Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20762 del 04/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 04/09/2017, (ud. 03/04/2017, dep.04/09/2017),  n. 20762

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8050-2016 proposto da:

S.E., F.F., F.S.,

F.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI

82, presso lo studio dell’avvocato GREGORIO IANNOTTA che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ENRICO IANNOTTA;

– ricorrenti –

contro

CASA DI CURA PRIVATA NUOVA VILLA CLAUDIA S.P.A. – C.F. (OMISSIS), in

persona del suo amministratore unico e legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO

VISCONTI 103, presso lo studio dell’avvocato MARCO FINCELLI, che la

rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato

LUCILLA IAPICHINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 529/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 27/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/04/2017 dal Consigliere Dott. MAURO DI MARZIO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

F.S., S.E., F.A. e F.F. ricorrono per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Roma del 27 gennaio 2016 che ha accolto l’appello proposto dalla Casa di Cura Privata Nuova Villa Claudia S.p.A., dichiarando il sopravvenuto difetto di interesse ad agire degli odierni ricorrenti e compensando le spese di lite.

La Casa di Cura Privata Nuova Villa Claudia S.p.A. si è costituita con controricorso.

I ricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

Con l’unico motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. nonchè dei principi e norme che regolano la soccombenza virtuale, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, deducendo che erroneamente la Corte territoriale avrebbe compensato le spese del giudizio di merito, atteso che dal passaggio in giudicato di una precedente sentenza di annullamento di una deliberazione della società si evinceva la piena fondatezza dell’azione di nullità della successiva deliberazione intentata dagli odierni ricorrenti, di tal che sussistevano i presupposti della condanna alle spese in base alla cosiddetta soccombenza virtuale, posto che la cessione delle quote medio tempore avvenuta ad opera dei ricorrenti aveva determinato la corretta declaratoria di sopravvenuto interesse ad agire.

Ritenuto che:

11 Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

Il ricorso è fondato.

Impugnate con successo dagli odierni ricorrenti le delibere della Casa di Cura Privata Nuova Villa Claudia S.p.A. di approvazione del bilancio 2001 nonchè di determinazione del compenso per l’amministratore unico per lo stesso anno, la Corte d’appello ha accolto l’impugnazione spiegata dalla società, dichiarando il difetto di legittimazione attiva per sopravvenuta carenza di interesse, avendo essi perso la qualità di soci, e disponendo integrale compensazione delle spese dei due gradi di giudizio in “considerazione di ragioni di opportunità”, dal momento che la situazione verificatasi impediva ogni valutazione in ordine alle spese medesime, rendendo non più delibabile la soccombenza nel merito.

Così facendo, la Corte territoriale è incorsa in violazione del principio secondo cui la cessazione della materia del contendere – che, se si verifichi in sede d’impugnazione, giustifica non l’inammissibilità dell’appello o del ricorso per cassazione, bensì la rimozione delle sentenze già emesse, perchè prive di attualità – si ha per effetto della sopravvenuta carenza d’interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l’effettivo venir meno dell’interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perchè altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all’accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese (Cass. 7 maggio 2009, n. 10553).

Sicchè la Corte d’appello ha errato nell’affermare che la perdita da parte dei ricorrenti della loro qualità di soci precludesse lo scrutinio del merito della controversia ed ha parimenti errato nell’omettere la verifica della soccombenza virtuale per i fini del riparto delle spese.

La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al motivo accolto e rinviata alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, che provvederà alla statuizione sulle spese di lite previo esame della soccombenza virtuale e deciderà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.

PQM

 

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, il 3 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2017

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