Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20767 del 01/08/2019

Cassazione civile sez. trib., 01/08/2019, (ud. 19/06/2019, dep. 01/08/2019), n.20767

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2925-2014 proposto da:

L. E G.C. DI RAG. L.C. & C. SRL,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. PAISIELLO 55, presso lo

studio dell’avvocato FRANCO GAETANO SCOCA, che lo rappresenta e

difende unitamente agli avvocati ALESSANDRO GIGLI, GIUSEPPE MAZZUTI;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI VIGEVANO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G.B.

MORGAGNI 2/A, presso lo studio dell’avvocato UMBERTO SEGARELLI,

rappresentato e difeso dall’avvocato DONATO ANTONUCCI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 135/2013 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 08/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/06/2019 dal Consigliere Dott. CAPRIOLI MAURA.

Fatto

Considerato che

Con sentenza nr 135/2013 la CTR di Milano rigettava l’appello proposto dalla società L. e G.C. in qualità di gestore delle aree destinate a parcheggio a pagamento site nel Comune di Vigevano, avverso la sentenza della CTP di Pavia che aveva respinto il ricorso con cui era stato impugnato l’avviso di accertamento avente ad oggetto il pagamento della Tarsu riferita all’anno di imposta 2009 per le superfici di suolo pubblico occupate dalle aree di sosta gestite dalla società.

Il giudice di appello riteneva non fondato il motivo di impugnazione relativo al difetto di motivazione del provvedimento contestato rilevando che in esso erano evincibili tutti gli elementi costitutivi della pretesa tributaria sia per quanto attiene ai presupposti normativi che a quelli fattuali.

Riteneva altresì non fondata la censura relativa alla motivazione per relationem della sentenza gravata sottolineando come in essa fossero riportati i passaggi essenziali del precedente giurisprudenziale reso dalla Suprema Corte relativa ad una fattispecie esattamente identica a quella esaminata dal primo Giudice. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione la società L. e G.C. & C s.r.l. affidandosi a due motivi di ricorso cui resiste con controricorso il Comune di Vigevano.

Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.

Diritto

Considerato che:

Con il primo motivo deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 162.

In particolare contesta la valutazione espressa dalla Ctr in punto congruità della motivazione relativa all’avviso di accertamento.

Lamenta infatti che in detto avviso sarebbe stata indicata solo la categoria dell’occupazione 09 che si riferisce alle aree che avrebbero come destinazione d’uso parcheggi a pagamento senza una più puntuale descrizione del suolo detenuto dalla contribuente sicchè sarebbero carenti gli elementi identificativi delle aree e della loro destinazione, necessari per l’imposizione.

Osserva poi che non vi sarebbe traccia nell’avviso di accertamento della data in cui sarebbe stata effettuata la rilevazione della detenzione o dell’occupazione.

Con il secondo motivo denuncia la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, e la carenza dei presupposti per l’applicazione della Tarsu.

Sostiene in particolare che diversamente da quanto affermato dal giudice di appello, la fattispecie in esame si differenzia da quella esaminata dalla Suprema Corte con l’ordinanza 13100/2012 richiamata dal Giudice di appello a sostegno del suo convincimento.

In questa prospettiva sottolinea che nella decisione della Suprema Corte la contribuente era titolare di un diritto di superficie sull’area per la realizzazione di parcheggi multipiano mentre nel caso qui in discussione la ricorrente avrebbe dimostrato che le aree non erano sottratte alla loro destinazione pubblicistica e che in forza della convenzione sottoscritta con il Comune la società C. non era titolare di alcun diritto su tali zone adibite a parcheggio limitandosi ad una mera riscossione delle tariffe.

Il motivo è inammissibile. In base al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, sancito dall’art. 366 c.p.c., nel giudizio tributario, qualora il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria regionale sotto il profilo del vizio di motivazione nel giudizio sulla congruità della motivazione dell’avviso di accertamento, è necessario che il ricorso riporti testualmente i passi della motivazione di detto atto, che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi, al fine di consentire la verifica della censura esclusivamente mediante l’esame del ricorso (Cass. n. 16147 del 2017; Cass. n. 9536 del 2013) essendo il predetto avviso non un atto processuale, bensì un atto amministrativo, la cui legittimità è necessariamente integrata dalla motivazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche poste a suo fondamento. Onere processuale a cui parte ricorrente non ha ottemperato.

In particolare va considerato che la CTR ha dato conto, nella motivazione della sentenza, che l’avviso di accertamento era congruamente motivato, in quanto recava l’indicazione di tutte le aree da assoggettare a tributo attraverso la scheda riepilogativa che fa parte integrante del predetto atto precisando che i riferimenti alla categoria “09” erano comprensibili sulla base del contenuto di deliberazioni comunali note e ben conoscibili dall’impresa concessionaria della gestione dei parcheggi a pagamento.

Relativamente al secondo profilo di censura va ricordato che il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 1, stabilisce che la tassa è dovuta per l’occupazione o la detenzione di locali e aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie ad abitazioni. Tale previsione ha carattere generale e subisce solo le deroghe indicate nel comma 2 dello stesso articolo le quali non operano automaticamente al verificarsi delle situazioni previste, ma devono essere di volta in volta dedotte ed accertate con un procedimento amministrativo, la cui conclusione deve essere basata su elementi obiettivi direttamente rilevabili o su idonea documentazione. Presupposto della Tarsu è, dunque, la produzione di rifiuti che può derivare anche dall’occupazione di suolo pubblico per effetto di convenzione con il Comune, produzione alla cui raccolta e smaltimento sono tenuti a contribuire tutti coloro che occupano aree scoperte, come appunto stabilisce il D.Lgs. n. 507 cit., art. 62, comma 1 (Cass. n. 7916 del 20/04/2016; Cass. n. 19152 del 15/12/2003).

Correttamente in questo quadro il Giudice di appello ha ritenuto legittima la pretesa tributaria avanzata dal Comune per la quale come si è detto non è necessaria una completa sottrazione fisica dell’area o la titolarità di un diritto reale di godimento.

Neppure assume rilievo giuridico la circostanza che il Comune in forza della convenzione possa estendere o diminuire le aree assegnate o introdurre delle restrizioni per soddisfare esigenze pubbliche.

il ricorso va rigettato.

Le spese di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese della presente fase che si liquidano in complessivi Euro 1000,00 oltre accessori di legge ed al 15% per spese generali. Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 19 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA