Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20761 del 30/09/2020

Cassazione civile sez. III, 30/09/2020, (ud. 04/03/2020, dep. 30/09/2020), n.20761

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 27863/19 proposto da:

I.O., elettivamente domiciliato all’indirizzo PEC del

proprio difensore, avvocatessa Valentina Sassano ((OMISSIS)), che lo

rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino 22.2.2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4

marzo 2020 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

I.O., cittadino nigeriano, chiese alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, ex D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 7 e ss.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, ex D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, art. 5, comma 6, (nel testo applicabile ratione temporis);

a fondamento dell’istanza dedusse di avere lasciato la Nigeria in quanto ricercato dalla polizia a causa del suo orientamento omosessuale; che la famiglia, appresa tale circostanza, lo aveva “ripudiato”; che di conseguenza si era rifugiato da un amico in paese dal quale però era stato costretto a fuggire a causa persecuzioni nei confronti dei cristiani;

la Commissione Territoriale rigettò l’istanza;

avverso tale provvedimento I.O. propose, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35, ricorso al Tribunale, che lo rigettò;

la sentenza di primo grado, appellata dal soccombente, è stata confermata dalla Corte d’appello di Torino con sentenza 22.2.2019;

a fondamento della propria decisione la Corte d’appello ritenne che:

-) il racconto del richiedente asilo era implausibile e quindi non credibile, come dimostrato dal fatto che il richiedente aveva significativamente mutato la versione dei fatti raccontata al Tribunale, rispetto a quella raccontata dinanzi alla commissione territoriale;

-) di conseguenza il diritto di asilo non poteva essere accordato perchè il richiedente non poteva ritenersi vittima di alcuna persecuzione per il proprio orientamento sessuale;

-) la protezione sussidiaria ex D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) o b) non poteva essere concessa perchè l’inverosimiglianza dei fatti riferiti impediva di ritenere che, in caso di rientro in Nigeria, il richiedente potesse essere condannato a morte o sottoposto a trattamenti inumani o degradanti;

-) la protezione sussidiaria ex D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) non poteva essere concessa perchè nell’Edo State, regione di provenienza del richiedente, non esisteva una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato;

-) la protezione umanitaria, infine, non poteva essere concessa in quanto: a) “risultava carente qualsiasi allegazione in fatto che possa essere ricondotta alle previsione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6; b) che l’appellante, nell’atto d’appello, “nessuna considerazione ha svolto in merito a una situazione di vulnerabilità”; c) lo svolgimento di attività lavorativa in Italia da parte del richiedente non poteva nel caso di specie giustificare il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, perchè quella attività era stata svolta ai sensi del D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 22, il quale consente lo svolgimento da parte dei richiedenti asilo di attività di istruzione o lavorative, ma esclude espressamente che esse possano costituire causa di riconoscimento del titolo di protezione richiesto, avendo invece il diverso scopo di consentire allo straniero di condurre una vita attiva durante il tempo necessario per il completamento della procedura della di esame della domanda di protezione; d) irrilevante, infine, era una lettera contenente un impegno all’assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato depositata dall’appellante, reputata dalla Corte d’appello priva di valenza probatoria, in quanto non seguita da alcuna dimostrazione della effettiva assunzione;

tale sentenza è stata impugnata per cassazione da I.O. con ricorso fondato su un motivo;

ha resistito con controricorso il Ministero dell’Interno.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.

Deduce che la Corte d’appello, nel rigettare il relativo motivo di gravame, non avrebbe tenuto conto:

a) del fatto che il ricorrente “vive in Italia già da qualche anno”;

b) che in questo periodo non ha riportato condanne penali;

c) che il ricorrente era “riuscito a reperire un’attività lavorativa”.

Detto ciò, l’illustrazione del motivo prosegue collazionando tre brani estratti da una sentenza della Corte di cassazione, nella quale si afferma il principio che l’avvenuto inserimento sociale e lavorativo dello straniero può essere valorizzato come presupposto per la concessione del permesso di soggiorno per motivi sanitari.

1.1. Il ricorso è inammissibile.

Esso infatti prescinde dalla ratio decidendi sottesa dalla sentenza impugnata.

