Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20764 del 04/09/2017
Cassazione civile, sez. VI, 04/09/2017, (ud. 03/04/2017, dep.04/09/2017), n. 20764
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso per conflitto di competenza iscritto al n. 29086/2016
R.G., sollevato dal Tribunale di Bologna con ordinanza del
30/11/2016, nel procedimento vertente tra:
F.R.;
nei confronti di:
TRANSCOOP SOCIETA’ COOPERATIVA, ed iscritto al n. 1305/2016 R.G. del
suddetto Tribunale;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 03/04/2017 dal Consigliere Dott. DI MARZIO MAURO;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore generale Cardino Alberto, che chiede alla
Corte di Cassazione di dichiarare la competenza del Tribunale di
Reggio Emilia, in funzione di Giudice del lavoro, assumendo i
provvedimenti di cui all’art. 49 c.p.c., comma 2.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
Con ordinanza del 30 novembre 2016 il Tribunale di Bologna, sezione specializzata in materia di impresa, ha richiesto d’ufficio il regolamento di competenza, a fronte dell’ordinanza con cui il tribunale di Reggio Emilia, giudice del lavoro, aveva dichiarato la propria incompetenza per materia sulla domanda proposta da F.R. nei confronti di Transcoop Società Cooperativa volta all’impugnativa della delibera di esclusione del socio nonchè della risoluzione implicita del rapporto di lavoro subordinato, oltre che al risarcimento dei danni.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
che:
Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.
Va dichiarata la competenza del Tribunale di Reggio Emilia in funzione di giudice del lavoro.
Difatti il cumulo di domande, delle quali una rientrante nella competenza del Tribunale delle imprese e l’altra nella competenza del Tribunale in funzione di giudice del lavoro, comporta che, quando tra di esse vi sia connessione, quest’ultimo attragga ai sensi dell’art. 40 c.p.c., comma 3, anche la prima domanda nella propria competenza (Cass. 19975/2015; Cass. 24917/2014; Cass. 850/2005). Ciò in forza della generale vis attractiva del rito del lavoro, stanti gli interessi di rilevanza costituzionale garantiti dalla suddetta norma (Cass. 15798/2016).
PQM
Dichiara la competenza del Tribunale di Reggio Emilia in funzione del giudice del lavoro.
Così deciso in Roma, il 3 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2017