Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20764 del 11/09/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 20764 Anno 2013
Presidente: PIVETTI MARCO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

Data pubblicazione: 11/09/2013

SENTENZA
sul ricorso 14895-2009 proposto da:
TAMBURINI IMPORT SRL, TAMBURINI GIAN PIERO
in persona del legale rappresentante pro
2013
142

tempore, elettivamente domiciliati in ROMA
VIA GRAMSCI 16, presso lo studio
dell’avvocato

PANDOLFO

FRANCO,

rappresentati

e

difesi

dall’avvocato

PASANISI MARCELLO giusta delega in calce;
– ricorrente contro

in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO, che lo rappresenta e difende
ope legis;
– controrícorrente –

avverso la sentenza n.

38/2008 della

COMM.TRIB.REG.

depositata il

di ROMA,

05/05/2008;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica

udienza

del

15/01/2013

dal

Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI;
udito per il ricorrente l’Avvocato PASANISI
che ha chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato
COLLABOLLETTA che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto
Procuratore Generale Dott. PASQUALE FIMIANI
che ha concluso per l’accoglimento del

AGENZIA DELLE DOGANE UFFICIO DOGANE DI ROMA

ricorso per quanto di ragione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.La Circoscrizione Dogane di Roma emetteva due avvisi di rettifica nei
confronti di Tamburini Gian Piero e la societa’ Tamburini s.r.1.,
notificato il 22 marzo 2004, in relazione al maggior valore dei
motoviecoli usati Harley Davidson importati nel 1995 dalla predetta
societa’.
2.11 ricorso proposto dai contribuenti veniva rigettato dalla CTP di

con sentenza pubblicata il 5 maggio 2008 confermava la decisione di
primo grado.
3.Secondo la CTR il giudice di primo grado aveva correttamente escluso
che fosse maturata la prescrizione triennale, decorrendo il termine dal
passaggio in giudicato delle sentenze che avevano mandato assolto il
Tamburino, avvenuto il 27 aprile 2005.Ragion per cui la notifica degli
avvisi di rettifica del 22 marzo 2004 doveva ritenersi tempestiva.
3.1 Aggiungeva che era notorio l’incremento del valore delle Harley
Dadivson col passare del tempo e che le valutazioni espresse dal
rappresentate di tali motocicli in Italia dovevano ritenersi corretti
in assenza di listini.
4. Ha proposto ricorso per Cassazione, affidato a tre motivi di ricorso,
i contribuenti, al quale ha resistito l’Agenzia delle Dogane con
controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE

5. Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti hanno dedotto violazione
e falsa applicazione

dell’art.11 comma 5 d.lgs.n.374/90, evidenziando

che il giudice di appello aveva erroneamente considerato il termine di
cui alla detta disposizione di prescrizione e non di decadenza ed in
ogni caso, chiedendo ancora alla Corte se l’intervenuta decadenza o
prescrizione gia maturate prima dell’attivazione del procedimento
penale.
6.Con il

secondo motivo

di ricorso i contribuenti hanno dedotto

violazione e falsa applicazione dell’art.84 TULD, evidenziando che aveva
errato il giudice di appello nel non considerare che il termine di
prescrizione doveva ritenersi decorso essendo già maturato al momento
dell’avvio dell’azione penale almeno per le bollette doganali delle
prime due annualità, inoltre contestando che potesse integrare il fatto
interruttivo del termine la sentenza di proscioglimento.

Roma con sentenza impugnata dai suddetti innanzi alla CTR del Lazio che,

7.Con il terzo motivo di ricorso i contribuenti hanno dedotto il vizio
di omessa e contraddittoria motivazione su fatti controversi e decisivi,
deducendo che le valutazioni esposte dalla CTR in ordine alla
rivalutazione nel tempo dei motocicli Harley Davidson ed alla congruità
del valore determinato dal concessionario delle motocicli erano prive di
supporto probatorio, peraltro assumendo contraddittoriamente come
parametro valutativo il valore dei veicoli nuovi prodotti sei anni prima

cento senza alcuna logica di determinazione.
8.L’Agenzia delle dogane ha dedotto l’infondatezza dei tre motivi di
ricorso,

richiamando la giurisprudenza di questa Corte in ordine alla

prorogabilità del termine di prescrizione previsto

dall’art.84

TULD a

qualunque ipotesi di fatto delittuoso.
8.1.La prima doglianza è infondata.
8.2. Questa Corte ha avuto modo di

precisare

che l’istituto della

revisione dell’accertamento per procedere al recupero dei dazi (già
previsto dal D.P.R. n. 43 del 1973, art. 74 e successivamente
disciplinato dalla L. n. 374 del 1990, art. 11), non deve essere
applicato per il recupero dei diritti doganali evasi per fatti
penalmente rilevanti (cfr. Corte cass. 5^ sez. 20.9.2006 n. 20361;id. 5^
sez. ord. 10.9.2009 n. 19540), “essendo questa procedura destinata solo
ai casi in cui la nuova liquidazione dei diritti di dogana sia determina

