Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2076 del 29/01/2018


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Civile Decr. Sez. 6 Num. 2076 Anno 2018
Presidente:
Relatore:

DECRETO

Rep.

sul ricorso 7877-2017 proposto da:

Ud.

DANA ITALIA S.P.A, in persona del legale
rappresentante pro-tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA SAN NICOLA DA
TOLENTINO n. 67, presso lo studio
dell’avvocato
rappresenta
avvocati

ALBERTO
e

difende

STEFANO

MAGGI,

che

unitamente

PARLATORE

e

la
agli

MASSIMO

PALLINI;
– ricorrente contro
SANTORO CHRISTIAN, elettivamente domiciliato
in

ROMA,

PIAZZA

CAVOUR,

presso

la

2017

Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE,

265

rappresentato e difeso dall’avvocato ANGELA

Data pubblicazione: 29/01/2018

MODENA;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 2/2017 della CORTE
D’APPELLO di TRENTO, depositata

il

26/01/2017.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE CIVILE – SOTTOSEZIONE LAVORO

7877/17

DANA ITALIA S.r.l. rappresentata e difesa dagli Avv.ti MAGGI Alberto, PARLATORE Stefano e
PALLINI Massimo ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei primi due in Roma, via di San Nicola da
Tolentino n. 67, come da procura a margine del ricorso;
RICORRENTE
contro:
SANTORO Christian rappresentato e difeso dall’Avv. MORI Angela ed elettivamente domiciliata presso il
suo studio in Mori (TN) via della Capitania n. 7, come da procura a margine del controricorso;
CONTRORICORRENTE
avverso:
sentenza della Corte di Appello di Trento n. 2/17 depositata in data 26/01/17.
IL PRESIDENTE
letta la rint.inc:a proposta dalla ricorrente e la relativa accettazione da parte del controricorrente;
ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc;
ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cpc come modificato dalla
d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1.197/16;
ritenuto che le spese debbano essere compensate;
P.Q.M.
la corte dichiara estinto il giudizio e compensa le spese.
Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel
termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.
Così deciso in Roma il 21.12.2017

sul ricorso proposto da:

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