Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20767 del 05/09/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 05/09/2017, (ud. 27/04/2017, dep.05/09/2017),  n. 20767

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22137/2011 proposto da:

SOLIDARIETA’ INTEGRA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE S.R.L. P.I.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO DEL TEATRO VALLE 6, presso

lo studio dell’avvocato LEOPOLDO CORSANI, rappresentata e difesa

dall’avvocato CANIO ANTONIO MANCUSO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS) in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro

tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A.

Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli

avvocati ANTONINO SGROI, ENRICO MITTONI, LELIO MARITATO, CARLA

D’ALOISIO, giusta delega in atti;

I.N.A.I.L – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati RAFFAELA FABBI,

LORELLA FRASCONA’, che lo rappresentano e difendono, giusta delega

in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 252/2011 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 11/05/2011 R.G.N. 746/2010.

Fatto

RILEVATO

che Solidarietà Integra società cooperativa sociale s.r.l. proponeva opposizione a due cartelle esattoriali riferite, rispettivamente, al pagamento di Euro 255.285 in favore dell’I.N.P.S e di Euro 11.233 in favore dell’I.N.A.I.L. a titolo di recupero di sgravi non spettanti ed il Tribunale di Potenza, riuniti i ricorsi, rigettava le opposizioni;

che la Corte d’appello di Potenza con sentenza dell’11.05.11 rigettava l’impugnazione per genericità e carenza di contenuto impugnatorio dei motivi;

che Solidarietà Integra soc. coop. sociale s.r.l. propone ricorso per cassazione con unico motivo;

che I.N.A.I.L. ed I.N.P.S resistono con contro ricorso;

che il Procuratore Generale non ha depositato conclusioni.

Diritto

CONSIDERATO

Che la Corte territoriale ha ritenuto che i motivi di appello non fossero specifici come previsto dall’art. 434 c.p.c. (nel testo precedente alla modifica introdotta con D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134), poichè l’atto di impugnazione, trascurando le motivazioni addotte dai giudice di prime cure, riproduceva testualmente i due ricorsi introduttivi delle opposizioni a cartella senza formulare alcuna censura alle argomentazioni poste a base della decisione impugnata;

che il motivo di ricorso è intitolato alla denuncia di violazione e o errata applicazione delle norme di diritto in particolare dell’art. 434 c.p.c. e viene sviluppato, oltre che con la sintesi della motivazione impugnata, attraverso la esposizione di numerose massime giurisprudenziali relative ai caratteri della specificità dei motivi d’appello, inframmezzate da considerazioni relative a possibili astratte opzioni motivazionali che il giudice d’appello avrebbe potuto effettuare, sia giudicando su motivi diversi da quelli svolti nell’atto d’appello che a questi connessi, e corredate dalla indicazione del testo legislativo relativo agli sgravi oggetto di contestazione e dalla rappresentazione di ciascuno dei rapporti di lavoro asseritamente intercorsi con i singoli soci lavoratori;

che la parte, tuttavia, non ha trascritto neppure per stralcio il contenuto del ricorso in appello che la corte territoriale ha ritenuto non redatto secondo i criteri previsti a pena di inammissibilità dall’art. 434 c.p.c. e l’atto non è stato neanche depositato unitamente al ricorso per cassazione;

che con ciò la parte non ha mostrato di rispettare il duplice onere imposto, a pena di inammissibilità del ricorso, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e, a pena di improcedibilità, dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, norme volte a consentire al giudice di legittimità, nel rispetto del principio di strumentalità delle forme, di valutare la fondatezza del motivo, senza dover procedere all’esame dei fascicoli d’ufficio o di parte (v. da ultimo, Cass., 12 dicembre 2014, n. 26174; Cass., 7 febbraio 2011, n. 2966);

che, inoltre, il motivo risulta anche, in sè, considerato privo di specificità giacchè non viene in alcun modo rappresentato il concreto contenuto dei motivi d’appello, limitandosi la parte ad affermare in modo tautologico che tali contenuti erano sufficientemente specifici e rispettosi delle previsioni del codice di rito;

che il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile ed in applicazione del criterio della soccombenza le spese del giudizio devono essere poste a carico della ricorrente nella misura liquidata in dispositivo.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di ciascuna delle parti contro ricorrenti che liquida in Euro 4000,00 per compensi, oltre ad Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali nella misura del 15 per cento ed accessori.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 27 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2017

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