Questa ha ritenuto (pagina 10, ultime due righe) che l’appellante nulla aveva dedotto, nel secondo grado di giudizio, in merito alla situazione di vulnerabilità in cui verrebbe a trovarsi nel caso di rientro in patria (nè, del resto, il ricorso espone in che termini e con quali censure era stato proposto appello avverso il rigetto della domanda di protezione umanitaria pronunciato dal Tribunale).

La sentenza impugnata, pertanto, non ha esaminato nel merito la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, ma ha ritenuto che quella domanda non fosse stata riproposta (e solo ad abundantiam la corte d’appello ha poi aggiunto le ulteriori osservazioni di cui si duole l’odierno ricorrente).

Giusta o sbagliata che fosse tale valutazione, essa si sarebbe dovuta impugnare con un motivo ad hoc, che tuttavia non è stato proposto: il ricorrente, infatti, come già detto, ha appuntato le proprie critiche unicamente sul merito della propria domanda, ma non sulla preliminare valutazione di mancata riproposizione in appello di essa.

1.2. Sebbene il ricorso debba essere complessivamente rigettato, la motivazione del provvedimento impugnato deve essere comunque emendata laddove, nell’esaminare e rigettare la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, ha affermato che “la richiesta di protezione umanitaria deve pur sempre fondarsi su un rischio di esposizione a forme di discriminazione (per ragioni di razza, religione, appartenenza, opinioni politiche o tendenze sessuali), oppure a trattamenti inumani o degradanti” (p. 10, penultimo capoverso, della sentenza impugnata).

Tale affermazione non è corretta in punto di diritto.

La concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, infatti, non richiede affatto, quale presupposto, che il richiedente possa essere esposto nel proprio paese al rischio di discriminazione o persecuzioni.

Se, infatti, davvero esistesse questo rischio, la persona interessata avrebbe diritto allo status di rifugiato o alla concessione della protezione sussidiaria, con la conseguenza che l’istituto del permesso di soggiorno per motivi umanitari diverrebbe inutile, e il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 verrebbe abrogato per via interpretativa: operazione ovviamente non consentita all’interprete.

Il permesso di soggiorno per motivi umanitari è invece un istituto di natura residuale ed atipica, i cui presupposti non possono essere stabiliti con valutazione sintetica a priori, ma solo all’esito di un giudizio analitico a posteriori, dopo aver preso in esame tutte le circostanze del caso. Il rigetto della domanda di permesso di soggiorno per motivi umanitari, pertanto, non può conseguire automaticamente al rigetto delle altre forme tipiche di protezione (ex permultis, Sez. 1 -, Ordinanza n. 21123 del 07/08/2019, Rv. 655294 – 01), e tanto meno può conseguire ipso facto dalla sola circostanza che il richiedente asilo sia stato reputato inattendibile.

Ed infatti presupposto del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari è solo la vulnerabilità del richiedente, la quale va accertata con un giudizio di comparazione tra il grado di integrazione raggiunto nel Paese di accoglienza, ed il rischio che il ritorno in patria esponga il richiedente asilo ad una situazione lesiva dei diritti fondamentali che si ponga al di sotto del loro nucleo essenziale e incomprimibile. Una persona oggettivamente vulnerabile – ad esempio, perchè gravemente ammalata ed impossibilita a curarsi nel proprio paese – non potrebbe vedersi negare il rilascio del permesso di soggiorno (nei termini applicabili ratione temporis al presente giudizio) per il solo fatto che abbia esposto, a sostegno della propria richiesta, anche altre circostanze non vere.

Il rilevato errore è tuttavia irrilevante nella presente sede, non essendo stato esso censurato dal ricorrente.

2. Non è luogo a provvedere sulle spese, poichè la parte intimata non ha svolto attività difensiva.

2.1. Il rigetto del ricorso comporta l’obbligo del pagamento, da parte sua, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, (nel testo introdotto dal L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

Non rileva la circostanza che il ricorrente abbia chiesto l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, poichè in atti non è stata prodotta alcuna delibera di ammissione al suddetto beneficio.

P.Q.M.

La Corte di cassazione:

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) dà atto che sussistono, allo stato, i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, il 28 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2020

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