Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20763 del 11/09/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 20763 Anno 2013
Presidente: PIVETTI MARCO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso 1418-2009 proposto da:
AGENZIA DELLE DOGANE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

CENTRO ASSISTENZA DOGANALE CAD LA SPEZIA SRL;
– intimato –

Nonché da:
CENTRO ASSISTENZA DOGANALE CAD LA SPEZIA SRL in
persona del legale rappresentante pro tempore,

Data pubblicazione: 11/09/2013

elettivamente domiciliato in ROMA VIA VITTORIA COLONNA
32, presso lo studio dell’avvocato MENGHINI MARIO, che
lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati
CAPRARA DANIELE, DAVIDE SANTINI giusta delega in
calce;

contro

AGENZIA DELLE DOGANE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controri corrente a ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 115/2008 della COMM.TRIB.REG.
di GENOVA, depositata il 16/10/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/01/2013 dal Consigliere Dott. ROBERTO
GIOVANNI CONTI;
udito per il ricorrente l’Avvocato ALBENZIO che si
riporta;
udito per il controricorrente l’Avvocato BRUNO delega
avvocato MENGHINI che ri siporta;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso per il
rigetto del ricorso principale e 1 0 motivo
incidentale, assorbiti altri motivi incidentale.

– controricorrente e ricorrente incidentale –

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.La Commissione tributaria regionale della Liguria, con sentenza
depositata il 16 ottobre 2008, confermava la sentenza resa dalla CTP
di La Spezia, che aveva accolto il ricorso proposto dalla DHL Global
Forwarding Italy spa avverso la cartella di pagamento emessa per IVA

2.0sservava la CTR che l’appello proposto dall’Agenzia contenendo,
ancorchè non nelle conclusioni, l’indicazione delle generalità
dell’appellata, era ammissibile ma infondato nel merito, ricadendo in
via esclusiva la responsabilità per l’obbligazione doganale in
seguito al furto commesso da ignoti della merce stivata nel Terminal
LSCT di La Spezia sul terminal portuale, unico detentore materiale
delle merci all’atto del furto.
2.1 Tale soluzione veniva giustificata,

anzitutto,

in forza

dell’art.203 terzo comma del Reg.n.2913192, a cui tenore sono
debitori dell’obbligazione doganale gli autori della sottrazione
della merce al controllo doganale, unitamente a coloro che hanno
acquistato o detenuto la merce sottratta e che erano a conoscenza
della sottrazione.
2.2 La CTR, inoltre, richiamava la sentenza della Corte di Giustizia
“del 14/9/2005 nella causa 140/04 e del 15/7/2005 nella causa
435/03”, dotata di efficacia vincolante, a cui tenore l’autore del
furto di merci diviene mero detentore delle stesse, mentre il
debitore dell’obbligazione doganale coincide con colui che detenga
effettivamente tali merci al momento della sottrazione delle stesse
al controllo doganale.
3. Ha proposto ricorso per Cassazione, affidato a tre motivi,
l’Agenzia delle Entrate.Ha resistito con controricorso e ricorso
incidentale affidato a due motivi la società contribuente, al quale
l’Agenzia ha fatto seguire controricorso.
Le parti hanno depositato rituali memorie.

1

all’importazione, dazi ed accessori per l’anno 2004.

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia ha dedotto violazione e
falsa applicazione degli artt.91,96,206 e 215 del Reg.CE n.2913/92,
nonché degli artt.36-37 dPR n.43/1973 e dell’art.22

