Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20763 del 04/90/2017

Cassazione civile, sez. VI, 04/09/2017, (ud. 03/04/2017, dep.04/09/2017),  n. 20763

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8281-2016 proposto da:

N.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANASTASIO II

N. 109, presso lo studio dell’avvocato TIZIANA DEL BUFALO,

rappresentato e difeso dall’avvocato ALESSANDRO SIGNORATO;

– ricorrente –

contro

V.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 665/2015 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 19/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/04/2017 dal Consigliere Dott. DI MARZIO MAURO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

Con ordinanza depositata il 19 febbraio 2016 la Corte d’appello di Torino ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto da N.G. avverso l’ordinanza resa dal presidente del Tribunale di Asti ai sensi dell’art. 708 c.p.c., in sede di separazione personale con la moglie V.L..

Avverso tale provvedimento N.G. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi illustrati da memoria mentre l’intimata non ha spiegato difese.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

Con il primo motivo il ricorrente lamenta contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, censurando il contrasto tra la parte motiva del provvedimento impugnato laddove ha espressamente deputato applicabile alla fattispecie il termine lungo per l’impugnazione previsto dall’art. 327 c.p.c., e la parte dispositiva, ove il reclamo è stato dichiarato inammissibile.

Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione dell’art. 327 c.p.c., deducendo che la Corte d’appello, nel dichiarare inammissibile il reclamo, avrebbe falsamente applicato il termine di sei mesi per l’impugnazione dei provvedimenti giurisdizionali civili previsto dall’art. 327 c.p.c..

Ritenuto che:

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

Questa Corte ha affermato che avverso l’ordinanza emessa dalla corte d’appello sul reclamo contro il provvedimento adottato ai sensi dell’art. 708 c.p.c., dal Presidente del Tribunale all’esito dell’udienza di comparizione dei coniugi non è ammesso il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., essendo essa priva del carattere della definitività in senso sostanziale; infatti, il predetto provvedimento presidenziale, anche dopo la previsione normativa della sua impugnabilità con reclamo in appello, pur se confermato o modificato in tale sede ex art. 708 c.p.c., comma 4, continua ad avere carattere interinale e provvisorio, essendo modificabile e revocabile dal giudice istruttore ed essendo destinato ad essere trasfuso nella sentenza che decide il processo, impugnabile per ogni profilo di merito e di legittimità (Cass. 26 gennaio 2011, n. 1841; Cass. 22 novembre 2013, n. 26.202).

Alla luce del principio che precede, dunque, le parti possono sempre chiedere al giudice istruttore la modificazione del provvedimento presidenziale.

Nulla per le spese, ma raddoppio del contributo unificato.

PQM

 

La corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1 comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, il 3 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2017

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