Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20762 del 30/09/2020

Cassazione civile sez. III, 30/09/2020, (ud. 04/03/2020, dep. 30/09/2020), n.20762

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27740/2019 proposto da:

M.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARNABA

TORTOLINI 30, presso lo studio dell’avvocato ALFREDO PLACIDI,

rappresentato e difeso dall’avvocato UMBERTO DE GREGORIO;

– ricorrente –

contro

PROCURATORE GENERALE REPUBBLICA CORTE APPELLO BOLOGNA;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il

02/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

04/03/2020 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

con decreto reso in data 2/7/2019, la Corte d’appello di Bologna ha confermato la decisione con la quale il Tribunale per i minorenni di Bologna ha rigettato il ricorso con il quale M.E. (cittadino (OMISSIS)) ha invocato il rilascio dell’autorizzazione a permanere in Italia, al fine di soddisfare il diritto all’unità familiare dei propri figli minori, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3;

a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha sottolineato come, ad esito del bilanciamento tra il preminente interesse del minore alla conservazione dei propri rapporti parentali, e quelli generali alla sicurezza del territorio e al controllo delle frontiere, dovesse prevalere, nel caso di specie, quest’ultimo, avuto riguardo all’accertata circostanza dell’avvenuta condanna (non definitiva) di M.E. alla pena di tre anni, sette mesi e venti giorni di reclusione, oltre la multa, in relazione al reato di detenzione a fini di spaccio di cocaina (peraltro conservata nella cameretta dei figli minori), dalla quale era possibile trarre la conclusione dell’incapacità, da parte dell’istante, di offrire garanzie circa l’adeguato assolvimento dei propri doveri genitoriali;

avverso il provvedimento della Corte d’appello di Bologna, M.E. propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo d’impugnazione;

nessun intimato ha svolto difese in questa sede.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo d’impugnazione proposto, il ricorrente censura il provvedimento impugnato per violazione di legge, avendo la corte d’appello violato i parametri normativi relativi al D.Lgs. n. 286 del 1998, alla Convenzione Europea sui diritti dell’uomo e alla Convenzione sui diritti del fanciullo, negando l’autorizzazione al soggiorno in Italia dell’odierno ricorrente, senza operare alcuna valutazione in concreto del reale interesse dei figli minori;

il motivo è infondato;

osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, in tema di autorizzazione temporanea alla permanenza in Italia del genitore del minore, del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, non può essere interpretato in senso restrittivo, tutelando esso il diritto del minore ad avere rapporti continuativi con entrambi i genitori anche in deroga alle altre disposizioni del decreto, sicchè la norma non pretende la ricorrenza di situazioni eccezionali o necessariamente collegate alla sua salute, ma comprende qualsiasi danno grave che potrebbe subire il minore, sulla base di un giudizio prognostico circa le conseguenze di un peggioramento delle sue condizioni di vita con incidenza sulla sua personalità, cui egli sarebbe esposto a causa dell’allontanamento dei genitori o dello sradicamento dall’ambiente in cui è nato e vissuto, qualora segua il genitore espulso nel luogo di destinazione; ne consegue che le situazioni che possono integrare i “gravi motivi” di cui al citato art. 31, non si prestano ad essere catalogate o standardizzate, spettando al giudice di merito valutare le circostanze del caso concreto con particolare attenzione, oltre che alle esigenze di cure mediche, all’età del minore, che assume un rilievo presuntivo decrescente con l’aumentare della stessa, e al radicamento nel territorio italiano, il cui rilievo presuntivo è, invece, crescente con l’aumentare dell’età, in considerazione della prioritaria esigenza di stabilità affettiva nel delicato periodo di crescita (Sez. 1, Ordinanza n. 4197 del 21/02/2018, Rv. 648136 – 01);

in particolare, nel giudizio avente ad oggetto l’autorizzazione all’ingresso o alla permanenza in Italia del familiare di minore straniero, del D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 31, comma 3, la sussistenza di comportamenti del familiare medesimo incompatibili con il suo soggiorno nel territorio nazionale deve essere valutata in concreto attraverso un esame complessivo della sua condotta, al fine di stabilire, all’esito di un attento bilanciamento, se le esigenze statuali inerenti alla tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza nazionale debbano prevalere su quelle derivanti da gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del minore, cui la norma conferisce protezione in via primaria (Sez. 1, Sentenza n. 14238 del 04/06/2018, Rv. 648936-01);

in altri termini, il diniego dell’autorizzazione invocata non può essere fatto derivare automaticamente dalla pronuncia di condanna per uno dei reati che lo stesso testo unico considera ostativi all’ingresso o al soggiorno dello straniero; e tanto, al di là dell’ovvia circostanza secondo cui detta condanna è comunque destinata a rilevare, al pari delle attività incompatibili con la permanenza in Italia, in quanto suscettibile di costituire una minaccia concreta e attuale per l’ordine pubblico o la sicurezza nazionale, e può condurre al rigetto della istanza di autorizzazione all’esito di un esame circostanziato del caso e di un bilanciamento con l’interesse del minore, al quale la detta norma, in presenza di gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico, attribuisce valore prioritario ma non assoluto (Sez. U., Sentenza n. 15750 del 12/06/2019, Rv. 654215-01);

varrà, in ogni caso, tener conto come i gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del minore, che consentono la temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del suo familiare, secondo la disciplina prevista dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, devono consistere in situazioni oggettivamente gravi, comportanti una seria compromissione dell’equilibrio psicofisico del minore, non altrimenti evitabile se non attraverso il rilascio della misura autorizzativa; la normativa in esame non può quindi essere intesa come volta ad assicurare una generica tutela del diritto alla coesione familiare del minore e dei suoi genitori. Sul richiedente l’autorizzazione incombe, pertanto, l’onere di allegazione della specifica situazione di grave pregiudizio che potrebbe derivare al minore dall’allontanamento del genitore (Sez. 6-1, Ordinanza n. 773 del 16/01/2020, Rv. 656450-01; Sez. 6-1, Ordinanza n. 9391 del 16/04/2018, Rv. 649062-01);

tanto premesso, nel caso di specie, rileva il Collegio come la corte territoriale, nel negare l’autorizzazione dell’odierno ricorrente al temporaneo soggiorno in Italia, abbia ritenuto di conferire prevalente rilievo alla circostanza dell’avvenuta condanna di quest’ultimo per il reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, evidenziando come tale circostanza rivelasse, sia pure indirettamente, la mancanza di alcuna garanzia che lo stesso, in ragione dei gravi fatti lesivi fatti a lui ascritti e processualmente accertati (sia pure in modo non ancora definitivo), sia concretamente in grado di assolvere ai propri doveri genitoriali, emergendo, piuttosto, la relativa inidoneità a educare i propri figli al rispetto delle regole che disciplinano la civile convivenza;

deve pertanto ritenersi che il giudice a quo abbia legittimamente proceduto alla concreta valutazione degli interessi confliggenti sottoposti a bilanciamento, conferendo prevalenza all’interesse generale alla sicurezza del territorio e al controllo delle frontiere, pur tenendo conto delle reali ed effettive esigenze dei figli minori dell’istante in relazione ai possibili gravi danni prospettabili con riferimento al proprio percorso di sviluppo psico-fisico e alla conservazione della integrità del relativo nucleo familiare;

sulla base delle argomentazioni che precedono, rilevata l’infondatezza della censura esaminata, deve essere pronunciato il rigetto del ricorso;

non vi è luogo per l’adozione di alcuna statuizione in ordine alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo nessun intimato svolto difese in questa sede;

dev’essere attestata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 4 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2020

 

 

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