X

da una differente qualificazione delle merci importate in relazione

alla loro intrinseca natura (indagine “fattuale”) e non anche nei casi
in cui in cui – impregiudicata l’identificazione soggettiva ed aggettiva
degli elementi fiscalmente rilevanti – la nuova liquidazione origini da
una diversa classificazione tariffaria o da una errata individuazione
del regime daziario applicabile (come nelle ipotesi di irregolarità e/o
falsità dei certificati di provenienza) e non siano richieste ulteriori
indagini tecnico-merceologiche ma solo valutative – interpretative del
trattamento da riconoscere sulla base della documentazione di corredo
(indagine “giuridica”), bastando in tal caso attivare il rimedio
generale di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 81 comma 2 ed
art. 82, per la riscossione dei diritti doganali maturati
successivamente alla liquidazione”, in tal caso rimanendo sottratto il
provvedimento impositivo al termine triennale di decadenza decorrente
dalla definitività dell’accertamento.
8.3. La seconda censura è parzialmente fondata.

della valutazione stessa, pure riducendo la valutazione del venti per

8.4 Questa Corte ha ritenuto che in tema di tributi doganali, l’azione
di recupero “a posteriori” dei dazi all’importazione o all’esportazione
può essere avviata dopo la scadenza del termine di tre anni dalla data
di contabilizzazione dell’importo originariamente richiesto- coincidente
con la presentazione della merce in dogana- quando la mancata
determinazione del dazio sia avvenuta a causa di un atto perseguibile
penalmente- a prescindere dall’esito- di condanna o assolutorio- del

non dopo la sua scadenza, la “notizia criminis”, primo atto esterno
prefigurante il nodo di commistione tra fatto reato e presupposto di
imposta, destinato ad essere sciolto all’esito del giudizio penalecfr.Cass. n. 5384 del 04/04/2012;Cass.n.14016/2012-.
Tale indirizzo, confermato da Cass.n.30710/2011 è in linea con la
giurisprudenza della Corte di Giustizia-v.Corte giust. 17 giugno 2010
causa C-75/09, Agra s.r.1.8.5 Orbene, nel caso di specie risulta documentalmente che la
presentazione della merce in dogana è avvenuta in parte negli anni 1993
e 1994 e, per quel che riguarda l’anno 1995, rispettivamente in data
16.2.1995, 30 giugno 1995 e 28 dicembre 1995.
8.6 Risulta ancora che la

notitia crimis

in esito della quale il

Tamburini venne successivamente rinviato a giudizio risale al 9 giugno
1997-v.pag.3 ricorso e pag.3 controricorso-.
8.7 E’ pacifico, infine, fra le parti, che il Tamburini è stato assolto
dalle imputazioni allo stesso ascrtte con sentenza del tribunale di
Roma, divenuta definitiva il 27.4.2005- v. sul punto quanto accertato
dalla sentenza della CTR, sul punto non impugnata-.
8.8 Tanto è sufficiente per ritenere fondata la censura con riguardo
alla pretesa fiscale relativa alle bollette degli anni 1993 e 1994
anteriori al 9 giugno 1994.
9.La terza censura è inammissibile, intendendo condurre la Corte ad una
rivalutazione del materiale probatorio esaminato dal giudice di appello
alla stessa impedito, peraltro risultando la censura priva del carattere
della specificità laddove fa riferimento ad elementi fattuali che
risulterebbero da documenti nemmeno puntualmente richiamati dalle parti
ricorrenti.
10. Alla stregua delle superiori considerazioni il primo ed il terzo
motivo di ricorso vanno rigettati, mentre il secondo motivo deve essere
parzialmente accolto.

giudizio- purchè sia trasmessa, nel corso del termine di prescrizione e

CSENTE D RECTIST.4,710’•;•
AI SENSI DELD..1-Z. 2(ivi,`19 ,g)
N. 131 TAB. ALL. W – N. 5
MATERIA TRIBUTAMI
Non richiedendosi ulteriori accertamenti la causa può essere decisa nel
merito alla stregua dell’art.384 c.p.c. con l’accoglimento del ricorso
del contribuente con riguardo alla pretesa fiscale relativa alle
bollette degli anni 1993 e 1994 anteriori al 9 giugno 1994.
L’esito del procedimento impone la compensazione integrale delle spese
dei tre gradi del giudizio.
P.Q.M.

In accoglimento parziale del secondo motivo di ricorso, disattesi il
primo ed il terzo motivo
Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie il ricorso
dei contribuenti nei termini di cui alla parte motiva.
Compensa le spese dei tre gradi di giudizio.
Così deciso il 15 gennaio 2013 nella camera di consiglio della V sezione
civile.

La Corte

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