Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20768 del 01/10/2014
Civile Ord. Sez. 6 Num. 20768 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE
ORDINANZA
NTERLOCAriORiA
sul ricorso 2787-2012 proposto da:
LUCARELLI TORQUATO LCRTQT58E21L573Y, MARINI UGO
MRNGU046D05E230J, TOMARELLI RENZO
TMRRNZ58R14A710Y (in proprio), FRIGOR SYSTEM SNC DI
TOMARELLI R. e C. 01632680540 in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
DEGLI SCIPIONI 132, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO
MORICONI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato
GUGLIELMO CASTALDO, giusta procura speciale a margine del
ricorso;
– ricorrenti contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
Data pubblicazione: 01/10/2014
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
–
controricorrente
–
avverso la sentenza n. 141/1/2010 della Commissione Tributaria
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/07/2014 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE
CARACCIOLO.
Ric. 2012 n. 02787 sez. MT – ud. 10-07-2014
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Regionale di PERUGIA del 17.11.2010, depositata il 15/12/2010;
La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,
osserva:
La “Frigor System snc” ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della
CTR di Perugia che ha respinto l’appello della medesima società contro la sentenza
della CTP di Perugia n.76-04-2009 con cui era stato respinto il ricorso della parte
contribuente avverso avviso di accertamento concernente IRPEF relativa al periodo
di imposta 2004.
L’Agenzia si è difesa con controricorso.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore- può essere
definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Invero l’Agenzia, con istanza di data 15.10.2012 ha dato atto che la parte
contribuente ha presentato domanda di definizione della controversia si sensi
dell’art.39 comma 12 del D.L. n.98/2011, provvedendo anche al versamento di tutte
le somme dovute, sicchè ha chiesto che venga dichiarata l’estinzione del processo, in
applicazione dell’art.16 comma 8 della legge n.289/2002.
Essendosi perciò maturati i presupposti di legge, si ritiene che il ricorso possa essere
deciso in camera di consiglio per estinzione determinata da intervenuta definizione
della lite.
Roma, 30 marzo 2014
ritenuto inoltre:
che la relazione è stata notificata agli avvocati delle parti;
che la parte ricorrente, con memoria di data 12.06.2014, ha evidenziato che la
procedura deve ritenersi definita ai sensi dell’art.39 comma 12 del D.L. n.98/2011
limitatamente alla posizione dei soci (Tomarelli Renzo, Lucarelli Torquato e Marini
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letti gli atti depositati
Ugo) essi pure ricorrenti nei confronti dell’accertamento per ciò che attiene al
derivato recupero dell’IRPEF (per effetto del sistema di imposizione per trasparenza
disciplinato dall’art.5 del TUIR), atteso che —invece- la società Frigor System snc non
avrebbe potuto provvedere alla definizione dell’accertamento per la parte ad essa
relativa (essendo quest’ultima di valore superiore a quello previsto come soglia dalla
che il Collegio, in parziale adesione all’istanza formulata dall’Agenzia, ritiene che
il processo possa essere dichiarato estinto limitatamente alla posizione dei
menzionati soci, mentre la procedura dovrà poi proseguire in riferimento
all’impugnazione proposta dalla Frygor System snc in ordine alle questioni che la
riguardano, ai quali fini è necessario rimettere la procedura davanti alla sezione
quinta di questa, non sussistendo i presupposti di cui agli art.375 e 380 cpc pe
l’adozione della decisione in camera di consiglio;
che le spese di lite, limitatamente alle questioni definite, non necessitano di
regolazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo ai sensi dell’art.16 della legge n.289/2002,
limitatamente alle impugnazioni proposte da Tomarelli Renzo, Lucarelli Torquato e
Marini Ugo. Rimette per il resto al collegio ordinario della sezione quinta di questa
Corte. Nulla sulle spese.
Così deciso in Roma il 10 luglio 2014
Pozione& adii*
menzionata disposizione di legge);