Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2076 del 28/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 28/01/2011, (ud. 03/12/2010, dep. 28/01/2011), n.2076

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARLEO Giovanni – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. GIACOLANE Giovanni – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

V.G.E. e C.A., elett.te

dom.ta in Roma, alla via G. Pierluigi da Palestrina n. 63, presso lo

studio dell’avv. Contaldi Gianluca, dai quali sono rapp.ti e difesi,

unitamente Fogliotti Mario, giusta procura in atti;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Liguria n. 10/2008/09 depositata il 22/2/2008;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 3/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, Dott. MATERA Marcello, che ha concluso aderendo alla

relazione;

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da V.G.E. e C.A. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il parziale accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Genova n. 114/04/2005 che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso l’avviso di accertamento di reddito di partecipazione per l’anno 1997.

Il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate si articola in quattro motivi. Resistono con controricorso i contribuenti che propongono ricorso incidentale condizionato. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 3/12/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio.

Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Secondo quanto recentemente affermato dalle Sezioni UU. (Sentenza n. 14815 del 04/06/2008) in materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi.

Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari – come nel caso in esame – è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio.

Va pertanto dichiarata la nullità del giudizio con cassazione della sentenza impugnata e rinvio, ex art. 383 c.p.c., comma 3, alla Commissione tributaria Provinciale di Genova.. Le difficoltà interpretative in ordine alla legittimazione processuale nel caso di specie giustificano la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

la Corte, decidendo sul ricorso, dichiara la nullità del giudizio, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTP di Genova, compensando tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2011

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