notificazione dell’avviso di accertamento, atteso che nel giudizio tributario, in conseguenza della sua struttura impugnatoria, opera il principio generale di conversione dei motivi di nullità dell’atto tributario in motivi di gravame, sicchè l’invalidità non può essere rilevata di ufficio, nè può essere fatta valere per la prima volta in sede di legittimità (cfr., ex multis, Cass. n. 22810 del 2015), va osservato che per condiviso principio giurisprudenziale, “nel processo tributario, in caso di impugnazione, da parte del contribuente, della cartella esattoriale per l’invalidità della notificazione dell’avviso di accertamento, la Corte di cassazione non può procedere ad un esame diretto degli atti per verificare la sussistenza di tale invalidità, trattandosi di accertamento di fatto, rimesso al giudice di merito, e non di nullità del procedimento, in quanto la notificazione dell’avviso di accertamento non costituisce atto del processo tributario, ma riguarda solo un presupposto per l’impugnabilità, davanti al giudice tributario, della cartella esattoriale, potendo l’iscrizione a ruolo del tributo essere impugnata solo in caso di mancata o invalida notifica al contribuente dell’avviso di accertamento, a norma dell’abrogato del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 16, comma 3 e del vigente D.P.R. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3” (Cass. n. 11674 del 2013; n. 10702 del 2006; Cass. n. 3554 del 2002; n. 9032 del 1997).

3.2. Ciò posto, appare evidente che il vizio è stato erroneamente denunziato in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Ma anche a voler seguire l’indirizzo interpretativo rispettoso dell’esigenza di effettività della tutela giurisdizionale, in base al quale “non è necessaria l’adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi, sicchè l’erronea intitolazione del motivo di ricorso per cassazione non osta più, di norma, alla riqualificazione della sua sussunzione entro diversa fattispecie dell’art. 360 c.p.c., comma 1, alla sola condizione che, nello sviluppo stesso del motivo, il ricorrente articoli con coerenza argomenti a sostegno di una tesi giuridica manifestamente riconducibile alla fattispecie malamente indicata” (cfr. Cass. sez. 6 – 3, ord. n. 4036 del 2014 che, in tema di vizio di omessa pronuncia, richiama Cass. S.U. n. 17931 del 2013 e Cass. n. 24553 del 2013), il motivo in esame non si sottrae al duplice rilievo di inammissibilità, per difetto di autosufficienza (non essendo stato trascritto il contenuto della relata di notifica dell’avviso di accertamento, che si assume mancante della menzione delle attività previste dall’art. 140 c.p.c. e per mancata produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata informativa di tale attività) e per difetto del quesito di fatto che deve accompagnare il vizio motivazionale, essendo quello di diritto, formulato a conclusione del motivo (che si è detto essere stato erroneamente prospettato come error in indicando), anche assolutamente generico, risolvendosi nella mera richiesta a questa Corte di affermare se ai tini della cassazione della sentenza impugnata rileva la nullità della notifica per il mancato rispetto delle formalità prescritte dall’art. 140 c.p.c. (ex multis, Cass. S.U. n. 21672 del 2013).

4. Con il terzo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’omessa pronuncia del giudice di merito sulla domanda formulata con riferimento all’insussistenza della responsabilità dell’amministratore e legale rappresentante di società di capitali, per il pagamento dell’IVA dovuta dalla società.

5. Con il quarto ed ultimo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’errore in cui sarebbe incorso il giudice di merito nel ritenere assorbita dall’inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione dell’avviso di accertamento, l’eccezione sollevata con riferimento all’intervenuta pronuncia assolutoria in sede penale per i reati connessi alle contestazioni mosse con l’avviso di accertamento, nonchè, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’insufficiente motivazione della sentenza impugnata per avere omesso di indicare gli elementi presuntivi idonei a confermare l’accertamento tributario nonostante il contrastante accertamento del giudice penale.

6. I predetti motivi devono ritenersi assorbiti dalla statuizione di inammissibilità dei primi due mezzi di impugnazione, in quanto la mancata impugnazione del prodromico avviso di accertamento che, come nel caso di specie, deve ritenersi essere stato regolarmente notificato, preclude l’esame di qualsiasi questione attinente alla pretesa tributaria (in termini, Cass. n. 1737 del 2004; n. 7310 e n. 1115 del 2006, n. 16641 del 2011, ord. n. 4818 del 2015).

7. Conclusivamente, vanno dichiarati inammissibili il primo e secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. Giustizia n. 55 del 2014, oltre al rimborso all’Agenzia controricorrente delle eventuali spese prenotate a debito.

PQM

La Corte dichiara inammissibili il primo ed il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 8.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 7 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2016

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