Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20766 del 30/09/2020

Cassazione civile sez. III, 30/09/2020, (ud. 13/07/2020, dep. 30/09/2020), n.20766

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al n. 34149/2018 R.G. proposto da:

UBI LEASING SPA, in persona del procuratore T.G.,

rappresentata e difesa dall’Avv. Luciana Cipolla, elettivamente

domiciliata presso il suo Studio in Roma, via Ombrone, 14;

– ricorrente –

contro

C.G., rappresentato e difeso dall’Avv. Michele Curatella,

con domicilio eletto in Roma presso lo Studio dell’Avv. Alessandra

Fasan, via Crescenzio n. 25;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 699/2018 della Corte d’Appello di Torino,

pubblicata il 16 aprile 2018.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 13 luglio

2020 dal Consigliere Dott. Marilena Gorgoni.

 

Fatto

RILEVATO

che:

La ricorrente rappresenta di essere stata convenuta in giudizio, con ricorso ex art. 702 bis, dinanzi al Tribunale di Torino, da C.G., con cui aveva stipulato un contratto di locazione finanziaria, perchè, accertata l’illegittima applicazione di interessi ultralegali e di somme ed oneri non pattuiti, ricalcolasse l’esatto dare avere tra le parti ed il canone di locazione senza l’applicazione di alcun interesse e, in via subordinata, con l’applicazione del tasso di interesse ex art. 117 TUB e, in via ulteriormente subordinata, del tasso legale, ai sensi dell’art. 1284 c.c.; ancora, instava per l’applicazione del tasso di interesse indicato nel Documento di sintesi del contratto, con storno e compensazione per le rate a scadere, e, nel caso di scadenza del contratto nelle more del giudizio, chiedeva la condanna alla restituzione delle somme indebitamente percepite dalla locatrice, oltre al risarcimento dei danni.

Con ordinanza del 23 maggio 2017, espletata CTU, il Tribunale di Torino condannava Ubi Leasing a pagare all’attore la somma di Euro 70.269,17, a rimborsargli l’80% delle spese processuali e a farsi carico delle spese di CTU.

Il Giudice reputava che il tasso indicato nel contratto, quello di 3,743%, corrispondesse al TAN e che facesse difetto l’indicazione del TEG, prescritta peraltro dall’art. 5 del contratto; di conseguenza, riteneva applicabile la sanzione di cui dell’art. 117, commi 4 e 7 TUB, vale a dire la sostituzione automatica del tasso convenuto con quello fissato ex lege.

Ubi Leasing impugnava l’ordinanza di primo grado dinanzi alla Corte d’Appello di Torino e ne chiedeva la riforma, ritenendola errata in fatto e in diritto, e invocava la condanna di C.G. alla restituzione dell’importo di Euro 86.468,92, al netto del maggior danno e degli interessi legali decorrenti dal 13 giugno 2017.

La Corte d’Appello, con la sentenza oggetto dell’odierno ricorso, rigettava il gravame, confermava l’ordinanza del Tribunale di Torino, condannava la locatrice alla rifusione delle spese di lite a favore di C.G..

Avvalendosi di due motivi, la società finanziaria ricorre per la cassazione di detta sentenza.

Resiste con controricorso C.G..

La trattazione del ricorso, rinviata a causa dell’emergenza pandemica da coronavirus, è stata fissata ai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c., per la data odierna. Il PG non ha prodotto alcuna requisitoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo la società Ubi Leasing deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 117 Tub e delle Istruzioni della Banca d’Italia – circ. n. 228/1999 – nonchè delle Disposizioni di Trasparenza della Banca d’Italia del 29 luglio 2009, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la Corte d’Appello ritenuto le indicazioni del tasso di leasing non conformi alle prescrizioni normative sui tassi di interesse e per aver applicato una illegittima sanzione.

La tesi argomentata è che la sostituzione del tasso convenuto con quello previsto dall’art. 117, comma 7, TUB sia avvenuta in assenza delle prescrizioni risultanti dal combinato disposto dell’art. 117, commi 4 e 7 TUB. Essendo stato il tasso di interesse indicato nel contratto, infatti, ad avviso della ricorrente, non sarebbe risultata integrata la condizione – la mancata indicazione del tasso di interesse – cui è subordinata la sostituzione automatica. La Corte d’Appello, insomma, avrebbe applicato la sanzione di cui dell’art. 117, comma 7 TUB, sulla scorta di un presupposto diverso da quello richiesto dalla legge, ossia ritenendo che il tasso di interesse indicato nel contratto non fosse quello effettivamente applicato, e, in particolare, reputando la pur minima differenza tra il tasso indicato e quello effettivamente applicato idonea a determinare la violazione dell’art. 117 TUB.

Altrettanto erroneamente sarebbe stato richiamato, per giustificare la sanzione sostitutiva, dell’art. 117, comma 8 TUB, che, per determinati contratti, impone un contenuto tipico predeterminato, comprendente l’indicazione del c.d. tasso di leasing; l’errore sarebbe consistito nel non aver tenuto conto che poichè il tasso di leasing risulta disciplinato dalle Istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia, circ. n. 229/1999, aggiornamento del 25 luglio 2003, nella Sezione II, relativa alla Pubblicità, e non in quella – la III – riguardante il contratto che contiene la previsione della sua invalidità (ai fini che qui interessano), solo per la mancata indicazione del tasso di interesse, la sua omessa previsione non avrebbe giustificato la nullità del contratto, ma solo la eventuale ricorrenza di una responsabilità contrattuale.

2. Con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 1362 c.c., per avere il giudice a quo ritenuto che il contratto di leasing, contenendo esclusivamente l’indicazione del TAN, il quale, avendo come riferimento temporale solo l’annualità e non i rimborsi infra-annuali, non rispettasse le Istruzioni della Banca d’Italia quanto all’obbligo di indicare il tasso d’interesse.

L’art. 5 del contratto, il cui contenuto è riportato nel ricorso per rispettare i dettami dell’art. 366 c.p.c., comma 6, rubricato Tasso di Leasing, conterrebbe, ad avviso della società ricorrente, i criteri di calcolo per procedere all’effettiva individuazione del tasso interno di attualizzazione allorchè la periodicità delle rate, come nel caso di specie, sia mensile. Di tale clausola contrattuale la Corte d’Appello non avrebbe tenuto conto.

3. Il Collegio, riconosciuto il rilievo nomofilattico delle questione proposte, le quali suggeriscono l’opportunità di una verifica e di una specifica enunciazione dei principi applicabili alla fattispecie, rinvia la trattazione del ricorso in Pubblica Udienza.

P.Q.M.

La Corte dispone la trattazione del ricorso in Pubblica Udienza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio dalla Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 13 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2020

 

 

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