Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20765 del 30/09/2020

Cassazione civile sez. III, 30/09/2020, (ud. 04/03/2020, dep. 30/09/2020), n.20765

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27820/2019 proposto da:

C.S., domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato IBRAHIM

KHALIL DIARRA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 2266/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 03/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

04/03/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. C.S., cittadino proveniente dal Senegal (regione della Casamance), chiese alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e segg.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).

2. A fondamento della sua istanza dedusse di essere fuggito dal Senegal in quanto nella 2009 i ribelli M.F.D.C. avevano attaccato il suo villaggio, avevano ucciso dai suoi genitori, lo avevano costretto ad arruolarsi con loro e lo avevano portato nella foresta da dove era riuscito a scappare con l’aiuto di un ribelle che aveva avuto pietà di lui.

3. La Commissione Territoriale rigettò l’istanza. Avverso tale provvedimento propose opposizione ex art. 702 bis c.p.c., dinanzi al Tribunale di Venezia, che con ordinanza del 2 agosto 2018 rigettò il reclamo.

Il Tribunale ha ritenuto:

a) il richiedente asilo non credibile;

b) infondata la domanda di protezione internazionale perchè il richiedente asilo non aveva dedotto a sostegno di essa alcun fatto di persecuzione;

c) infondata la domanda di protezione sussidiaria perchè nella regione di provenienza del richiedente asilo non era in atto un conflitto armato;

d) infondata la domanda di protezione umanitaria poichè l’istante non aveva nè allegato, nè provato, alcuna circostanza di fatto, diversa da quelle poste a fondamento delle domande di protezione “maggiore” (e ritenute inveritiere), di per sè dimostrativa d’una situazione di vulnerabilità.

3.1. La Corte d’Appello di Venezia con sentenza n. 2266, del 30 giugno 2019, ha confermato la statuizione di primo grado.

4. Avverso tale pronuncia C.S. propone ricorso in Cassazione. Il Ministero dell’Interno non si è difeso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

5.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione ex art. 360, comma 1, n. 3, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8. Lamenta che la corte d’appello avrebbe errato perchè non ha ritenuto che il ricorrente abbia fatto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda. Il ricorrente lamenta che il giudice del merito non solo non ha seguito le linee guida dell’UNCHR ma nemmeno quelle tracciate dalla corte di Cassazione nel valutare le dichiarazioni del ricorrente.

Il motivo è infondato.

La valutazione di (non) credibilità del ricorrente appare, difatti, rispettosa tout court dei criteri che questo stesso collegio ha specificamente ed analiticamente indicato con la pronuncia n. 8819/2020 essendo stata puntualmente condotta alla luce della necessaria disamina complessiva dell’intera vicenda riferita dal richiedente asilo, che lo ha visto, secondo quanto da lui dettagliatamente esposto, contraddire ripetutamente e irrimediabilmente se stesso.

L’analisi, analitica e approfondita (cfr. pag. 8 del decreto impugnato), di tutti gli elementi del racconto compiuta dal giudice di merito ne sottraggono la relativa motivazione alle censure mosse da parte ricorrente.

Conforme a diritto risulta pertanto la pronuncia impugnata.

5.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3,5,6,7,8 e 14, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27 comma 1 bis, artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5.

Il motivo è infondato.

La Corte d’appello ha motivato la sua decisione affermando che il ricorrente non ha prospettato delle particolari ragioni di vulnerabilità, idonee a giustificare la concessione della protezione umanitaria.

La natura residuale ed atipica della protezione umanitaria se da un lato implica che il suo riconoscimento debba essere frutto di valutazione autonoma, caso per caso, e che il suo rigetto non possa conseguire automaticamente al rigetto delle altre forme tipiche di protezione, dall’altro comporta che chi invochi tale forma di tutela non debba allegare in giudizio fatti ulteriori e diversi da quelli posti a fondamento delle altre due domande di protezione c.d. “maggiore” Cass. 21123/2019).

La c.d. protezione umanitaria è una misura atipica e residuale, i cui presupposti non sono standardizzabili.

Questa Corte, infatti, ha gia ripetutamente affermato tale principio, aggiungendo che il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per ragioni umanitarie “deve essere frutto di valutazione autonoma caso per caso, non potendo conseguire automaticamente dal rigetto delle altre domande di protezione internazionale” (ex multis, in tal senso, Sez. 1 -, Ordinanza n. 13088 del 15/05/2019, Rv. 653884 – 02; Sez. 1 -, Sentenza n. 13079 del 15/05/2019, Rv. 654164 – 01; Sez. 1 -, Ordinanza n. 13096 del 15/05/2019, Rv. 653885 – 01).

Nel caso di specie il giudice del merito ha effettuato questa valutazione ed ha ritenuto (pag. 7 sentenza impugnata) che sulla base delle Coi nel Senegal non ci sia una situazione di violenza generalizzata e che, anzi, sulla base delle Coi disponibili nella Regione della Casamance già dal 2016 si registrava una situazione di miglioramento delle condizioni generali.

6. Non è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio, attesa la indefensio della parte pubblica.

6.1. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), a condizione che esso sia dovuto: condizione che non spetta a questa Corte stabilire. La suddetta norma, infatti, impone all’organo giudicante il compito unicamente di rilevare dal punto di vista oggettivo che l’impugnazione ha avuto un esito infruttuoso per chi l’ha proposta.

PQM

la Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 4 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2020

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