Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20762 del 10/10/2011

Cassazione civile sez. I, 10/10/2011, (ud. 19/09/2011, dep. 10/10/2011), n.20762

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. BERRUTI Giuseppe Maria – rel. Consigliere –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 22143/2009 proposto da:

D.R.R.G. (C.F. (OMISSIS)), in proprio e nella

qualità di erede di C.F., elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA LUDOVISI 35, presso l’avvocato COZZI ARIELLA,

rappresentato e difeso dall’avvocato BALDASSINI Rocco, giusta procura

a margine del ricorso;

– ricorrente-

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO depositato

l’08/05/2009; n. 52/09;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

19/09/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE MARIA BERRUTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

D.R.R.G., in proprio e nella qualità di erede di C.F., deceduta il (OMISSIS), chiedeva alla corte d’appello di Campobasso di condannare il Ministro della giustizia a corrispondergli l’indennità da equa riparazione prevista dalla L. n. 89 del 2001, a causa della durata eccessiva del primo grado di un processo, pendente al momento in appello, instaurato dalla genitrice predetta davanti al tribunale di Avezzano il 19 aprile 1990.

Il Ministro della giustizia resisteva eccependo anzitutto l’inammissibilità della domanda del D.R. il quale non aveva partecipato ad alcun giudizio in prosecuzione di quello suo tempo iniziato dalla C.. Il Ministro eccepiva altresì la prescrizione quinquennale ovvero, in subordine, decennale, del diritto azionato.

La Corte d’appello di Campobasso rigettava la domanda.

Riteneva innanzitutto che il D.R. non risultava essere stato mai parte nel primo grado del giudizio civile al quale con la sua istanza si riferiva. Pertanto la domanda di indennità avanzata jure proprio doveva ritenersi inammissibile. Quanto alla richiesta relativa al danno non patrimoniale richiesto a titolo ereditario, la Corte di Campobasso riteneva risultare dagli atti che, essendo la predetta C.F. defunta nel (OMISSIS), per il periodo anteriore al suo decesso la domanda di indennizzo in questione era stata già oggetto di decreto della medesima Corte d’appello, in un giudizio promosso da altri eredi.

Peraltro, notava pure la Corte, in ordine a quasi l’intero periodo in questione era decorsa la prescrizione decennale dal momento che già da prima del 1999 si delineava una durata processuale eccessiva che avrebbe legittimato una richiesta di riparazione.

Ricorre contro questo decreto D.R.R.G. con atto di complessa articolazione, che si conclude con la formulazione di sei quesiti di diritto.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il motivo di diritto, sintetizzato nel quesito sub lett. a), afferma l’erroneità del decreto molisano laddove esso ha ritenuto non spettante alcun indennizzo jure proprio relativamente ad un giudizio nel quale il ricorrente non si è costituito.

1.a. Il motivo è infondato. La giurisprudenza della Cassazione da tempo ha dato luogo ad un orientamento che il collegio condivide, secondo il quale nel caso di decesso della parte del giudizio presupposto l’erede ha diritto eventualmente al risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio solo con riferimento alla fase del giudizio medesimo alla quale egli abbia partecipato (Cass. 13803 del 20011 da ultimo).

2. Le successive doglianze, in parte sovrapposte e ripetitive, da trarsi anche mediante l’ausilio dei quesiti, riguardano la domanda relativa al danno non patrimoniale iure ereditario e si possono sintetizzare nel modo che segue: la Corte di merito ha ritenuto quasi interamente estinta la pretesa per prescrizione decennale, decorrente a suo avviso anche in corso del giudizio presupposto dal momento in cui esso aveva superato la durata ragionevole, e peraltro ignorando il disposto dell’art. 4 delle n. 89 in questione; quindi ha ritenuto la pretesa ereditaria in questione già azionata da altri eredi ed esaminata in un decreto per l’appunto conclusivo della vicenda,e ciò, a parere del ricorrente,senza verificare che in quel giudizio non si sarebbe potuto disporre della quota a lui spettante, appunto per la sua mancata partecipazione al medesimo.

2.b. Osserva il Collegio che la ratio decidendi del decreto impugnato, sul punto, è estremamente chiara: tutto l’indennizzo spettante agli eredi della C. è stato oggetto della decisione della Corte di Campobasso a conclusione del giudizio instaurato da altri eredi della donna con Decreto n. 38 del 2008, e non solo le quote relative agli eredi ricorrenti in quella sede. Da ciò l’impossibilità da parte di D.R.G. di chiederlo in autonomo giudizio.

L’odierno ricorrente contesta la legittimità di tale conclusione sotto il profilo di una mancata verifica della domanda dei suoi coeredi come avanzata nel giudizio concluso appunto con il Decreto n. 38 del 2008, ma da parte della Corte di Campobasso nel giudizio concluso con il provvedimento oggi in esame. Dunque oggi egli allega, e sostiene di averlo fatto davanti alla Corte di merito, un preteso error in procedendo del giudice che ha giudicato la causa ex L. n. 89 del 2001, alla quale egli non ha partecipato. Vizio, questo, che se pure sussistente, non poteva certo essere fatto valere nè comunque rilevare nel giudizio di merito che ne occupa, concluso con il decreto oggi impugnato. Meno che mai può esso rilevare in questa sede.

Non sussiste dunque la violazione di legge lamentata e la infondatezza della relativa doglianza assorbe la trattazione delle altre innanzi menzionate, che ne presuppongono il fondamento.

3. Il ricorso deve essere respinto. Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio liquidate in Euro 900,00 oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 19 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2011

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