Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20762 del 01/08/2019

Cassazione civile sez. trib., 01/08/2019, (ud. 19/06/2019, dep. 01/08/2019), n.20762

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4538-2017 proposto da:

ABACO SPA, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE BRUNO BUOZZI 51,

presso lo studio dell’avvocato MARCELLO CARDI, rappresentato e

difeso dall’avvocato MASSIMO ZAMPESE;

– ricorrente –

contro

SALVER SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE G. MAZZINI 11,

presso lo studio dell’avvocato GABRIELE ESCALAR, che lo rappresenta

e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1633/2016 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

LECCE, depositata il 21/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/06/2019 dal Consigliere Dott. ZOSO LIANA MARIA TERESA.

Fatto

RITENUTO

CHE:

1. Salver s.p.a. impugnava l’avviso di pagamento notificato da So.Ge.T. s.p.a., concessionaria per la riscossione dei tributi per il Comune di Brindisi, avente ad oggetto la Tarsu dovuta per l’anno 2010. Sosteneva la ricorrente che parte delle aree tassate erano esenti ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 3, e che non era stata applicata la riduzione del 30% prevista dal regolamento comunale per le imprese che provvedevano allo smaltimento in proprio dei rifiuti. La CTP di Brindisi accoglieva parzialmente il ricorso. Proposto appello da parte della contribuente, la CTR della Puglia, sezione staccata di Lecce, lo accoglieva determinando l’entità della superficie tassabile e stabilendo che spettava la riduzione del 30% prevista dal regolamento comunale in quanto l’appellante aveva dimostrato di smaltire i rifiuti prodotti per il tramite di ditta specializzata.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione Abaco s.p.a., nuova concessionaria per la riscossione dei tributi per il Comune di Brindisi, affidato ad un motivo illustrato con memoria. La contribuente si è costituita in giudizio con controricorso pure illustrato con memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con l’unico, complesso, motivo la ricorrente deduce violazione di legge ed omessa motivazione su un fatto decisivo della controversia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e 5. Sostiene che la società ricorrente non ha fornito alcun elemento al fine di identificare le superfici non produttive di rifiuti urbani nè ha dimostrato la sussistenza dei presupposti per l’esenzione o la riduzione dell’imposta. Inoltre era mancata la denuncia da parte della contribuente sicchè non poteva beneficare di alcuna riduzione o esenzione.

2. Preliminarmente osserva la Corte che l’eccezione preliminare svolta dalla controricorrente basata sul fatto che il motivo contiene distinte censure, riferite alle diverse ipotesi di cui ai nn. 3 e 5 dell’art. 360 c.p.c., è infondata. Ciò in quanto la prospettazione della ricorrente non esclude lo scrutinio delle censure stesse. Infatti, in tema di ricorso per cassazione, la configurazione formale della rubrica del motivo di gravame non ha contenuto vincolante per la qualificazione del vizio denunciato, poichè è solo la esposizione delle ragioni di diritto della impugnazione che chiarisce e qualifica, sotto il profilo giuridico, il contenuto della censura. Ciò in quanto il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’art. 360 c.p.c., comma 1, deve essere bensì articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, ma non è necessaria l’adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi. Il fatto che un singolo motivo sia articolato in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come autonomo motivo, non costituisce, dunque, ragione d’inammissibilità dell’impugnazione, dovendosi ritenere sufficiente, ai fini dell’ammissibilità del ricorso, che la sua formulazione permetta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate onde consentirne, se necessario, l’esame separato, esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati (Cass. S.U. n. 9100 6/5/2015; Cass. S.U. n. 17931 del 24//2013; Cass. n. 17514 del 2/9/2016).

3. Un tanto premesso, il motivo è fondato in quanto la CTR non ha esaminato la questione della presentazione o meno, da parte della contribuente, della denuncia prescritta dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 70 assumendo l’odierna ricorrente che tale denuncia non è stata presentata. Invero questa Corte si è già pronunciata in ordine alla necessità di detta denuncia, al fine di beneficiare di pretese esenzioni, affermando il principio secondo cui: “In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e con riguardo al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 3, in virtù del quale “nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali”, l’impresa contribuente ha l’onere di fornire all’amministrazione comunale i dati relativi all’esistenza ed alla delimitazione delle aree che non concorrono alla quantificazione della complessiva superficie imponibile, atteso che, pur operando anche nella materia in esame, per quanto riguarda il presupposto dell’occupazione di aree nel territorio comunale, il principio secondo cui spetta all’amministrazione l’onere della prova dei fatti costitutivi dell’obbligazione tributaria, per quanto attiene alla quantificazione della tassa è posto a carico dell’interessato (oltre all’obbligo della denuncia del citato D.Lgs. n. 507 del 1993, ex art. 70) un onere d’informazione, al fine di ottenere l’esclusione di alcune aree dalla superficie tassabile, che integra un’eccezione alla regola generale secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale (Cass. n. 21250 del 13/09/2017; Cass. n. 16235 del 31/07/2015; Cass. n. 19469 del 15/09/2014; Cass. n. 3772 del 15/02/2013).

4. Il ricorso va, dunque, accolto e l’impugnata decisione va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia in diversa composizione che, adeguandosi ai principi esposti, procederà alle necessarie verifiche e deciderà nel merito oltre che sulle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso dell’Agenzia, cassa l’impugnata decisione e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 19 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA