Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20768 del 05/09/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 05/09/2017, (ud. 27/04/2017, dep.05/09/2017),  n. 20768

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24385-2011 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS) in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro

tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A.

Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli

avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO, giusta

delega in atti;

– ricorrenti –

contro

IPOSEA S.R.L., già IPOSEA S.N.C., P.I. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA CARLO MIRABELLO 11, presso lo studio dell’avvocato

GIUSEPPE MARCO TROMBETTA, rappresentata e difesa dall’avvocato

GIANFRANCO ORDINE, giusta delega in atti;

– controricorrente –

nonchè contro

EQUITALIA SUD, S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4733/2010 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 06/10/2010 R.G.N. 2926/2009;

il P.M. ha depositato conclusioni scritte.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che Iposea s.r.l., azienda di trasformazione di prodotti agricoli, proponeva opposizione a cartella esattoriale emessa a seguito dell’iscrizione a ruolo di contributi assicurativi omessi, richiesti per una lunga serie di irregolarità riscontrate nella gestione del rapporto di lavoro dei dipendenti;

che, rigettata l’opposizione e proposto appello da IPOSEA, la Corte d’Appello di Bari con sentenza del 4-6.10.10 accoglieva l’impugnazione ed annullava la cartella, ritenendo che nella specie l’INPS non avesse provato gli elementi fattuali sulla cui base erano state determinate le omissioni contributive, essendo insufficiente la semplice produzione in causa dei verbali ispettivi e delle dichiarazioni raccolte dagli ispettori e, rilevando, l’avvenuta decadenza dell’INPS dall’assunzione dei mezzi istruttori, pure ammessi;

che propone ricorso per cassazione l’INPS anche quale mandatario di S.C.C.I. s.p.a. con tre motivi illustrati da memoria;

che si difende con controricorso, pure illustrato con memoria, IPOSEA s.r.l.;

che Equitalia Sud s.p.a è rimasta intimata;

che il Procuratore Generale ha depositato il 16 marzo 2017 conclusioni con cui ha chiesto rimettere alle Sezioni Unite la questione della apposizione di due date di pubblicazione in calce alla sentenza impugnata, attesa la rilevanza della questione in applicazione dell’art. 327 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che, preliminarmente, deve disattendersi il rilievo di tardività del ricorso ai sensi dell’art. 327 c.p.c., essendo la sua notifica intervenuta dopo un anno dal deposito in cancelleria della sentenza, posto che non può attribuirsi rilievo al momento in cui la sentenza venne consegnata in cancelleria per la pubblicazione, essendo determinante la seconda attestazione (“pubblicata il 06 ottobre 2010”) cui corrispondono gli adempimenti di competenza della cancelleria attraverso i quali si realizzano l’effettiva conoscibilità della sentenza e la sua rilevanza esterna;

che a tale conclusione si giunge in considerazione degli arresti delle Sezioni Unite di questa Corte di cassazione (SS.UU. n. 13794 del 10 agosto 2012 e n. 18569 del 22 settembre 2016) e della sentenza n. 3 del 2015 della Corte Costituzionale, decisioni dalle quali si trae l’interpretazione costituzionalmente orientata secondo cui il deposito e la pubblicazione della sentenza coincidono e si realizzano nel momento in cui il deposito ufficiale in cancelleria determina l’inserimento della sentenza nell’elenco cronologico, con attribuzione del numero identificativo e conseguente conoscibilità per gli interessati, dovendosi identificare tale momento con quello di venuta ad esistenza della sentenza a tutti gli effetti, inclusa la decorrenza del termine lungo per la sua impugnazione. Qualora, peraltro, tali momenti risultino impropriamente scissi mediante apposizione in calce alla sentenza di due diverse date, ai fini della verifica della tempestività dell’impugnazione, il giudice deve accertare – attraverso istruttoria documentale, ovvero ricorrendo a presunzioni semplici o, infine, alla regola di cui all’art. 2697 c.c., alla stregua della quale spetta all’impugnante provare la tempestività della propria impugnazione – quando la sentenza sia divenuta conoscibile attraverso il deposito ufficiale in cancelleria ed il suo inserimento nell’elenco cronologico con attribuzione del relativo numero identificativo.

che con il primo motivo l’Istituto lamenta, sotto forma di violazione dell’art. 112 c.p.c., l’erroneo accoglimento dell’appello anche per quelle voci di credito che non erano state contestate dal datore di lavoro e, con il secondo ed il terzo motivo, deduce la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e degli artt. 2697, 2700 e 2721 c.c. e artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè vizio di motivazione, posto che la prova dei crediti contributivi doveva ritenersi in re, in quanto l’ispettore aveva tratto l’infrazione dalla semplice lettura dei libri obbligatori, esaminando una per una tutte le omissioni contributive contestate e riscontrando per ognuna i dati testuali esistenti agli atti e nessuna motivazione era stata resa in ordine alla ritenuta mancanza di prova dei crediti contributivi scaturiti dallo svolgimento di attività lavorativa il sabato e la domenica del primo trimestre dell’anno 2000;

che tutti i motivi, connessi dall’unico tema dell’assolvimento dell’onere della prova sulla sussistenza dei presupposti della pretesa contributiva pacificamente spettante all’Istituto, possono essere trattati congiuntamente e devono ritenersi infondati;

