Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20770 del 10/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 10/10/2011, (ud. 08/06/2011, dep. 10/10/2011), n.20770

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 21010/2009 proposto da:

P.F. (OMISSIS), P.M.G. il

primo anche nella qualità di legale rappresentante ed entrambi nella

qualità di unici soci della società in nome collettivo PREMIATA

PASCERI DI PASCERI FERDINANDO & C. SNC, elettivamente domiciliati

in

ROMA, VIA TIBULLO 10, presso lo studio dell’avvocato CELLITTI CARLO,

rappresentati e difesi dall’avvocato CALDERONI Domenico, giusta

mandato in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore e

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 174/2007 della Commissione Tributaria

Regionale di CATANZARO del 18.4.07, depositata il 25/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’8/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO;

udito per i ricorrenti l’Avvocato Sergio Callipari (per delega aVV.

Domenico Calderoni) che si riporta agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE

CENICCOLA che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

Corte Suprema di Cassazione, Struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi civili Sezione Tributaria;

relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., sulla causa n. 21010/2009;

Il relatore Cons. Dott. Giuseppe Caracciolo, letti gli atti depositati:

Osserva:

La CTR di Catanzaro ha respinto l’appello di P.F., P.M.G. e della “Premiata Pasceri di Pasceri Ferdinando & C. snc” – appello proposto contro la sentenza n. 421/01/2004 della CTP di Catanzaro che ha rigettato il ricorso di parte contribuente – ed ha così confermato l’avviso di accertamento IRPEF – SSN relativa all’anno d’imposta 1998 con cui l’Agenzia aveva rettificato i reddito dichiarato per il predetto anno, ricostruendolo con metodo induttivo.

La predetta CTR ha motivato la decisione ritenendo che la decisione con cui la CTP di Catanzaro aveva parzialmente accolto il ricorso – riducendo equitativamente la percentuale del ricarico applicata – non fosse censurabile nè vi fosse conflitto alcuno tra dispositivo e motivazione.

La parte contribuente ha interposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

L’agenzia si è costituita con controricorso.

Il ricorso ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., assegnato allo scrivente relatore – può essere definito ai sensi dell’art. 375 c.p.c..

Infatti, entrambi i motivi di censura (rubricati sotto la tipologia di “Violazione” di norma di legge) non contengono quel quesito di diritto che, ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., come interpretato dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr., per tutte, Cass., Sez. un., n. 20603 del 2007), deve corredare il motivo con cui si lamentino vizi diversi da quello concernente la motivazione.

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in Camera di consiglio per inammissibilità.

Il relatore (Giuseppe Caracciolo).

che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata agli avvocati delle parti: che è stata depositata dalla parie ricorrente memoria ex art. 380 bis c.p.c., il cui contenuto non può essere condiviso;

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato;

che le spese di lite non vanno regolate, atteso che la parte intimata non si è costituita.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2011

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