Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20767 del 14/10/2016


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Cassazione civile sez. trib., 14/10/2016, (ud. 20/05/2016, dep. 14/10/2016), n.20767

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4035/2013 proposto da:

COMUNE DI BIBBONA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIALE BRUNO BUOZZI 102, presso lo studio

dell’avvocato GUGLIELMO FRANSONI, che lo rappresenta e difende

unitamente agli avvocati FRANCESCO PADOVANI, PASQUALE RUSSO giusta

delega in calce;

– ricorrente –

contro

P.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 158/2011 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

LIVORNO, depositata il 13/12/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/05/2016 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI;

udito per il ricorrente l’Avvocato FRANSONI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia concerne l’impugnazione, da parte del contribuente, di un avviso d’accertamento e liquidazione emesso dal comune di Bibbona, con il quale l’ente locale, richiedeva il pagamento dell’imposta Ici per l’annualità (OMISSIS) relativamente ad immobili della parte intimata, che sulla base della sola adozione del piano regolatore, venivano ritenuti avere finalità edificatoria.

La ctp rigettava il ricorso del contribuente, mentre la CTR accoglieva integralmente l’appello, in quanto l’indice di edificabilità di fatto era assai ridotto in riferimento alla superficie destinata agli edifici residenziali e in quanto l’ente impositore non aveva adeguatamente tenuto conto degli oneri della lottizzazione e del rischio di pericolosità idraulica.

Ricorre davanti a questa Corte di Cassazione, il comune di Bibbona, sulla base di due motivi, mentre la parte contribuente non si è costituita in giudizio.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, il Comune ricorrente ha denunciato il vizio di violazione di legge, in particolare del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. b), nonchè del D.L. n. 203 del 2005, art. 11 quaterdecies e del D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, la sentenza Impugnata, accogliendo l’appello del contribuente avrebbe violato le norme di cui alla rubrica, per aver disposto il persistente trattamento dell’area, ai fini Ici, alla stregua di un’area agricola, nonostante la natura edificabile della stessa, per come disposto dagli strumenti urbanistici generali vigenti per l’anno in contestazione (Piano strutturale del 2001 e Regolamento urbanistico del 2003).

Con il secondo motivo di ricorso, il comune ricorrente ha denunciato il vizio di motivazione su un fatto decisivo e controverso del giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per l’inconferenza del percorso logico e argomentativo della sentenza impugnata, pervenuta a ritenere adeguata la tassabilità delle aree oggetto di giudizio, ai fini ICI, come terreni agricoli e non come aree edificabili (e ciò, in quanto, gli elementi – ridotto indice di edificabilità, oneri di lottizzazione e rischio di pericolosità idraulica – che i giudici d’appello hanno ritenuto non considerati nella valorizzazione dell’area, erano invece stati espressamente contemplati nell’avviso d’accertamento impugnato ed avrebbero al più potuto condurre a una riduzione del valore dell’area come edificabile, ma non alla persistente considerazione della stessa come area agricola).

I motivi di censura, in quanto strettamente connessi, possono essere trattati congiuntamente e debbono essere ritenuti entrambi fondati.

Infatti, il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. b), statuisce: “per area edificabile, s’intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio, in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione, determinate secondo i criteri previsti, agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità”. Questo dettato normativo è stato oggetto di una prima norma interpretativa specifica e, precisamente, del D.L. n. 203 del 2005, art. 11 quaterdecies, comma 16 (conv. nella L. n. 248 del 2005), che ha disposto che per area fabbricabile deve intendersi l’area utilizzabile a scopo edificatorio, in base allo strumento urbanistico generale, indipendentemente dall’adozione di strumenti attuativi, e di una seconda norma (anch’essa chiarificatrice), e precisamente, del D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2 (conv. nella L. n. 248 del 2006), che ha esteso la superiore interpretazione, anche ai fini IVA, Registro e per le imposte sui redditi (oltre che ribadirla, ai fini ICI). La giurisprudenza di questa Corte, ha fin da subito ritenuto che” In tema di ICI, a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 11 quaterdecies, comma 16, convertito con modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, e del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 36, comma 2, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, che hanno fornito l’interpretazione autentica del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. b), l’edificabilità di un’area, ai fini dell’applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, dev’essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione dello stesso da parte della Regione e dall’adozione di strumenti urbanistici attuativi. L’inizio del procedimento di trasformazione urbanistica è infatti sufficiente a far lievitare il valore venale dell’immobile, le cui eventuali oscillazioni, in dipendenza dell’andamento del mercato, dello stato di attuazione delle procedure incidenti sullo “ius aedificandi” o di modifiche del piano regolatore che si traducano in una diversa classificazione del suolo, possono giustificare soltanto una variazione del prelievo nel periodo d’imposta, conformemente alla natura periodica del tributo in questione, senza che ciò comporti il diritto al rimborso per gli anni pregressi, a meno che il Comune non ritenga di riconoscerlo, ai sensi del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lett. f). L’inapplicabilità del criterio fondato sul valore catastale dell’immobile impone peraltro di tener conto, nella determinazione della base imponibile, della maggiore o minore attualità delle sue potenzialità edificatorie, nonchè della possibile incidenza degli ulteriori oneri di urbanizzazione sul valore dello stesso in comune commercio” (Cass sez. un. 25506/2008, Cass. n. 16714/2007, 20137/2012, 9510/2008, 9778/2010, 5161/2014). Nel caso di specie, dall’esame della sentenza d’appello, emerge che le aree in contestazione erano edificabili e, pertanto, è fondato il rilievo della parte ricorrente secondo il quale, la declaratoria d’integrale annullamento dell’avviso d’accertamento, non appare adeguatamente supportata dal rilievo del ridotto indice di edificazione, e dagli oneri di lottizzazione e di rischio idraulico asseritamente non considerati nell’atto impositivo, in quanto tali rilievi avrebbero, tutt’al più, giustificato una rideterminazione in diminuzione del valore dell’area, ma non una conferma del regime d’imposizione ICI riservato ai terreni agricoli. Vanno, conseguentemente accolti entrambi i motivi di ricorso, cassata l’impugnata sentenza e rinviata nuovamente alla Commissione regionale della Toscana, in diversa composizione, per un riesame nel merito delle doglianze del contribuente appellante, alla luce dei principi sopra enunciati, e per la pronuncia sulle spese della presente fase di legittimità.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale per la Toscana.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2016

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