Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20763 del 14/10/2015


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 20763 Anno 2015
Presidente: FORTE FABRIZIO
Relatore: NAZZICONE LOREDANA

SENTENZA
sul ricorso 16533-2010 proposto da:
IMMOBILIARE VITERBO S.R.L., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA GAVORRANO 12, presso l’avvocato MARIO
GIANNARINI, rappresentata e difesa dall’avvocato
LUCIO RICCA, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –

2015
1491

contro

POMPEJANO ALESSANDRO (c.f. PMPLSN70R25F158T), nella
qualità di titolare dell’APICE INFORMATICA,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA E. FAA’ DI

Data pubblicazione: 14/10/2015

._

BRUNO 67, presso l’avvocato GUSTAVO SCHIAVELLO,
rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPINA
MIGLIAZZO, giusta procura a margine del
controricorso;

controricorrente-

avverso la sentenza n. 2475/2009 del TRIBUNALE di
CATANIA, depositata il 13/05/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 23/09/2015 dal Consigliere Dott. LOREDANA
NAZZICONE;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per
raccoglimento del ricorso.

,

2

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 13 maggio 2009, il g.o.t.
presso il Tribunale di Catania ha riformato la
sentenza del giudice di pace della stessa città,
rigettando l’opposizione a decreto ingiuntivo
proposta dalla Immobiliare Viterbo s.r.l. contro

Ha ritenuto il tribunale la sussistenza del
debito della società per il pagamento della fattura
n. 75 in data 30 gennaio 2004 di
quanto:

a)

e 1.301,41, in

la clausola contrattuale limitativa della

facoltà di recesso nei primi due anni di rapporto è
valida ed efficace, non essendo vessatoria

ex art.

1341 c.c. ed essendo stata comunque specificamente
approvata per iscritto; b) la somma pretesa afferisce
al secondo anno del rapporto.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per
cassazione la soccombente, sulla base di due motivi.
Resiste l’intimato con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con il primo motivo, la ricorrente lamenta
l’omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 360, 1 ° comma,
n. 4, c.p.c., per non avere la sentenza impugnata
esaminato l’eccezione di cessazione del rapporto alla
data del 31 dicembre 2003, in virtù della disdetta
operata il 27 marzo 2003.
Con il secondo motivo, deduce il vizio di
motivazione, sotto ogni profilo, non avendo
contraddittoriamente considerato che il corrispettivo
richiesto afferiva a prestazioni asseritamente rese
nel 2004, ossia nel terzo anno del rapporto, quando
ormai esso si era estinto.

r.g. 16533/2010

3

Alessandro Pompejano.

2.

– Il primo motivo è infondato, avendo il

tribunale

implicitamente

reputato

irrilevante

l’eccezione in questione, posto che ha diversamente
collocato il periodo di debenza della somma pretesa.
3. – Il secondo motivo è fondato.
La sentenza impugnata, dopo avere rilevato la

validità ed efficacia della clausola di durata minima
biennale del rapporto, per ciò solo ha ritenuto
dovuta la somma ingiunta, senza considerare,
tuttavia, che la stessa afferiva pacificamente al
terzo anno del rapporto, per il quale è parimenti
accertato l’invio della lettera di disdetta, onde
l’importo per la prestazione di servizi assistenza
software non avrebbe potuto più essere richiesto.
4. – La sentenza impugnata va dunque cassata e,
non essendo necessari ulteriori accertamenti in
fatto, la causa va decisa ai sensi dell’art. 384
c.p.c., con la revoca del decreto ingiuntivo.
5. – Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso,
respinto il primo; cassa la sentenza impugnata e,
decidendo nel merito, revoca il decreto ingiuntivo
emesso dal giudice di pace di Catania il 29 luglio
2004, n. 2544, rigettando la domanda proposta da
Alessandro Pompejano;
condanna Alessandro Pompejano al pagamento, in
favore della Immobiliare Viterbo s.r.1., delle spese:
a) del primo grado di giudizio, liquidate in C 45,00
per spese,

e

400,00 per diritti ed 800,00 per

onorari, oltre le spese generali e gli accessori di
legge; b) del grado di appello, liquidate in C
78,00 per spese, C 800,00 per diritti ed C 1.000

r.g. 16533/2010

4

Il cons.

é:t)

per onorari, oltre le spese generali e gli accessori
di legge; c) del giudizio di legittimità, liquidate
in C 1.300,00 di cui E 200,00 per spese, oltre le
spese forfetarie e gli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera dì consiglio

del 23 settembre 2015.

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