Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2077 del 30/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/01/2020, (ud. 02/10/2019, dep. 30/01/2020), n.2077

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7057-2018 proposto da:

F.P., C.B., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA MONTE ZEBIO 30, presso lo studio dell’avvocato GIAMMARIA CAMICI,

che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato FILIPPO

TOCCAFONDI;

– ricorrenti –

contro

P.L., non in proprio ma nella qualità di Curatore del

FALLIMENTO della Sig.ra F.P., titolare della ditta

individuale F.P., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato BERNARDO PARRINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2863/2017 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 19/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ACIERNO

MARIA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte d’Appello di Firenze, confermando la pronuncia di primo grado/ ha dichiarato inefficace l’atto per notaio M.d.P. con il quale F.P., dichiarata successivamente fallita)aveva costituito, con il consenso del marito, un fondo patrimoniale nel quale aveva conferito un fabbricato ad uso civile abitazione sito in Comune di Vasto, (OMISSIS).

Il Tribunale aveva affermato che il fondo patrimoniale era stato costituito nel biennio ed aveva natura di atto a titolo gratuito; che non ricorreva l’ipotesi dell’adempimento di un obbligo giuridico non comportando quello di contribuire ai bisogni della famiglia ex art. 143 c.c. il dovere di vincolare parte del patrimonio a tali bisogni sottraendoli alla garanzia dei creditori, salva ipotesi eccezionali non sussistenti nella specie.

La Corte d’Appello ha condiviso tale motivazione precisando che non sussiste nella specie la causa di esclusione della revocatoria costituita dall’adempimento di un debito morale, dal momento che il bene costituito nel fondo patrimoniale è una residenza di vacanza e, conseguentemente, non si ravvisa una situazione tale da integrare, nella sua oggettività, gli estremi del dovere morale e il proposito del solvens di adempiere unicamente a quel dovere mediante l’atto in questione.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione F.P.. Ha resistito con controricorso la curatela.

Nell’unico motivo di ricorso viene dedotto il vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5 sulla non ritenuta destinazione ai bisogni della famiglia del bene conferito nel fondo patrimoniale. Il bene in questione era residuale rispetto al patrimonio immobiliare complessivo messo a disposizione per le pretese dei creditori, non aveva attitudine a produrre reddito perchè modestissimo ed in precarie condizioni manutentive e strutturali. Non può, pertanto ritenersi integrato il requisito della sproporzionalità tra istituzione del fondo e patrimonio della fallita e, conseguentemente rimane priva di motivazione l’esclusione dell’adempimento del dovere morale.

La censura è manifestamente infondata. La destinazione del fondo all’adempimento di un dovere morale è meramente affermata senza alcuna indicazione in ordine alla avvenuta allegazione e prova di tale finalità liberale nel giudizio di merito e senza alcuna concreta valutazione comparativa della dedotta proporzionalità tra la destinazione del bene al fondo patrimoniale ed il patrimonio della fallita. In ricorso sono stati soltanto genericamente enunciati alcuni elementi di fatto quali la non attitudine del bene alla redditualità per dedurne la natura di presidio familiare, ma, a parte l’intrinseca equivocità della circostanza, in relazione alla corrispondente indicazione dell’esistenza di altri immobili, anche per questo elemento fattuale non è stato indicato se e dove nel giudizio di merito fosse stata evidenziata tale peculiare caratteristica.

Il motivo difetta pertanto di specificità e presenta, di conseguenza, un profilo d’inammissibilità, specie in relazione al rigoroso onere della prova che grava sul fallito in sede di azione revocatoria per sottrarre il bene sul quale è stato costituito il fondo patrimoniale alla massa.

Al riguardo si richiama la recente pronuncia n. 29298 del 2017, così massimata: “La costituzione del fondo patrimoniale per fronteggiare i bisogni della famiglia, anche qualora effettuata da entrambi i coniugi, non integra, di per sè, adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge, ma configura un atto a titolo gratuito, non trovando contropartita in un’attribuzione in favore dei disponenti Esso, pertanto, è suscettibile di revocatoria, a norma dell’art. 64 L. Fall., salvo che si dimostri l’esistenza, in concreto, di una situazione tale da integrare, nella sua oggettività, gli estremi del dovere morale ed il proposito del “solvens” di adempiere unicamente a quel dovere mediante l’atto in questione.

In conclusione il ricorso deve essere rigettato. Si applica il principio della soccombenza in relazione alle spese processuali.

PQM

Rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della parte contro ricorrente da liquidarsi in E 4000 per compensi ed E 100 per esborsi oltre accessori di legge.

Ricorrono i presupposti processuali per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, in relazione all’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso principale, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 2 ottobre 2019.

Depositato in cancelleria il 30 gennaio 2020

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