che, in particolare, questa Corte ha affermato (Cass. sez. lav. n. 11561/2017; 11108/2007) che “l’onere di specifica contestazione, nelle controversie di lavoro, dei fatti allegati dall’attore, previsto dall’art. 416 c.p.c., comma 3, al cui mancato adempimento consegue l’effetto dell’inopponibilità della contestazione nelle successive fasi del processo e, sul piano probatorio, quello dell’acquisizione del fatto non contestato ove il giudice non sia in grado di escluderne l’esistenza in base alle risultanze ritualmente assunte nel processo, si riferisce ai fatti affermati dall’attore a fondamento della domanda, ovvero ai fatti materiali che integrano la pretesa sostanziale dedotta in giudizio, e non si estende, perciò, alle circostanze che implicano un’attività di giudizio;

che, nel caso di specie, la sentenza impugnata ha operato la ricognizione dei crediti oggetto di cartella riportando un brano della sentenza di primo grado e del verbale di accertamento ove si contestavano gli inadempimenti relativi: al mancato pagamento della quattordicesima mensilità per l’anno 1998 in favore di una dipendente, alla omessa registrazione nei libri paga e matricola di 5 dipendenti, alla violazione della L. n. 389 del 1990, art. 1, per il personale operaio ed all’ irregolare erogazione di somme per assegni familiari;

che rispetto alla formulazione di tali pretese l’opponente ha specificamente contestato gli unici fatti materiali sufficientemente descritti, mentre nessuna conseguenza può trarsi dalla mancanza di specifica presa di posizione in riferimento all’ attività di giudizio sulla natura indebita di erogazione di importi a titolo di assegni familiari o sulla violazione della L. n. 389 del 1989, art. 1, quanto alla posizione degli operai, dunque correttamente la Corte d’appello ha rilevato che la positiva contestazione dell’opponente lasciava inalterato l’ambito dell’onere probatorio a carico dell’INPS;

che, la Corte d’appello, fattasi comunque carico di esaminare l’eventuale fondatezza della pretesa relativa alla irregolare corresponsione di assegni familiari a taluni lavoratori in ordine alla quale la opponente non aveva preso specifica posizione, ha ravvisato la estrema genericità della formulazione della pretesa e la sua inidoneità, per l’assenza di concreti riferimenti ai modelli DM/10MVIG e DM/10S-VIG genericamente indicati in verbale, ad essere valutata e tale motivo non ha formato oggetto di utile e specifica impugnazione nel ricorso per cassazione;

che la Corte territoriale ha pure correttamente valutato l’efficacia probatoria del verbale ispettivo del 4.11.2000, depositato dall’Istituto in giudizio, e, con accuratezza, ha esaminato tutte le circostanze nello stesso indicate a fondamento della contribuzione pretesa ricercando eventuali agganci probatori offerti dall’Istituto ma dovendo riscontrare che l’Istituto medesimo non solo era decaduto dalla prova per testi, che pure era stata ammessa, ma aveva anche omesso di produrre i verbali delle dichiarazioni dei lavoratori citati in verbale, limitandosi a depositare – solo nel corso del giudizio- stralcio di dichiarazione della lavoratrice Lo Campo pure incongrua, per riferimenti temporali, rispetto alla durata del rapporto di lavoro della medesima lavoratrice;

che l’operato della Corte di merito è del tutto coerente rispetto ai principi più recentemente espressi da questa Corte di legittimità (vd. Cass. n. 14695/2012; 23800/2014) sul valore da attribuire ai verbali di accertamento amministrativi, ed in particolare ai verbali ispettivi dell’INPS, dovendosi ritenere che in materia debba applicarsi il principio per il quale, in ordine alle circostanze apprese da terzi, i rapporti ispettivi redatti dai funzionali degli istituti previdenziali, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, per la loro natura hanno un’attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria qualora il rapporto sia in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine, e in particolare siano allegati i verbali, che costituiscono la fonte della conoscenza riferita dall’ispettore nel rapporto e possono essere acquisiti anche con l’esercizio dei poteri ex art. 421 c.p.c., sì da consentire al giudice e alle parti il controllo e la valutazione del loro contenuto; in mancanza di acquisizione dei suddetti verbali, il rapporto ispettivo (con riguardo alle informazioni apprese da terzi) resta un elemento che il giudice può valutare in concorso con gli altri elementi probatori;

che, dunque, nessuna violazione di legge nè vizio di motivazione è dato riscontrare nella sentenza impugnata giacchè il percorso motivazionale è del tutto coerente rispetto alla concreta situazione probatoria determinatasi in seno al giudizio di merito ed il ricorrente non ha indicato in quale punto decisivo della motivazione risieda il vizio solo genericamente prospettato;

che, pertanto, il ricorso va rigettato;

che le spese vengono regolate come da dispositivo in favore della contro ricorrente, tenuto conto che nulla deve disporsi nei confronti di Equitalia Sud s.p.a rimasta intimata.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, in favore di I.P.O.S.E.A. s.r.l., che liquida nella misura di Euro 4000,00 per compensi, oltre ad esborsi nella misura di Euro 100,00, spese generali nella misura del 15 per cento e spese accessorie.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 27 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2017

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