ter,

comma l

d.l.n.693/1980, conv.nella 1.n.891/1980, in relazione all’art.360

che la merce rubata era stata oggetto di una specifica destinazione
doganale ai sensi dell’art.4 n.15 del Codice doganale comunitario ed
era soggetta al regime del transito esterno, attestato dal formulario
Ti n.5911 del 22/3/2004.
4.1 Sosteneva, ancora, l’irrilevanza della sentenza della Corte di
Giustizia richiamata dal giudice di appello richiamando, per
converso, la costante giurisprudenza di questa Corte espressa in
materia di accise unitamente ad alcuni precedenti della Corte di
Giustizia e del Tribunale CEE, alla cui stregua il furto della merce
non poteva essere causa di esenzione dai dazi.
5. Con il secondo motivo di ricorso l’Agenzia ha dedotto violazione e
falsa applicazione degli artt.4,5,64, 201-203 del Reg.n.2913/1992,
nonché degli artt.34,35,38 e 56 del d.p.r.n.43/1973 e dei principi
generali in materia di imposizione fiscale delle importazioni per
avere addossato in via esclusiva sul detentore della merce
l’obbligazione del pagamento dei dazi connessi.
5.1 Evidenzia l’Agenzia che la CTR aveva a torto evocato la sentenza
della Corte di Giustizia del 14 settembre 2005 relativa ad ipotesi di
merce in temporanea custodia e non a quella in cui la merce si
trovava in regime di transito esterno qual era quella per cui era
causa, permanendo in ogni caso l’obbligazione doganale in capo al
debitore dichiarante in dogana ed a tutti i soggetti che partecipano
all’operazione – fra i quali la società contribuente per conto della
quale erano state presentate le merci nonché il CAD quale
dichiarante- anche in caso di sottrazione ad opera di terzi.
6. Con il terzo motivo di ricorso l’Agenzia ha dedotto insufficiente
2

comma l n.3 c.p.c., assumendo che la CTR aveva omesso di considerare

motivazione sui punti controversi e decisivi per la controversia
rappresentati dalla responsabilità della società contribuente che
aveva curato la spedizione in regime di transito estero in caso di
sottrazione della merce, evidenziando che la CTR non aveva
adeguatamente motivato il proprio avviso in ordine all’esclusiva

scarico della merce.
7. La società contribuente ha dedotto l’inammissibilità delle censure
e la loro infondatezza, evidenziando la mancata riproduzione del
documento Ti sul quale si fondava la censura, peraltro sottolineando
che la ricorrente, a fondamento della doglianza, aveva posto una
circostanza di fatto che rendeva irricevibile la doglianza.
7.1 Nel merito sottolineava che:a) la giurisprudenza comunitaria
richiamata

dall’Agenzia

era

anteriore

al

Reg.n.2913/1992;b)

Cass.n.12528/2007 riguardava la diversa materia delle accise,
peraltro disciplinata normativamente in maniera difforme rispetto a
questo sostenuto dall’Agenzia;c)corretto era risultato il richiamo,
operato dalla CTR, all’art.203 del Reg.n.2913/1992;d) anche in
materia di IVA in sospensione questa Corte(sent.n.15445/2001) e la
Corte di Giustizia(sent.14 luglio 2005 causa C-435/03) avevano
confermato che il furto non costituiva presupposto “per l’esazione
dell’IVA”-così testualmente il ricorso a pag.3-, dovendosi tale
principio applicare al caso concreto, avendo l’Ufficio esposto in
cartella a titolo IVA una pretesa di euro 121.976,93; d)le doglianze
relative al secondo motivo erano inammissibili involgendo il merito
ed infondate in diritto;e) la motivazione della decisione era
ineccepibile.
8. Nel ricorso incidentale la società contribuente, con il
motivo di ricorso,

d.lgs.n.546/1992,

per

primo

lamenta l’erronea applicazione dell’art.53
avere

la

CTR

considerato

ammissibile

l’impugnazione ancorchè l’appello dell’Agenzia non conteneva alcun
riferimento alla stessa società.

3

responsabilità del soggetto che deteneva il containers dopo lo

9.

Con il

secondo motivo di ricorso incidentale

la società

contribuente ha dedotto l’infondatezza della pretesa tributaria per
mancanza dei presupposti dell’imposizione sia in relazione al dazio
che all’IVA, sostenendo che in forza della giurisprudenza della Corte
di giustizia e di legittimità

non potevano essere reclamati, in

dell’accertamento.
10. Occorre esaminare con priorità la terza censura, per ragioni di
priorità logica.
10.1 Con la stessa l’Agenzia ha contestato alla CTR non avere
adeguatamente ponderato e valutato le opposte ragioni delle parti
come esposte nel giudizio.
10.2 La censura è fondata.
10.3 Ed invero, l’Agenzia ha espressamente ricordato nelle proprie
censure, esponendo anche nel terzo motivo di ricorso, che la merce
rubata era stata già oggetto di una specifica destinazione doganale
consistente nel vincolo della merce al regime doganale del transito
esterno.
10.4 Tale circostanza, del resto, venne analiticamente dedotta già
innanzi ai giudici di merito, come risulta inequivocabilmente dalla
sentenza di appello qui impugnata, -cfr.

