Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20760 del 20/07/2021

Cassazione civile sez. VI, 20/07/2021, (ud. 13/05/2021, dep. 20/07/2021), n.20760

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14410/2020 R.G. proposto da:

O.A., rappresentato e difeso dall’Avv. Paolo Sassi, con

domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della

Corte di cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e

difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in

Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– resistente –

avverso il decreto n. 1745/19 del Tribunale di Campobasso depositato

l’11 febbraio 2020;

Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 13 maggio

2021 dal Consigliere Mercolino Guido.

 

Fatto

RILEVATO

che O.A., cittadino della Nigeria, ha proposto ricorso per cassazione, per quattro motivi, avverso il decreto dell’11 febbraio 2020, con cui il Tribunale di Campobasso ha rigettato la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e, in subordine, della protezione sussidiaria o del permesso di soggiorno per motivi umanitari da lui proposta;

che il Ministero dell’interno ha resistito mediante il deposito di un atto di costituzione, ai fini della partecipazione alla discussione orale.

Diritto

CONSIDERATO

che è inammissibile la costituzione in giudizio del Ministero dell’interno, avvenuta mediante il deposito di un atto finalizzato esclusivamente alla partecipazione alla discussione orale, dal momento che nel procedimento in Camera di Consiglio dinanzi alla Corte di cassazione il concorso delle parti alla fase decisoria deve realizzarsi in forma scritta, attraverso il deposito di memorie, il quale postula che l’intimato si costituisca mediante controricorso tempestivamente notificato e depositato (cfr. 25/10/2018, n. 27124; Cass., Sez. V, 5/10/2018, n. 24422; Cass., Sez. III, 20/10/2017, n. 24835);

che con il primo motivo d’impugnazione il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8, sostenendo che, nel valutare la vicenda personale da lui allegata a sostegno della domanda, il decreto impugnato ha omesso d’inquadrarla nella situazione generale della Nigeria, avendo richiamato genericamente fonti d’informazione non aggiornate senza fare alcun riferimento alla sua condizione di omosessuale;

che con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8, 9 e 14 e art. 27, comma 1-bis, e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 1, lett. e) e g), artt. 3, 5, 7 e 14, art. 16, comma 1, lett. b), e art. 19, nonché l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio ed il difetto di motivazione, osservando che il Tribunale non ha tenuto conto del trattamento penale riservato all’omosessualità nel suo Paese di origine e del connesso rischio di sottoposizione a tortura o a trattamenti inumani o degradanti in caso di rimpatrio, avendo omesso di valutare la situazione di violenza diffusa e violazione dei diritti umani esistente in Nigeria e di disporre la sua audizione, per consentirgli di fornire chiarimenti, ai fini della verifica della sua attendibilità;

che i predetti motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto aventi ad oggetto questioni intimamente connesse, sono infondati;

che, ai fini del rigetto delle domande di riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, il decreto impugnato ha rilevato infatti l’inattendibilità della vicenda personale riferita dal ricorrente e la non riconducibilità della stessa alle fattispecie di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 7 e 8 e art. 14, lett. a) e b), ponendo in risalto per un verso le lacune e le incongruenze della narrazione e l’incapacità del rìcorrente di riferire il percorso di maturazione del proprio preteso orientamento sessuale e di descrivere la relazione a lungo asseritamente intrattenuta con un altro uomo, e per altro verso la mancata specificazione dei timori prospettati per l’ipotesi di rimpatrio, nonostante l’assenza di minacce o aggressioni da parte dei concittadini o della Polizia;

che il predetto apprezzamento, sindacabile in sede di legittimità esclusivamente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ovvero ai sensi dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, per mancanza assoluta, mera apparenza, perplessità o grave contraddittorietà della motivazione (cfr. Cass., Sez. I, 2/07/2020, n. 13578; 7/08/2019, n. 21142; Cass., Sez. III, 19/06/2020, n. 11925), non risulta nella specie validamente censurato, essendosi il ricorrente limitato ad insistere sulla propria condizione di omosessuale, ritenuta non credibile dal decreto impugnato, senza essere in grado di individuare elementi di fatto emersi dal dibattito processuale e trascurati dal decreto impugnato, né lacune argomentative o carenze logiche del ragionamento seguito dal Tribunale, in tal modo dimostrando di voler sollecitare una nuova valutazione dei fatti, non consentita a questa Corte, alla quale non spetta il compito di riesaminare il merito della controversia, ma solo quello di verificare la correttezza giuridica delle argomentazioni svolte nel provvedimento impugnato, nonché la coerenza logica delle stesse, nei limiti in cui le relative anomalie risultano deducibili come motivo di ricorso per cassazione, ai sensi delle citate disposizioni (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. Un., 7/04/2014, n. 8053 e 8054; Cass., Sez. VI, 8/10/2014, n. 21257);

