Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20763 del 10/10/2011

Cassazione civile sez. I, 10/10/2011, (ud. 19/09/2011, dep. 10/10/2011), n.20763

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. BERRUTI Giuseppe Maria – Consigliere –

Dott. RORDORF Renato – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 12751/2009 proposto da:

P.L. (c.f. (OMISSIS)), in proprio e nella

qualità di Presidente del consiglio di amministrazione della GREEN

CAR s.r.l. (p.i. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE BRUNO BUOZZI 59, presso l’avvocato GIORGIO STEFANO,

rappresentato e difeso dall’avvocato BONSIGNORE Arturo, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositato il

13/03/2009; n. 849/08;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/09/2011 dal Consigliere Dott. RENATO RORDORF;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato PASQUALE NAPOLITANO, con delega,

che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso ex art. 366 bis c.p.c. e condanna aggravata alle spese ex

art. 385 c.p.c., u.c..

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Firenze, con decreto emesso il 13 marzo 2009, rigettò la domanda di equo indennizzo avanzata dal sig. P. L., in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Green Car s.r.l., per l’eccessiva durata di un processo penale instaurato a seguito di una querela per appropriazione indebita di autovetture appartenenti alla Green Car, proposta dallo stesso sig. P.. La decisione si basò sul rilievo che solo nel febbraio del 2008 il ricorrente si era costituito parte civile nell’anzidetto processo penale, ancora in corso, e che quindi, allo stato, non risultava superato il termine di ragionevole durata di tale processo.

Avverso questo decreto il sig. P., nella duplice anzidetta qualità, ha proposto ricorso per cassazione, illustrato poi con memoria, al quale il Ministero della giustizia ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’amministrazione intimata ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, siccome non corredato dal quesito di diritto prescritto dall’art. 366 bis c.p.c..

L’eccezione è fondata.

Premesso che il citato articolo del codice di rito risulta nella specie applicabile, ratione temporis, giacchè il provvedimento impugnato è stato emesso in data compresa tra il 2 marzo 2006 ed il 4 luglio 2009, è appena il caso di ricordare come detto articolo prescriva che i motivi di ricorso per cassazione con cui si denunciano errores in procedendo o in iudicando debbano, a pena d’inammissibilità, essere accompagnati dalla formulazione di un corrispondente quesito di diritto. I motivi proposti a norma del precedente art. 360, n. 5, invece, sempre a pena d’inammissibilità, debbono contenere l’indicazione del fatto controverso in riferimento al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione. Indicazione, quest’ultima, che deve consistere in una parte del motivo che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata (cfr., ex multis, Sez. un. 24 marzo 2009, n. 7032).

Nel caso in esame, viceversa, l’unico motivo del ricorso per cassazione, volto a denunciare sia vizi di motivazione dell’impugnato decreto sia la violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e dell’art. 6, par. 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, è del tutto privo tanto di quesiti di diritto quanto della specifica e distinta indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione sarebbe stata omessa o risulterebbe comunque viziata (peraltro, va detto che la censura non investe in realtà profili di fatto della motivazione con cui la corte d’appello ha rigettato la domanda del ricorrente, ma è invece completamente incentrata su questioni di diritto).

Il ricorso deve perciò esser dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 900,00, oltre a quelle prenotate a debito.

P.Q.M.

La corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 900,00, oltre a quelle prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 19 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2011

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