Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20770 del 01/08/2019

Cassazione civile sez. trib., 01/08/2019, (ud. 20/06/2019, dep. 01/08/2019), n.20770

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14000/2014 R.G. proposto da:

Z.F., elettivamente domiciliato in Roma presso la

Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso

dall’avv. Flavio Nuti, con studio in Volterra (PI), vicolo F.da

Volterra 1/A giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno (subentrato ai sensi della

L.R. Toscana n. 79 del 2012 al soppresso Consorzio di Bonifica Val

d’Era), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, via Crescenzio 19, presso l’avv.

Carlo Baldassarri, che lo rappresenta e difende giusta delega a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Toscana (Firenze), Sez. 5, n. 102/05/13 del 16 settembre 2013,

depositata il 4 novembre 2013, non notificata;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 giugno

2019 dal Consigliere Botta Raffaele.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. Ritenuto che la controversia concerne l’impugnazione di una cartella di pagamento relativa a contributi consortili per l’anno 2008 che il contribuente contestava per difetto di motivazione, mancata prova da parte del Consorzio che ne aveva l’onere del beneficio diretto, stante anche “la mancata approvazione e/o delimitazione del perimetro di contribuenza e la sua trascrizione”. Il giudice adito accoglieva il ricorso sotto il profilo ritenuto assorbente del vizio di motivazione. L’appello del Consorzio era accolto con la sentenza in epigrafe avverso la quale il contribuente propone ricorso per cassazione con cinque motivi.

2. Ritenuto che il Consorzio si è costituito con controricorso.

3. Preso atto che il P.G. non ha depositato conclusioni scritte.

4. Considerato che con il primo motivo di ricorso, il contribuente denuncia violazione e/o falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 3, e della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, sostanzialmente riproducendo la censura di vizio di motivazione della cartella posta a base del ricorso originario.

5. Considerato che tale motivo è inammissibile trattandosi di censura sostanzialmente diretta all’atto impositivo (che, tuttavia, per quanto emerge dallo stesso ricorso, sarebbe stato sufficientemente motivato secondo l’orientamento di questa Corte, quantomeno per relationem, indicando riferimenti al “piano di classifica”, al “piano di riparto”, ai criteri di calcolo del tributo ecc.) e non alla sentenza impugnata.

6. Considerato che con il secondo motivo di ricorso, il contribuente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 860 c.c., nonchè del R.D. n. 215 del 1933, artt. 10, 11 e 58, e della L.R. Toscana n. 34 del 1994, artt. 15 e 18, deducendo sostanzialmente il mancato assolvimento da parte del Consorzio dell’onere probatorio allo stesso incombente del beneficio diretto per il contribuente delle attività consortili.

7. Considerato che il motivo non è fondato. Risulta dallo stesso ricorso che il Consorzio aveva prodotto in giudizio “il piano di classifica, il piano di riparto, le cartografie, il piano degli interventi etc.” e, correttamente, seguendo sul punto l’ormai costante orientamento di questa Corte, la sentenza impugnata rileva la decisività delle circostanze della dimostrata adozione da parte del Consorzio del “prescritto piano di classifica con allegata cartografia relativa al perimetro di contribuenza” e della mancata contestazione da parte del contribuente che “gli immobili in questione rientra(ssero) nel perimetro di contribuenza”. Pertanto il giudice d’appello, decidendo la controversia in senso favorevole al Consorzio, ha applicato il principio affermato da questa Corte secondo cui: “In tema di contributi di bonifica, ove i fondi siano compresi nel perimetro consortile, in difetto di specifica contestazione del piano di classifica e ripartizione da parte del contribuente (come è nel caso di specie), grava sullo stesso l’onere di superare, mediante prova contraria, la presunzione del beneficio diretto e specifico derivante dalle opere realizzate dal consorzio” (Cass. n. 9511 del 2018; nello stesso senso in precedenza Cass. n. 24356 del 2016; Cass. n. 24070 del 2014; Cass. n. 654 del 2012). Peraltro secondo l’orientamento di questa Corte “la trascrizione del provvedimento di “perimetrazione della contribuenza” prevista dal R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 10, comma 2, derivando l’effetto dell’opponibilità degli atti ai terzi direttamente dalla legge, che prevede la costituzione dell’onere reale e la connessa prestazione patrimoniale vincolata all’utilità fondiaria, assolve esclusivamente alla funzione di mera pubblicità-notizia, in quanto adempimento di natura meramente dichiarativa, diretto a soddisfare l’esigenza della localizzazione degli interventi di bonifica ed a rendere pubblico il perimetro di contribuenza, e non integra “principio fondamentale” ai sensi dell’art. 117 Cost., comma 3″ (Cass. n. 13167 del 2014).

8. Considerato che con il terzo motivo di ricorso, il contribuente denuncia “omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione su fatti controversi e decisivi per il giudizio”.

9. Considerato che il motivo è inammissibile in quanto enunciato (e argomentato) secondo quanto previsto dalla previgente formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 e non più riproponibile alla luce della nuova formulazione della stessa norma secondo quanto espresso dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 8053 del 2014: “La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione”. E ancora: “L’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie”. Nulla di tutto questo è rinvenibile nelle argomentazioni formulate nel ricorso a sostegno del motivo in esame.

10. Considerato che con il quarto motivo di ricorso, il contribuente denuncia “omessa pronuncia sull’eccezione circa la mancata notifica di avviso bonario in violazione della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5”.

11. Considerato che il motivo è infondato sotto un duplice aspetto: in primo luogo “non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto della domanda o eccezione formulata dalla parte” (Cass. n. 20718 del 2018), com’è nel, caso di specie, nel quale la decisione nel merito della controversia da parte del giudice d’appello, comporta il rigetto implicito dell’eccezione cui fa riferimento parte ricorrente; in secondo luogo la norma di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, non è applicabile con riferimento alla cartella de qua, essendo l’avviso previsto “soltanto per le cartelle emesse a seguito di controllo della dichiarazione del contribuente, ove sussistano rilevanti incertezze su aspetti importanti della stessa” (argomenta ex Cass. n. 11051 del 2018).

12. Considerato che con il quinto motivo di ricorso, il contribuente denuncia “omessa pronuncia sull’eccezione circa la mancata predisposizione di un catasto consortile in violazione della L.R. Toscana n. 34 del 1994, art. 18”.

13. Considerato che il motivo non è fondato in quanto l’unico strumento di prova capace di attivare la presunzione del godimento di benefici dall’azione consortile è il “piano di classifica” restando “irrilevante… il “catasto consortile”, avente mere finalità repertoriali” (Cass. n. 654 del 2012).

14. Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere respinto con condanna della parte ricorrente alle spese della presente fase del giudizio.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese della presente fase del giudizio che liquida in complessivi Euro 500,00 oltre spese forfettarie e oneri come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 20 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2019

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