Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2076 del 29/01/2018
Civile Decr. Sez. 6 Num. 2076 Anno 2018
Presidente:
Relatore:
DECRETO
Rep.
sul ricorso 7877-2017 proposto da:
Ud.
DANA ITALIA S.P.A, in persona del legale
rappresentante pro-tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA SAN NICOLA DA
TOLENTINO n. 67, presso lo studio
dell’avvocato
rappresenta
avvocati
ALBERTO
e
difende
STEFANO
MAGGI,
che
unitamente
PARLATORE
e
la
agli
MASSIMO
PALLINI;
– ricorrente contro
SANTORO CHRISTIAN, elettivamente domiciliato
in
ROMA,
PIAZZA
CAVOUR,
presso
la
2017
Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE,
265
rappresentato e difeso dall’avvocato ANGELA
Data pubblicazione: 29/01/2018
MODENA;
– controricorrente
–
avverso la sentenza n. 2/2017 della CORTE
D’APPELLO di TRENTO, depositata
il
26/01/2017.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE CIVILE – SOTTOSEZIONE LAVORO
7877/17
DANA ITALIA S.r.l. rappresentata e difesa dagli Avv.ti MAGGI Alberto, PARLATORE Stefano e
PALLINI Massimo ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei primi due in Roma, via di San Nicola da
Tolentino n. 67, come da procura a margine del ricorso;
RICORRENTE
contro:
SANTORO Christian rappresentato e difeso dall’Avv. MORI Angela ed elettivamente domiciliata presso il
suo studio in Mori (TN) via della Capitania n. 7, come da procura a margine del controricorso;
CONTRORICORRENTE
avverso:
sentenza della Corte di Appello di Trento n. 2/17 depositata in data 26/01/17.
IL PRESIDENTE
letta la rint.inc:a proposta dalla ricorrente e la relativa accettazione da parte del controricorrente;
ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc;
ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cpc come modificato dalla
d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1.197/16;
ritenuto che le spese debbano essere compensate;
P.Q.M.
la corte dichiara estinto il giudizio e compensa le spese.
Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel
termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.
Così deciso in Roma il 21.12.2017
sul ricorso proposto da: