Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20760 del 01/08/2019

Cassazione civile sez. trib., 01/08/2019, (ud. 19/06/2019, dep. 01/08/2019), n.20760

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4224-2017 proposto da:

COMUNE DI TORINO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE BRUNO

BUOZZI 87, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO COLARIZI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIAMBATTISTA RIZZA;

– ricorrente –

contro

C.S., elettivamente domiciliato in ROMA VIA PALESTRO 78,

presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI PAOLO D’INCECCO BAYARD DE

VOLO, rappresentato e difeso dall’avvocato CATERINA MONTELEONE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1387/2016 della COMM.TRIB.REG. di TORINO,

depositata il 14/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/06/2019 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO.

Fatto

RITENUTO

CHE:

1. C.S., in qualità di titolare della Carrozzeria Voli di C.S., impugnava l’avviso di pagamento emesso da Soris s.p.a., concessionaria per la riscossione dei crediti per conto del Comune di Torino, per la riscossione della Tari dovuta a saldo per l’anno 2014.

Sosteneva il ricorrente che il Comune aveva considerato come superficie tassabile anche la arte nella quale venivano svolte attività produttrici di rifiuti speciali. La CTP di Torino accoglieva il ricorso. Proposto appello da parte del Comune di Torino, la CTR del Piemonte, in parziale riforma della sentenza della CTP, annullava l’avviso di pagamento per la parte relativa alla superficie di mq. 210 corrispondenti all’area dell’officina libera da macchinari.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione il Comune di Torino affidato ad un motivo. Il contribuente si è costituito in giudizio con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Rileva la Corte che il Comune di Torino, con atto depositato il 29.5.2019, ha dichiarato di rinunciare al ricorso con la compensazione delle spese e tale rinuncia risulta accettata da C.S., per il che si impone la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.

P.Q.M.

La corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 19 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2019

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