che la ritenuta inattendibilità delle dichiarazioni rese dal richiedente consente di escludere la configurabilità, a carico del Tribunale, dell’obbligo di acquisire d’ufficio informazioni in ordine all’attuale situazione del Paese di origine, il quale, nei giudizi in materia di protezione internazionale, non sorge automaticamente per effetto della mera proposizione della domanda, ma si pone in rapporto di stretta correlazione con i fatti riferiti a sostegno della stessa, esercitandosi il relativo potere nell’ambito delle allegazioni del richiedente, e postulando quindi che quest’ultimo abbia adeguatamente assolto l’onere posto a suo carico, mediante una narrazione non solo coerente ed attendibile, ma anche idonea ad evidenziare la sua esposizione ai rischi che giustificano l’applicazione delle diverse misure di protezione (cfr. Cass., Sez. 12/06/2019, n. 15794; Cass., Sez. VI, 29/10/2018, n. 27336; 28/09/2015, n. 19197);

che, nel lamentare di non essere stato ascoltato personalmente in giudizio, il ricorrente si limita ad evidenziare l’indisponibilità della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi alla Commissione territoriale, senza precisare se ne fosse stata fatta espressamente richiesta e quali fossero gli aspetti delle proprie dichiarazioni in ordine ai quali intendeva fornire chiarimenti;

che nei giudizi in materia di protezione internazionale il giudice, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi alla Commissione territoriale, ha infatti l’obbligo di fissare l’udienza di comparizione, ma non anche quello di disporre l’audizione del richiedente, a meno che a) nel ricorso non vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda (sufficientemente distinti da quelli allegati nella fase amministrativa, circostanziati e rilevanti), b) il giudice ritenga necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente, c) il richiedente faccia istanza di audizione nel ricorso, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire chiarimenti e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile (cfr. Cass., Sez. I, 17/11/2020, n. 26124; 13/10/2020, n. 22049; 7/10/2020, n. 21584);

che, pertanto, il richiedente che intenda far valere, in sede di legittimità, l’omessa audizione, nonostante l’indisponibilità della videoregistrazione, è tenuto, in ossequio al principio di specificità dell’impugnazione, non solo a precisare di averne fatto espressamente richiesta, ma anche ad indicare puntualmente i fatti dedotti a sostegno della stessa (cfr. Cass., Sez. I, 11/11/ 2020, nn. 25439 e 25312);

che con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, nonché l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, osservando che, nel rigettare la domanda di riconoscimento della protezione umanitaria, il decreto impugnato ha omesso di procedere ad un’effettiva comparazione tra la situazione in cui egli si trovava nel suo Paese di origine ed il livello di integrazione da lui raggiunto in Italia, non avendo indicato gli elementi posti a fondamento della predetta valutazione né esaminato le censure da lui mosse alla decisione della Commissione territoriale;

che il motivo è inammissibile, per difetto di specificità, non essendo accompagnato dall’indicazione delle circostanze di fatto addotte a sostegno della domanda di riconoscimento della protezione umanitaria, le quali non emergono neppure dalla parziale trascrizione del ricorso introduttivo del giudizio, riportata nella premessa del ricorso per cassazione, in cui il ricorrente si è limitato ad insistere sulla situazione d’instabilità politico-sociale ed insicurezza esistente in Nigeria, senza allegare elementi idonei ad evidenziare una condizione di vulnerabilità personale;

che il carattere atipico e residuale della protezione umanitaria, derivante dalla mancata tipizzazione dei “seri motivi” che ne legittimano il riconoscimento ai sensi della disciplina, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, vigente in epoca anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132, non esclude infatti, al pari di quanto accade per le altre forme di protezione c.d. maggiori, la necessità di un effettivo riscontro in ordine alla sussistenza di uno stato di vulnerabilità personale, che, pur dovendo muovere dalla valutazione della situazione oggettiva del Paese di origine del richiedente, dev’essere necessariamente correlata alla condizione soggettiva di quest’ultimo, che ha costituito la ragione dell’espatrio (cfr. Cass., Sez. III, 1910/2020, n. 22636; Cass., Sez. I, 2/07/2020, n. 13573; Cass., Sez. VI, 29/10/2018, n. 27336);

che con il quarto motivo il ricorrente denuncia la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 28-bis, comma 2, lett. a), osservando che, nel dichiarare l’insussistenza dei presupposti per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in considerazione della manifesta infondatezza del ricorso, il decreto impugnato non ha tenuto conto dell’irretroattività della predetta disposizione, non applicabile alla fattispecie in esame, anteriore all’entrata in vigore del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113;

che il motivo è inammissibile;

che la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, anche se disposta nell’ambito della decisione di merito, costituisce infatti un provvedimento autonomo rispetto a quest’ultima, soggetto al distinto regime previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 170, e dal D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 15, e quindi impugnabile con l’opposizione disciplinata dalle predette disposizioni, che conduce alla pronuncia di un’ordinanza a sua volta impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., restando invece esclusa la possibilità d’impugnare direttamente la revoca irritualmente disposta con la decisione di merito in sede di ricorso per cassazione avverso la stessa (cfr. Cass., Sez. I, 28/07/2020, n. 16117; 3/06/ 2020, n. 10487);

che il ricorso va pertanto rigettato, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo all’irrituale costituzione dell’intimato.

PQM

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dallo stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 13 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2021

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