Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20761 del 04/9/2017

Cassazione civile, sez. VI, 04/09/2017, (ud. 03/04/2017, dep.04/09/2017),  n. 20761

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 726/2016 proposto da:

L.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TIBULLO N. 10,

presso lo studio dell’avvocato GUIDO FIORENTINO, rappresentata e

difesa dall’avvocato ATTILIO SCARCELLA;

– ricorrente –

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L.;

– intimata –

avverso il decreto del TRIBUNALE di PATTI, depositato il 18/11/2015

emesso sul procedimento n. 2115/2015 R.G.;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 03/04/2017 dal Consigliere Dott. MAURO DI MARZIO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

L.L. ricorre per la cassazione del decreto numero 942 del 2015 pubblicato in data 18 novembre 2015 con cui il Tribunale di Patti ha respinto la sua opposizione avverso lo stato passivo del Fallimento (OMISSIS) S.r.l..

L’intimato Fallimento non ha svolto difese.

Considerato che:

Il primo motivo di ricorso lamenta: “Violazione della L. Fall., artt. 93 e 99, dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5”, censurando il decreto impugnato laddove ha ritenuto sfornito di prova il credito della ricorrente, facendo cattivo governo delle regole probatorie, atteso che il suddetto credito risultava documentato e provato, stante la produzione in giudizio di una perizia giurata, la cui efficacia probatoria non era stata contestata e comunque poteva essere se del caso avvalorata da una testimonianza del suo estensore, del resto basata su documenti redatti da pubblici ufficiali.

Il secondo motivo di ricorso lamenta: “Violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5”, censurando il decreto impugnato laddove ha ritenuto priva di efficacia probatoria vincolante la prodotta perizia giurata originale, non avvenendosi della mancata contestazione della controparte contumace e comunque non rilevando l’avvenuta formulazione di una richiesta di prova per testi sul punto.

Il terzo motivo di ricorso lamenta: “Violazione dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5″, censurando il decreto impugnato, laddove ha rigettato l’istanza di chiamata in causa dell’assicurazione, senza considerare la circostanza che l’evento avrebbe potuto cagionare gravi conseguenze per i terzi”.

Ritenuto che:

Il Collegio ha autorizzato, come da Decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Il decreto impugnato ha rigettato la domanda per carenza di prova, negando autonoma efficacia in tal senso alla produzione di una perizia di parte giurata e rilevando che sul punto la ricorrente non aveva richiesto alcuna prova costituenda, dichiarando assorbita la domanda di chiamata in causa di un terzo.

A fronte di siffatta argomentazione il primo motivo di ricorso è infondato laddove deduce una violazione della norma sulla prova, posto che alla perizia giurata, non essendo prevista dall’ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova, si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, ma della quale non è obbligato in nessun caso a tener conto (Cass. 22 aprile 2009, numero 9551); è inammissibile laddove deduce un vizio di motivazione, posto che non individua il fatto storico decisivo e discusso tra le parti che non sarebbe stato considerato (dell’art. 360 c.p.c., nuovo n. 5), ma si limita a una generica critica della valutazione effettuata dal tribunale, non più consentita dopo la novella della citata disposizione.

Il secondo motivo è infondato laddove deduce una violazione di legge per i medesimi motivi illustrati a commento del primo motivo, laddove per le stesse ragioni è inammissibile quanto al dedotto vizio di motivazione, mentre per la parte in cui si allega un error in procedendo è parimenti inammissibile, posto che non trascrive nè indica quando nel corso della fase di opposizione abbia formulato la richiesta di ammissione di prove costituente, circostanza come detto negata espressamente dal tribunale (Cass., Sezione unite, numero 8077 del 2012).

Il terzo motivo è inammissibile posto che impugna una richiesta istruttoria peraltro dichiarato espressamente assorbita dal Tribunale. Nulla per le spese.

PQM

 

rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Dà atto ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 3 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2017

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