Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2077 del 30/01/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 2077 Anno 2014
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: AMENDOLA ADELAIDE

SENTENZA

sul ricorso 24612-2010 proposto da:
CONSAP CONCESSIONARIA SERVIZI ASSICURATIVI PUBBLICI
S.P.A., GESTIONE AUTONOMA DEL FONDO DI GARANZIA PER
LE VITTIME DELLA STRADA 97114260587, in persona
dell’Amministratore Delegato e Legale Rappresentante
Avv. RAFFAELE FERRARA, elettivamente domiciliata in
2013
2357

ROMA, VIALE CARSO 63, presso lo studio dell’avvocato
FARGIONE VINCENZO MARIA, che la rappresenta e difende
giusta delega in atti;
– ricorrente contro

1

Data pubblicazione: 30/01/2014

TALARICO ANNA, CARACCIOLO ANTONIO, CARACCIOLO SARINO,
CARACCIOLO GIOVANNI, CARACCIOLO MAURIZIO, ASSITALIA
S.P.A.;
– intimati –

avverso la sentenza n. 4269/2009 della CORTE

7305/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 09/12/2013 dal Consigliere Dott. ADELAIDE
AMENDOLA;
udito l’Avvocato VINCENZO MARIA FARGIONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per
l’inammissibilità o rigetto del ricorso;

2

D’APPELLO di ROMA, depositata il 29/10/2009, R.G.N.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con

ricorso

ex

art.

615

cod.

proc.

civ.

CONSAP-FGVS

(Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici s.p.a., Gestione
Autonoma del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada),
propose opposizione avverso il pignoramento presso terzi

resa dal Tribunale di Catanzaro nei confronti di FIRS
Assicurazioni s.p.a., all’epoca in bonis.
Con sentenza n. 7265 del 2003 il Tribunale di Roma rigettò
l’opposizione.
Su gravame di Consap, la Corte d’appello, in data 29 ottobre
2009, l’ha invece accolta, respingendo tuttavia la domanda
dell’opponente di restituzione delle somme assegnate nelle more
dell’azione esecutiva.
Contro tale decisione ricorre a questa Corte CONSAP, formulando
due motivi.
Nessuno degli intimati ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
l

Con il primo motivo l’impugnante lamenta mancanza e/o

insufficienza della motivazione con riferimento alla asserita
carenza di prove circa la indebita assegnazione di somme nelle
more della procedura esecutiva, argomentata con l’insufficienza
delle prodotte copie fotostatiche di distinti provvedimenti di
assegnazione (per ciascuno degli appellati procedenti), privi di
data di deposito e di sottoscrizione del giudice
dell’esecuzione, data e sottoscrizione le quali sarebbero state

3

promosso dai signori Talarico e Caracciolo, in forza di sentenza

invece rinvenibili in un diverso documento,

concernente

l’assegnazione di somme ad altro creditore.
Tale decisione, secondo Consap, sarebbe frutto dell’incompleto
esame degli atti di causa, essendo stati versati nel fascicolo
di parte verbali e ordinanze del Pretore, all’epoca giudice

provvedimenti di assegnazione.
Né la Corte aveva considerato che, da un lato, la sentenza di
prime cure aveva specificamente dato atto della emissione delle
ordinanze e, dall’altro, che i creditori procedenti con
l’appello incidentale condizionato avevano chiesto che Assitalia
fosse condannata a rifondere a Consap le somme da essi
percepite, così rendendo non più controverse le assegnazioni,
anche in ordine alla loro entità.
2 Le censure non hanno pregio.

A ben vedere, i lamentati vizi dell’Iter motivazionale con il
quale il decidente ha giustificato la sua decisione si risolvono
nella deduzione di un errore di fatto revocatorio. E invero, a
fronte della ritenuta, mancata produzione di validi
provvedimenti di assegnazione, l’impugnante viene ora a
sostenere che tali documenti sarebbe invece presenti nel
fascicolo di parte. Ne deriva che il

vulnus

denunciato, in

quanto consistente nella affermazione, positiva o negativa di un
fatto, in contrasto con le evidenze di causa, non è cognitivo,
ma percettivo (confr. 19 aprile 2013, n. 9637).

4

dell’esecuzione, che chiarivano il contenuto dei successivi

3 Quanto agli altri rilievi svolti nel mezzo, peraltro confusi e

ridondandi, essi sono eccentrici rispetto alle ragioni della
decisione, posto che l’esponente indica, in maniera del tutto
assertiva, una serie di indici in base ai quali le ordinanze,
ancorché non sottoscritte, dovrebbero comunque ritenersi

assegnazione e l’avvenuto pagamento delle somme di cui ha
chiesto la restituzione, laddove il giudice di merito ha
ritenuto inutilizzabile la produzione, per la sua inemendabile
lacunosità. Ne deriva che, mentre l’asserita conformità è
allegazione inidonea a scalfire la tenuta della sentenza
impugnata, le ulteriori deduzioni si risolvono in una
sollecitazione alla rilettura dei fatti e delle prove, preclusa
in sede di legittimità.
4

Con il secondo mezzo la ricorrente, denunciando violazione

dell’art. 2909 cod. civ.,

ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ.,

evidenzia che i/ giudicato formatosi sul punto della sentenza di
primo grado n. 7265/2003, non sarebbe controvertibile.
che le ordinanze di assegnazione

incriminate,

Aggiunge

perché presenti

nel fascicolo di parte Consap in forma incompleta, sarebbero
state

convalidate,

quanto alla loro esistenza materiale, dal

diniego della sospensione della esecuzione. In ogni caso le
stesse, benché travolte dall’accoglimento della proposta
opposizione, avrebbero maturato un proprio regime di stabilità,
non essendo state impugnate con opposizione agli atti esecutivi,

5

conformi a quelle originali e idonee a dimostrare l’avvenuta

come del resto già ritenuto dal Consiglio di Stato nella
sentenza 1 0 aprile 1992, n. 352.
5 Anche tali critiche non colgono nel segno.
Esse, in più punti di difficile comprensione, sono, anzitutto,
gravemente carenti sul piano dell’autosufficienza posto che

omette sia di indicare con la necessaria precisione il
contenuto, sia di individuare l’esatta allocazione nel fascicolo
d’ufficio e/o in quello di parte.
In ogni caso neppure è chiaro quale nesso vi sia tra la ritenuta
inesistenza

atti

in

provvedimenti

di

dimostrativi

dell’intervenuta assegnazione e dell’intervenuto pagamento delle
somme di cui l’opponente ha chiesto la restituzione – rilievo
sulla cui base il giudice di merito ha rigettato la relativa
domanda – e l’evocazione, a confutazione di tale decisione, del
passaggio in giudicato,

o

comunque dell’incontestabilità delle

predette ordinanze, con conseguente violazione, da parte del
giudice a quo del disposto dell’art. 2909 cod. civ., né, ancora,
tra il lamentato

error in iudicando e la deduzione secondo cui

l’esistenza delle stesse

e dei correlativi versamenti

sarebbe desumibile dal rigetto dell’istanza di sospensione
dell’esecuzione

e

dal

mancato

esperimento

del

rimedio

dell’opposizione agli atti esecutivi.
In tale contesto il ricorso deve, evidentemente, essere
dichiarato inammissibile.

6

rinviano a una serie di atti processuali dei quali il ricorrente

Non v’è luogo a provvedere sulle spese di causa, non essendosi
costituita in giudizio la parte vittoriosa.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Roma, 9 dicembre 2013

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