Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20763 del 01/08/2019

Cassazione civile sez. trib., 01/08/2019, (ud. 19/06/2019, dep. 01/08/2019), n.20763

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27082-2017 proposto da:

ABACO SPA, domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR presso la cancelleria

della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato

MASSIMO ZAMPESE;

– ricorrente –

contro

C.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1267/2017 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

LECCE, depositata il 06/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/06/2019 dal Consigliere Dott.ssa ZOSO LIANA MARIA TERESA.

Fatto

RITENUTO

CHE:

1. C.A. impugnava l’avviso di accertamento notificato da Abaco s.p.a., concessionaria per la riscossione dei tributi per il Comune di Brindisi, avente ad oggetto la Tarsu per gli anni dal 2008 al 2011. Sosteneva il ricorrente che la tassa non era dovuta in relazione all’area adibita ad officina meccanica e carrozzeria ove venivano prodotti rifiuti speciali che aveva provveduto a smaltire in proprio a mezzo di ditta specializzata.

La CTP di Brindisi rigettava il ricorso. Proposto appello da parte del contribuente, la CTR della Puglia, sezione staccata di Lecce, lo accoglieva sul rilievo che era provato che il contribuente aveva inviato al Comune di Brindisi la richiesta di detassazione dei locali ed aree adibiti ad attività produttiva. L’amministrazione, serbando il silenzio per 90 giorni dal ricevimento della domanda, aveva acconsentito alla richiesta stessa a norma della L. n. 241 del 1990, art. 20. Inoltre il contribuente aveva provveduto a smaltire in proprio a mezzo di ditta specializzata i rifiuti prodotti nell’esercizio dell’attività produttiva.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione Abaco s.p.a. affidato a due motivi. Il contribuente non si è costituito in giudizio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione alla L. n. 241 del 1990, art. 20 nella versione anteriore alla riforma operata con D.L. n. 35 del 2005, applicabile ratione temporis.

Sostiene che, fino all’entrata in vigore della riforma della L. n. 241 del 2000, art. 20, operata con D.L. n. 35 del 2005, convertito dalla L. n. 80 del 2005, l’istituto del silenzio-assenso era limitato ad atti individuati con regolamento da emanarsi previo parere delle Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato sicchè non era esteso indiscriminatamente a tutte le istanze presentate alla pubblica amministrazione. Conseguentemente ha errato la CTR nel ritenere che in ordine alla richiesta di detassazione dei locali ed aree adibiti ad attività produttiva presentata dal contribuente il 21 settembre 2002 si fosse formato il silenzio assenso.

2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 707 del 1993, artt. 58 e s.s.. Sostiene che la richiesta di detassazione dei locali ed aree adibiti ad attività produttiva presentata dal contribuente era inidonea, per incompletezza dei dati riportati, a consentire di ritenere intassabili le aree di che trattasi.

3. Osserva la Corte che il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto formulato in maniera generica. Invero la ricorrente ha richiamato il contenuto della L. n. 241 del 1990, art. 20 nella versione anteriore alla riforma operata con D.L. n. 35 del 2005, secondo cui l’istituto del silenzio-assenso era limitato ad atti individuati con regolamento da emanarsi previo parere delle Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato e non era esteso indiscriminatamente a tutte le istanze presentate alla pubblica amministrazione. Tuttavia ha omesso di specificare se nel regolamento fosse o meno compresa la richiesta di detassazione formulata ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 70, omettendo così di dedurre un elemento decisivo ai fini del decidere.

4. Parimenti inammissibile è il secondo motivo. Ciò in quanto la ricorrente non ha dedotto sotto quali profili la richiesta di detassazione dei locali ed aree adibiti ad attività produttiva presentata dal contribuente fosse da ritenersi inidonea, per incompletezza dei dati riportati, a consentire di ritenere intassabili le aree di che trattasi. Ciò facendo la ricorrente ha inammissibilmente demandato alla Corte l’esame del contenuto della richiesta onde individuare possibili carenze laddove, invece, è onere del ricorrente evidenziare i profili che determinano l’illegittimità o inefficacia dell’atto.

5. Il ricorso va, dunque, dichiarato inmmissibile. Non si provvede sulle spese data la mancata costituzione del contribuente. Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è respinto, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.

P.Q.M.

La corte dichiara il ricorso inammissibile. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 19 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2019

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