Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20759 del 10/10/2011
Cassazione civile sez. I, 10/10/2011, (ud. 19/07/2011, dep. 10/10/2011), n.20759
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –
Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 28247/05 proposto da:
M.V. (OMISSIS), M.M.
(OMISSIS), M.G.B. (OMISSIS),
M.A. (OMISSIS), tutti elettivamente
domiciliati in Roma, alla Via Fogliano 4/A, presso lo studio
dell’avv. Paolo Barletta, rappresentati e difesi dall’avv. PALERMO
Giovanni del Foro di Trapani;
– ricorrenti –
contro
CONSORZIO per l’AREA di SVILUPPO INDUSTRIALE di TRAPANI;
– resistente –
avverso la sentenza n. 1016/04 della Corte d’Appello di Palermo,
emessa il 30.4.04, depositata il 22.9.04;
udita la relazione svolta alla pubblica udienza del 26.5.2011 dal
Consigliere Dr. Magda Cristiano;
udito il P.M., nella persona del Sostituto P.G. Dr. APICE Umberto,
che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Trapani, con sentenza del 17.2.98, respinse, per intervenuta prescrizione, la domanda proposta da An. e M.G. e da M.B. nei confronti del Consorzio per lo sviluppo industriale della provincia di Trapani (in seguito, per brevità, Consorzio ASI o Consorzio) per ottenere il risarcimento dei danni subiti per la perdita di un terreno di loro comune proprietà, censito in catasto alle partite 18292, f. 25 p.lla 94 e 10401 f. 25, p.lla 40, occupato per la realizzazione di interventi infrastrutturali necessari all’insediamento degli impianti industriali ed irreversibilmente trasformato senza che fosse stato emesso il decreto d’esproprio.
La Corte d’Appello di Palermo, in parziale accoglimento dell’appello proposto contro la decisione da M.G. e da An. (e proseguito da M.V., M., A. e G.B., costituisti nella loro qualità di eredi di Angela, deceduta in corso di causa), accolse la domanda risarcitoria in relazione ai terreni sui quali era stato realizzato il primo lotto dei lavori, mentre escluse di poter liquidare i danni per la perdita dei terreni sui quali era stato realizzato il secondo lotto, non richiesti nell’atto introduttivo del giudizio.
V., M., A. e M.G.B. hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidato ad un unico motivo.
Il Consorzio ASI di Trapani non ha svolto difese.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con l’unico motivo i ricorrenti, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., art. 163 c.p.c., comma 3, artt. 342 e 359 c.p.c., nonchè vizio di omessa e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia, lamentano la violazione da parte della Corte territoriale del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato e deducono che nell’atto di citazione essi hanno chiesto il risarcimento dei danni in relazione a tutte le aree occupate dal Consorzio, ivi comprese quelle sulle quali sono state realizzate le opere relative al c.d.
secondo lotto dei lavori oggetto di affidamento.
Il motivo va dichiarato inammissibile.
La Corte di merito non ha omesso di pronunciare sulla domanda risarcitoria concernente i terreni occupati per la realizzazione del secondo lotto dei lavori affidati al Consorzio, ma l’ha ritenuta tardivamente proposta (dichiarandola dunque, implicitamente, inammissibile), in quanto non formulata sin dall’atto di citazione.
I ricorrenti, nel sostenere, in contrario, di aver tempestivamente proposto tale domanda, prospettano pertanto un vizio concernente l’interpretazione del contenuto e dell’ampiezza della domanda (Cass. n. 3349/010), denunciabile sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5.
Il ricorso difetta però, sotto tale profilo, del requisito dell’autosufficienza, in quanto non riporta il contenuto dell’atto di citazione, nè riproduce il testo della domanda risarcitoria in esso avanzata, in tal modo precludendo a questa Corte – cui non è consentito di supplire a carenze delle parti attraverso indagini integrative – di operare il dovuto controllo in ordine all’effettiva ricorrenza del vizio dedotto.
Va aggiunto, per completezza, che a tal fine non può tenersi conto delle (peraltro insufficienti) allegazioni contenute nella memoria depositata dai ricorrenti ai sensi dell’art. 378 c.p.c., allorchè il loro potere di impugnazione si era già consumato.
Poichè l’ASI di Trapani non ha svolto difese, non v’è luogo alla liquidazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte: rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 19 luglio 2011.
Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2011