pag.2:”_L’Agenzia fa notare

che già in primo grado aveva sostenuto che la fattispecie in esame
deve essere ricondotta alla semplice sottrazione della merce per
furto dal magazzino di temporanea custodia, ma di uscita dal varco
doganale con i documenti legittimanti il trasporto_secondo l’ufficio,
_risulta chiaro, secondo l’ufficio, come la società CAD sia
responsabile del pagamento dei dazi e dell’iva all’importazione
dovuti in conseguenza del mancato appuramento del transito
comunitario di cui al Ti N.5911 del 22/3/2004″.
10.5 Orbene, la sentenza impugnata, nell’affermare che la merce
sottratta si trovava in regime di deposito temporaneo e nel ritenere,
conseguentemente, rilevante la giurisprudenza della Corte di

4

ragione del furto della merce, né l’IVA né i dazi oggetto

t

Giustizia che, proprio in regime di deposito temporaneo ha
riconosciuto la responsabilità esclusiva del custode, ha totalmente
tralasciato di esaminare la documentazione versata agli atti
dall’Agenzia relativa al regime di transito esterno nel quale si
sarebbe trovata, a dire della ricorrente principale, la merce al

10.6 Ed è evidente che tale lacuna si è rivelata decisiva per
inficiare il procedimento logico seguito dal giudicante per giungere
all’esclusione della responsabilità della CAD.
10.7 E’, infatti, mancato l’esame del formulario T1 n.5911 del
22/3/2004 che sarebbe potuto risultare decisivo per escludere che
la merce non si trovava in regime di deposito temporaneo.
10.8 Va infatti ricordata la giurisprudenza di questa Corte che, a
partire da Cass.5769/1981, ha avuto costantemente modo di affermare
che

il furto non determina, generalmente,

il venir meno

dell’obbligazione doganale-Cass.n.4759/89;Cassn.2943/84;

Cass.

n.

1940/1989; Cass.n.11077/1992, Cass.n.5140/1992-, ulteriormente
precisando che una delle sentenze della Corte di Giustizia posta a
base della decisione qui impugnata a pag.3 della motivazione-Corte
Giust. 14.7.2005, causa C-435/03,

British american Tabacco-

riguarda

esclusivamente gli effetti del furto di merce in fattispecie di
tassazione indiretta interna (IVA), il cui presupposto è una
“cessione di beni onerosa”, mentre l’imposizione daziaria si fonda
sul diverso presupposto della immissione in consumo” della merce,
secondo quanto si evince dai principi generali del Codice doganale
comunitario, quali espressi dall’art. 4 n.10 del Reg. 2913/92 e
dall’art. 202 – Cass. n.14307/2009-. D’altra parte, i principi testé
ricordati sono stati pienamente confortati dalla giurisprudenza UE,
alla cui stregua si ritiene che la sottrazione, ad opera di terzi,
anche senza colpa del debitore, di merce soggetta a dazio doganale
non estingue la relativa obbligazione, lo sgravio costituendo
eccezione al regime delle esportazioni e delle importazioni, per cui

5

momento del furto.

le disposizioni che lo prevedono vanno interpretate

stricto

sensu

(Corte di Giustizia, sent. 5.10.1982 C-186/82 e Tribunale di l^ grado
sent. 12.2.2004 T-282/01). Prospettiva, quest’ultima, anche di
recente ribadita da Corte Giust. 18 dicembre 2007, causa C-314/06,
p.23,24 e 31, la quale , sia pure in materia di accise, ha messo in

prima frase della Dir.92/12/CEE riguarda circostanze estranee al
depositario interessato che risultino imprevedibili ed anormali , e
le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate malgrado
l’adozione di tutte le precauzioni del caso, non potendosi fra queste
includere, alla stregua di quanto ritenuto pure da Trib.UE in causa
T-282/01, cit., il furto, esso integrando uno dei rischi più
frequenti ai quali vanno incontro gli operatori economici.
10.9 In definitiva, la prospettiva di questa Corte, confortata dalla
giurisprudenza comunitaria, è quella di ritenere che l’obbligazione
doganale permane, ordinariamente, in capo al debitore anche qualora
la sottrazione della merce avvenga ad opera di terzi ed anche se il
debitore medesimo sia incolpevole. Principi che, peraltro, non
risultano in contraddizione con quanto affermato da Corte Giust.15
luglio 2005 causa

