Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20765 del 04/09/2017
Cassazione civile, sez. VI, 04/09/2017, (ud. 15/05/2017, dep.04/09/2017), n. 20765
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –
Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –
Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15713-2014 proposto da:
BANCO DI DESTO E DELLA BRIANZA S.P.A. – C.F. (OMISSIS), in persona
del Dirigente Responsabile della Direzione Affari Legali e
societari, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.P. da PALESTRINA
19, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO PAGLIARI, rappresentata e
difesa dall’avvocato EMANUELE CIRILLO;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L.;
– intimata –
avverso il decreto n. 235/2014 del TRIBUNALE di VARESE, depositato il
14/05/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 15/05/2017 dal Consigliere d.ssa CRISTIANO MAGRA.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
CHE:
1) Banco di Desio e della Brianza s.p.a. impugna con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo ed articolato in quattro distinte ragioni di censura, il Decreto 14.5.014 del Tribunale di Varese che, pronunciando sull’opposizione L.Fall. ex art. 98, proposta da essa banca avverso lo stato passivo del Fallimento di (OMISSIS) s.r.l., ha riconosciuto collocazione ipotecaria al credito per sorte capitale, già integralmente ammesso al chirografo, derivante dai mutui erogati dall’opponente alla società poi fallita, ma ha escluso che uguale collocazione potessero ricevere gli interessi corrispettivi maturati sul capitale, in quanto la mancata produzione della sentenza dichiarativa del fallimento impediva di calcolarli per le tre annate rilevanti ex art. 2855 c.c., comma 3.
Il Fallimento intimato non svolge attività difensiva.
La ricorrente ha ricevuto tempestiva notifica della proposta e del decreto di cui all’art. 380 bis c.p.c..
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
CHE:
2) Delle prime tre ragioni di censura, è fondata ed assorbente quella con cui la banca rileva che, pur in assenza di produzione della sentenza dichiarativa, la data del fallimento, in base alla quale calcolare l’annata in corso e le due annate anteriori rilevanti ai fini del calcolo degli interessi corrispettivi da ammettere al privilegio, risultava provata dalla comunicazione del curatore (da essa allegata sub. doc. 2) che la avvisava dell’apertura della procedura concorsuale a carico di (OMISSIS) s.r.l., avvenuta il 26.8.013, e la invitava a presentare domanda di ammissione allo stato passivo.
2.1) E’ invece inammissibile l’ultima censura, con la quale si lamenta il mancato “accantonamento” delle somme corrispondenti al credito insinuato, trattandosi di questione che non risulta essere stata dedotta in sede di opposizione e che, comunque, risulterebbe estranea al giudizio, siccome attinente alla formazione dei piani con i quali il curatore ripartisce fra i creditori concorsuali il ricavato dalla liquidazione dei beni acquisiti all’attivo fallimentare.
All’accoglimento del ricorso per la ragione enunciata conseguono la cassazione del decreto impugnato ed il rinvio della causa al Tribunale di Varese in diversa composizione, che liquiderà anche le spese di questo giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione; cassa il decreto impugnato in relazione alla censura accolta e rinvia al Tribunale di Varese in diversa composizione, anche per le spese.
Così deciso in Roma, il 15 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2017