Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20769 del 14/10/2016


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Cassazione civile sez. trib., 14/10/2016, (ud. 20/05/2016, dep. 14/10/2016), n.20769

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO� Stefano – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17803/2014 proposto da:

COMUNE DI BIBBONA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIALE BRUNO BUOZZI 102, presso lo studio

dell’avvocato GUGLIELMO FRANSONI, che lo rappresenta e difende

unitamente agli avvocati FRANCESCO PADOVANI, PASQUALE RUSSO giusta

delega in calce;

– ricorrente –

contro

ISAC DI S.N. SNC in persona del legale rappresentante pro

tempore, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la cancelleria

della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato

MAURO VIVALDI con studio in LIVORNO VI RICASOLI 118 (avviso postale

ex art. 135), giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9/2014 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST.

LIVORNO, depositata l’08/01/2014;

udita la relazione della pubblica udienza del 20/05/2016 dal

Consigliere Dott. LUCA SOLAINI;

udito per il ricorrente l’Avvocato FRANSONI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato FALVO D’ORSO per delega

dell’Avvocato VIVALDI che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’accoglimento del 1 motivo,

assorbito il 2 motivo, in subordine accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia concerne l’impugnazione, da parte della società contribuente, di un avviso d’accertamento e liquidazione emesso dal comune di Bibbona, con il quale l’ente locale, richiedeva il pagamento dell’imposta Ici per le annualità (OMISSIS) relativamente ad aree di proprietà della parte intimata, le quali sulla base della sola adozione del piano regolatore, venivano ritenute avere, da parte dell’Ente impositore, finalità edificatoria.

La ctp accoglieva parzialmente il ricorso della contribuente, riducendo la base imponibile dell’Ici delle aree sottoposte a tassazione, mentre su appello del Comune di Bibbona, la CTR accoglieva l’appello incidentale della contribuente e, quindi, il ricorso introduttivo della stessa, in quanto, le singole particelle delle aree in contestazione, considerate autonomamente (e, non come appartenenti al medesimo proprietario), avevano, ognuna, già raggiunto la massima volumetria utilizzabile, e, quindi, erano prive di un’effettiva ed ulteriore capacità edificatoria suscettibile di essere sottoposta a tassazione ICI.

Ricorre davanti a questa Corte di Cassazione, il comune di Bibbona, sulla base di due motivi (corredati di memoria illustrativa), mentre la parte contribuente ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, il Comune ricorrente ha denunciato il vizio di nullità della sentenza, per mancata corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto, i giudici d’appello avrebbero statuito sull’assenza di volumetria disponibile anche in riferimento all’area distinta al foglio (OMISSIS) particella (OMISSIS) (ex 25), sulla cui cubatura disponibile, la società ricorrente non aveva spiegato censure nei gradi di merito, come, invece, sulle particelle (OMISSIS) del medesimo foglio (OMISSIS); pertanto, la CTR annullando il recupero Ici anche sulla particella (OMISSIS) (ex (OMISSIS)), sarebbe andata oltre la domanda introdotta dal ricorrente con il ricorso introduttivo.

Con il secondo motivo di ricorso, il comune ricorrente denuncia il vizio di violazione e falsa applicazione di legge, in particolare, del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. b), nonchè del D.L. n. 203 del 2005, art. 11 quaterdecies e del D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. In quanto, la sentenza impugnata, accogliendo l’appello del contribuente avrebbe violato le norme di cui alla rubrica, per aver ritenuto che l’area in contestazione fosse priva del requisito dell’imponibilità ICI a fini edificatori, sulla base della errata considerazione che la previsione dello strumento urbanistico generale aveva fissato per essa una volumetria massima analoga a quella dei ruderi già insistenti su una parte della superficie e, pertanto, per divenire attuale e, quindi, suscettibile d’imposizione, necessitava della previa demolizione dei fabbricati preesistenti.

Tale secondo motivo è fondato.

