Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2076 del 27/01/2017
Cassazione civile, sez. trib., 27/01/2017, (ud. 15/12/2016, dep.27/01/2017), n. 2076
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. DI MASI Oronzo – Consigliere –
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – rel. Consigliere –
Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –
Dott. RICCARDI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso n. 28671/13 proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.
12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
D.N.V.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 205/05/13 della Commissione Tributaria
Regionale della Campania sez. staccata di Salerno, depositata il 6
giugno 2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15
dicembre 2016 dal Consigliere Dott. Ernestino Bruschetta;
udito l’Avv. dello Stato Paolo Gentili, per la ricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
GIACALONE Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
FATTO E DIRITTO
1. Il collegio autorizza la motivazione semplificata non essendo necessaria alcuna attività nomofilattica in relazione alla sentenza n. 205/05/13 depositata il 6 giugno 2013 della CTR della Campania sez. staccata di Salerno che erroneamente – come correttamente censurato dall’Agenzia dell’Entrate con l’unico motivo di ricorso senza partecipazione al giudizio del contribuente – aveva in violazione della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 12, ritenuto che il contribuente poteva essere ammesso alla definizione agevolata anche in mancanza di pagamento della seconda rata (Cass. sez. 6, n. 11669 del 2016; Cass. sez. trib., n. 24316 del 2010).
2. Non essendo necessario alcun ulteriore accertamento la controversia deve essere decisa nel merito con il rigetto dell’originario ricorso proposto dal contribuente.
3. Nell’iniziale contrasto giurisprudenziale delle corti di merito devono farsi consistere le ragioni che inducono la corte a compensare le spese di ogni fase e grado.
PQM
La corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza, decide nel merito respingendo l’originario ricorso promosso dal contribuente contro il rigetto di definizione agevolata; compensa integralmente le spese di ogni fase e grado.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 dicembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2017