Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20761 del 01/08/2019
Cassazione civile sez. trib., 01/08/2019, (ud. 19/06/2019, dep. 01/08/2019), n.20761
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4228-2017 proposto da:
COMUNE DI TORINO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE BRUNO
BUOZZI 87, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO COLARIZI, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIAMBATTISTA RIZZA;
– ricorrente –
contro
CARROZZERIA VOLI DI C.S.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1386/2016 della COMM.TRIB.REG. di TORINO,
depositata il 14/11/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
19/06/2019 dal Consigliere Dott. ZOSO LIANA MARIA TERESA.
Fatto
RITENUTO
CHE:
1. C.S., in qualità di titolare della Carrozzeria Voli di C.S., impugnava l’avviso di pagamento emesso da Soris s.p.a., concessionaria per la riscossione dei crediti per conto del Comune di Torino, per la riscossione della Tari dovuta in acconto per l’anno 2014.
Sosteneva il ricorrente che il Comune aveva considerato come superficie tassabile anche la arte nella quale venivano svolte attività produttrici di rifiuti speciali. La CTP di Torino accoglieva il ricorso con sentenza che era confermata dalla CTR del Piemonte.
2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione il Comune di Torino affidato ad un motivo. Il contribuente si è costituito in giudizio con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
Rileva la Corte che il Comune di Torino, con atto depositato il 29.5.2019, ha dichiarato di rinunciare al ricorso con la compensazione delle spese e tale rinuncia risulta accettata da C.S., per il che si impone la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
P.Q.M.
La corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere e compensa le spese.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 19 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2019