C-140/04,United Antwerp Maritime Agencies NV

che,

riguardando la ben diversa ipotesi della sottrazione della merce che
si trovava in deposito temporaneo, non trova applicazione alla
vicenda in cui si è verificato il transito comunitario esterno, il
quale consente alle merci di Paesi extra UE di circolare da un punto
all’altro del territorio doganale comunitario senza essere soggette
ai dazi all’importazione e che, per l’effetto, non sono più in attesa
di una destinazione definitiva.
10.10 In definitiva, la sentenza impugnata, non adeguatamente
motivando in ordine all’effettivo regime nel quale si trovava la
merce all’atto della sottrazione, è pervenuta ad una decisione che
non può resistere al vaglio di congruità logica alla quale questa
Corte è tenuta per le ragioni sopra esposte.

6

evidenza come il concetto di forza maggiore ai sensi dell’art.14 n.1

I

10.11 n terzo motivo di ricorso merita quindi accoglimento,
rimanendo assorbita la censura esposta nel secondo motivo di ricorso
incidentale con la quale la società contribuente poneva in
discussione la legittimità della pretesa fiscale.
11.Passando all’esame del primo motivo di ricorso incidentale, lo

11.1 La valutazione operata dal giudice di appello in ordine alla
ritenuta ammissibilità dell’impugnazione sulla base del complessivo
esame dell’atto di impugnazione è corretta in punto di diritto ed si
sottrae alla censura di violazione di legge prospettata, non avendo
la ricorrente incidentale posto in discussione l’idoneità della
stessa a sorreggere la decisione sul punto assunta.
11.2 Ed invero, la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel
ritenere, sia pur con riferimento al giudizio di appello regolato dal
codice di procedura civile, che la mancata indicazione, nell’epigrafe
dell’atto di appello della qualità nella quale l’appellato è chiamato
in giudizio non importa l’inammissibilità o la nullità dell’appello
quando la predetta qualità risulti con certezza dal contesto dello
stesso atto di appello, dovendosi ritenersi valido l’atto di appello
che consenta, alla stregua della valutazione del suo contenuto
complessivo, di desumere univocamente il requisito riguardante la
qualità in ordine alla quale l’appellato deve considerarsi evocato in
giudizio-cfr.Cass. n. 23870 de/ 08/11/2006-. Principi analoghi questa
Corte ha poi espresso con riguardo all’ammissibilità del ricorso per
Cassazione per i casi di omessa indicazione di una delle parti-Cass.

n. 19286 del 07/09/2009;Cass.

n.

del 03/09/2007.V. anche Cass.

n.

19286 del 07/09/2009;Cass. n.
18512

18512

del 03/09/2007 con specifico

riferimento al processo tributario Cass.20 dicembre 2006 n.27207-.
11.3 Ora, dalla stessa esposizione della censura è evidente che la
ricorrente incidentale ha omesso di compiere il dovuto controllo
complessivo dell’atto di appello,

limitando a sollecitare un

controllo parcellizzato dell’intestazione e delle conclusioni ed

7

stesso è infondato.

SENTE DA
SENSI DEL

2AT4/1996

N, 13 t TAD. ALL. 3. – N. 5
MATERIA TRIBUTARIA

invece tralasciando il necessario esame congiunto dell’atto che la
CTR ha invece adeguatamente effettuato.
12. In conclusione, in accoglimento del terzo motivo ed assorbiti i
primi due motivi del ricorso principale, disatteso il primo motivo ed
assorbito il secondo motivo del ricorso incidentale, la decisione

Liguria che nel compiere un nuovo esame si conformerà ai principi
espressi.
P.Q.M.

La Corte
Accoglie il terzo motivo del ricorso principale, assorbiti i primi
due motivi.
Rigetta il primo motivo di ricorso incidentale, assorbito il secondo.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR della
Liguria, la quale pure provvederà alla liquidazione delle spese del
giudizio di legittimità
Così deciso il 14 gennaio 2013 nella camera di consiglio della V
sezione civile.

merita di essere cassata con rinvio ad altra sezione della CTR della

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