Infatti, il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2 comma 1, lett. b), statuisce: “per area edificabile, s’intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio, in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione, determinate secondo i criteri previsti, agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità”. Questo dettato normativo è stato oggetto di una prima norma interpretativa specifica e, precisamente, del D.L. n. 203 del 2005, art. 11 quaterdecies, comma 16 (conv. nella L. n. 248 del 2005), che ha disposto che per area fabbricabile deve intendersi l’area utilizzabile a scopo edificatorio, in base allo strumento urbanistico generale, indipendentemente dall’adozione di strumenti attuativi, e di una seconda norma (anch’essa chiarificatrice), e precisamente, del D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2 (conv. nella L. n. 248 del 2006), che ha esteso la superiore interpretazione, anche ai fini IVA, Registro e per le imposte sui redditi (oltre che ribadirla, ai fini ICI). La giurisprudenza di questa Corte, ha fin da subito ritenuto che” In tema di ICI, a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 11 quaterdecies, comma 16, convertito con modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248 e del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 36, comma 2, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, che hanno fornito l’interpretazione autentica del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. b), l’edificabilità di un’area, ai fini dell’applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, dev’essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione dello stesso da parte della Regione e dall’adozione di strumenti urbanistici attuativi. L’inizio del procedimento di trasformazione urbanistica è infatti sufficiente a far lievitare il valore venale dell’immobile, le cui eventuali oscillazioni, in dipendenza dell’andamento del mercato, dello stato di attuazione delle procedure incidenti sullo “ius aedificandi” o di modifiche del piano regolatore che si traducano in una diversa classificazione del suolo, possono giustificare soltanto una variazione del prelievo nel periodo d’imposta, conformemente alla natura periodica del tributo in questione, senza che ciò comporti il diritto al rimborso per gli anni pregressi, a meno che il Comune non ritenga di riconoscerlo, ai sensi del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lett. f). L’inapplicabilità del criterio fondato sul valore catastale dell’immobile impone peraltro di tener conto, nella determinazione della base imponibile, della maggiore o minore attualità delle sue potenzialità edificatorie, nonchè della possibile incidenza degli ulteriori oneri di urbanizzazione sul valore dello stesso in comune commercio” (Cass. sez. un. 25506/2008, Cass. n. 16714/2007, 20137/2012, 9510/2008, 9778/2010, 5161/2014). Nel caso di specie, dalla lettura della sentenza impugnata emerge che, le aree in contestazione erano edificabili, pertanto, non potevano essere più considerate, ai fini ICI, avere la caratteristica di aree agricole, in quanto l’esistenza di uno strumento urbanistico generale che ingloba un’area un tempo agricola, in un comparto edificabile rende la stessa, fin da subito, dotata di un maggior valore, con correlativo incremento della base imponibile ICI. Ciò che rileva al fine della ricorrenza della caratteristica dell’edificabilità delle superfici in materia di ICI è, quindi, soltanto la destinazione che gli strumenti urbanistici imprimono ai terreni; il requisito legislativo prescinde, infatti, da valutazioni legate alla concreta fabbricabilità delle aree, che può incidere sul versante della determinazione del valore medio di mercato, ma non su quello della qualificazione delle aree come fabbricabili o meno ai fini fiscali.

Il primo motivo di ricorso è destituito, invece, di fondamento, in quanto, da una parte, dalla lettura della sentenza impugnata, emerge che la società contribuente, in sede d’appello incidentale, ha sollevato l’eccezione di pronuncia ultra petita in riferimento al fatto che i giudici di primo grado, non si fossero attenuti alla richiesta d’ineficabilità di alcune particelle dell’area oggetto di controversia, tra cui proprio la particella (OMISSIS) (oggi (OMISSIS)) che il comune di Bibbona sostiene, invece, in questa sede, non facesse parte dell’oggetto della causa, e d’altra parte, dall’esame diretto degli atti giudiziari pregressi (Cass. n. 2148/2004, 20322/2005), risulta che anche in primo grado la società contribuente ha lamentato la ritenuta edificabilità della particella (OMISSIS) (oggi (OMISSIS)); in particolare, vedi, il ricorso introduttivo alla pagina 16 quarto, diciannovesimo e ventesimo rigo, alla 18 tredicesimo rigo e alla pagina 19 che si riporta “…Ma la constatazione che elimina in radice la possibilità edificatoria di tutta l’area in esame (particelle (OMISSIS)) è rappresentata dal grave rischio idrogeologico dell’intera superficie identificata negli atti”.

Va, conseguentemente accolto il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo, cassata l’impugnata sentenza e rinviata nuovamente alla Commissione regionale della Toscana, in diversa composizione, per la pronuncia sulle questioni di merito sollevate nell’appello principale e in quello incidentale non esaminate dalla CTR nella sentenza qui impugnata.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Accoglie il secondo motivo del ricorso principale, rigetta il primo, cassa la sentenzi impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale per la Toscana, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2016

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