Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2077 del 27/01/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 27/01/2017, (ud. 21/12/2016, dep.27/01/2017),  n. 2077

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 7558/2010 R.G. proposto da:

Z.M., elettivamente domiciliato in Roma, Via Giunio Bazzoni

n. 15, presso lo studio dell’Avv. Luca Saccone che lo rappresenta e

difende per procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, entrambi

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende,

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio,

n. 13/26/09, depositata il 02/02/2009.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21

dicembre 2016 dal Relatore Cons. Dott. Emilio Iannello;

udito per il ricorrente l’Avv. Luca Saccone;

udito l’Avvocato dello Stato Massimo Bachetti per l’Agenzia delle

Entrate, controricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS Umberto, il quale ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso o, in subordine, il rigetto.

In applicazione del decreto del Primo Presidente in data 14 settembre

2016, il Collegio ha disposto che sia adottata una motivazione

semplificata.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Z.M. impugnava avanti la C.T.P. di Roma gli avvisi di accertamento con i quali l’Agenzia delle entrate, Ufficio di Roma (OMISSIS), aveva rettificato ai fini Irpef, per gli anni 1999 e 2000, il suo reddito di partecipazione nella società “Il Veliero di Q.N. s.a.s.”, della quale egli era socio nella misura del 50%.

L’adita C.T.P., riuniti i ricorsi, li rigettava e tale decisione era confermata in grado d’appello dalla C.T.R. del Lazio con sentenza depositata il 2/2/2009, che viene in questa sede impugnata dal contribuente con quattro motivi, ai quali resiste l’Agenzia delle entrate, depositando controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Con il primo motivo di ricorso il contribuente deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., artt. 112, 115 e 345 c.p.c. e D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver ritenuto correttamente fondato l’accertamento impugnato sulla base della rettifica operata nei confronti della società partecipata, in mancanza di prova della sua efficace e tempestiva notifica nei confronti della società medesima nonchè della sua conoscenza o conoscibilità da parte di esso contribuente.

3. Con il secondo motivo il ricorrente deduce omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per non avere la C.T.R. adeguatamente esplicitato in sentenza le ragioni per cui, a fronte delle specifiche critiche mosse, ha ritenuto provata la sussistenza degli atti e degli elementi presupposti e, segnatamente: di un avviso di rettifica nei confronti della società Il Veliero; del fatto che questo contenesse l’accertamento degli importi attribuiti pro quota quale maggior reddito di partecipazione; di una colpevole omissione di vigilanza da parte di esso ricorrente.

4. Con il terzo e quarto motivo il ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., art. 5 T.U.I.R., artt. 2728 e 2320 c.c. e, rispettivamente, vizio di motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per avere la C.T.R. ritenuto non superata la presunzione di distribuzione degli utili posta dall’art. 5 T.U.I.R., pur avendo egli fornito la prova di aver agito in sede civile perchè fosse ordinato al socio accomandatario di depositare rendiconti di gestione con riferimento alle annualità oggetto di accertamento.

5. Va preliminarmente e con effetto assorbente rilevata, d’ufficio, la nullità della sentenza impugnata per omessa integrazione del contraddittorio.

Occorre infatti rammentare che, secondo consolidato orientamento, a partire dall’arresto di Cass. Civ., Sez. U, n. 14815 del 04/06/2008, Rv. 603330, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone o delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 e dei soci delle medesime, configura un’ipotesi di litisconsorzio necessario, con la conseguenza che il giudizio avente ad oggetto il reddito da partecipazione del socio di una società di persone celebrato, come nel caso di specie, senza la partecipazione della società e di tutti i soci, è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche d’ufficio.

Va pertanto dichiarata la nullità dell’intero giudizio di merito, con cassazione dell’impugnata sentenza e rimessione delle parti avanti al giudice di primo grado, che dovrà disporre l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14 e procedere a nuovo esame.

Resta naturalmente assorbito l’esame dei motivi di ricorso.

Sussistono giusti motivi, in considerazione dell’epoca di proposizione del ricorso rispetto al formarsi della citata giurisprudenza, per disporre la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

PQM

La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa l’impugnata sentenza e dichiara la nullità dell’intero processo, compensandone le spese.

Rimette le parti avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Roma.

Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2017

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