Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20768 del 10/10/2011

Cassazione civile sez. VI, 10/10/2011, (ud. 26/05/2011, dep. 10/10/2011), n.20768

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 4462/2010 proposto da:

V.F. (OMISSIS), V.C.

(OMISSIS), C.P. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA SALUZZO 8, presso lo studio dell’avvocato

NATALE FERNANDO, rappresentati e difesi dall’avvocato FERRARA Silvio,

giusta mandato alle liti a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 3918/07 V.G. della CORTE D’APPELLO di NAPOLI

del 27/05/09, depositato l’08/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;

è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS.

Fatto

OSSERVA

V.C. impugna con ricorso per cassazione affidato ad unico motivo il decreto della Corte d’appello di Napoli n. 3918/2007 che, in parziale accoglimento della sua domanda di equa riparazione in relazione a processo introdotto innanzi al TAR Campania con ricorso del 22.4.98 ed ancora pendente, apprezzato in 8 anni il segmento eccedente la ragionevole durata indicata in 3 anni, ha liquidato il danno non patrimoniale in Euro 3.200,00 su base annua di Euro 400,00.

Il Ministero dell’Economia intimato ha spiegato difesa con controricorso.

Il Consigliere rei ha depositato proposta di definizione nei seguenti termini:

“il ricorso può essere dichiarato fondato.

Richiamando l’obbligo del giudice nazionale di uniformarsi alla giurisprudenza CEDU vincolante in sede nazionale, il ricorrente censura la determinazione dell’equo indennizzo, inadeguata rispetto al parametro europeo di liquidazione più favorevole, nonchè ai criteri stabiliti nel diritto vivente in Euro 750,00 annui per i primi tre anni di eccesso di durata ed in Euro 1.000,00 per gli ulteriori anni di ritardo.

Il motivo è manifestamente fondato siccome le considerazioni svolte dalla Corte territoriale in ordine alla complessità del caso, della pluralità delle parti e del loro comportamento, atteso che hanno proposto domanda giudicata in sede di sospensiva priva di fumus boni juris, possono incidere in senso riduttivo purchè non vengano violati almeno i minimi dello standard di regola applicato che nel caso di specie risultano disapplicati in senso non ragionevole, nè giustificabile in ragione delle circostanze illustrate”.

Il collegio ritiene di condividere la riferita proposta, e per l’effetto, disposto l’accoglimento del ricorso, cassa il decreto impugnato. Pronunciando nel merito ex art. 384 c.p.c., attesa l’esauriente istruzione probatoria, condanna l’amministrazione intimata al pagamento in favore del V. dell’indennizzo in Euro 7.450,00 oltre interessi dalla data della domanda di equa riparazione, nonchè al pagamento delle spese giudiziali di entrambe le fasi, liquidate come da dispositivo con attribuzione in favore dell’Avv. Silvio Ferrara per dichiarato anticipo.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il ricorso; cassa il decreto della Corte d’appello di Napoli e decidendo nel merito condanna l’amministrazione intimata al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro 7.250,00 oltre interessi dalla data della domanda di equa riparazione al saldo ed al pagamento delle spese giudiziali che liquida in relazione alla fase del merito in Euro 490,00 per diritti, Euro 600,00 per onorario ed Euro 50,00 per spese e per il presente giudizio in Euro 865,00 oltre Euro 100,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge, da distrarsi in favore dell’Avv. Silvio Ferrara per entrambe le liquidazioni.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2011

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