Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20771 del 10/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 10/10/2011, (ud. 22/09/2011, dep. 10/10/2011), n.20771

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – rel. Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 8119/2009 proposto da:

B.V. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, CORSO TRIESTE 169/A, presso lo studio dell’avvocato GIOACCHINO

AMATO, rappresentato e difeso dall’avvocato RAMPULLA Filippo, giusta

mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 148/2007 della Commissione Tributaria

Regionale di PALERMO – Sezione Staccata di CALTANISSETTA del 24.9.07,

depositata l’11/02/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/09/2011 dal Presidente Relatore Dott. ANTONIO MERONE.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. TOMMASO

BASILE.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio:

Letti gli atti del ricorso specificato in epigrafe;

Vista, condivisa e fatta propria la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., nella quale si legge:

“Il Sig. B.V. ricorre contro l’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso e propone, a sua volta, ricorso incidentale, con il quale eccepisce che una delle questioni riproposte in questa sede avrebbe dovuto già essere dichiarata inammissibile dalla CTR perchè proposta per la prima volta in appello.

I ricorsi, proposti avverso la stessa sentenza, vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Il ricorso principale non può trovare accoglimento per la inammissibilità dei due motivi che lo sorreggono.

Denunciando la violazione e falsa applicazione del combinato disposto del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e della L. n. 212 del 2000, art. 6, commi 1 e 5, la parte ricorrente articola due motivi che si concludono con la formulazione dei quesiti così testualmente formulati:

a) “Accerti la Corte se vi è stata nell’occorso violazione del combinato disposto del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e della L. n. 212 del 20002, art. 6, commi 1 e 5”;

b) “Accerti la Corte se nell’occorso vi è stata violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, della L. n. 890 del 1982 e dell’art. 149 c.p.c.”.

E’ evidente che si tratta di quesiti assolutamente generici che nulla dicono della fattispecie concreta e della possibile interpretazione delle norme citata, asseritamente violate o applicate in maniera errata.

Il ricorso incidentale è assorbito”;

Considerato:

– che la relazione è stata notificata ai sensi dell’art. 308 bis c.p.c., comma 3;

– che la parte ricorrente ha depositato memoria difensiva con la quale contesta che i quesiti debbano essere autosufficienti, sostenendo che possano essere integrati con i motivi;

– che la tesi sostenuta dalla parte resistente contrasta con la giurisprudenza consolidata di questa Corte, condivisa dal Collegio, senza che vengano prospettati argomenti originali per discostarsi dall’indirizzo citato;

– che sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di legittimità, posto che anche il motivo prospettato dalla ricorrente incidentale, se avesse dovuto essere esaminato, non avrebbe superato il giudizio di ammissibilità, per la genericità del quesito.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito l’incidentale, e compensa le spese, del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2011

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