Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20759 del 04/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 04/09/2017, (ud. 03/04/2017, dep.04/09/2017),  n. 20759

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28533-2015 proposto da:

S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI VALERI 1,

presso lo studio dell’avvocato MAURO GERMANI, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

P.D., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ASIAGO, 2,

presso lo studio dell’avvocato SIMONA PAIANO, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3375/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata l’1/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/04/2017 dal Consigliere Dott. MAURO DI MARZIO.

Fatto

RILEVATO

che:

S.M. impugna per cassazione la sentenza n. 3375 pubblicata il 1 giugno 2015 con cui la Corte di appello di Roma ha respinto l’appello da essa proposto avverso la sentenza con cui il locale Tribunale aveva pronunciato la sua separazione dal coniuge P.D., rigettando la domanda di addebito, revocando l’assegnazione della casa familiare alla moglie e determinando a carico del marito l’obbligo di corrispondere alla moglie un assegno di mantenimento.

P.D. resiste con controricorso.

Il ricorrente ha depositato memoria confermativa degli argomenti svolti in ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il primo motivo di ricorso lamenta violazione e falsa applicazione di norme di diritto e vizio di motivazione “ex art. 360 c.p.c., commi 3 e 5”, censurando la sentenza impugnata per aver erroneamente posto a carico del ricorrente un assegno di mantenimento, laddove nessun pregiudizio la separazione arrecava al mantenimento da parte della moglie di un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio.

Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione e falsa applicazione di norme di diritto e vizio di motivazione “ex art. 360 c.p.c., commi 3 e 5” censurando la sentenza impugnata per aver erroneamente posto a carico del ricorrente le spese di lite.

La controricorrente ha concluso per il rigetto dell’avversa impugnazione.

Ritenuto che:

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato per la parte in cui lamenta una violazione di legge poichè in realtà non contesta in astratto la correttezza dell’applicazione dei parametri normativi pur denunciati violati, ma si sostanzia in una critica alla motivazione compiuta dal giudice di appello che ridonda in una diversa e unilaterale ricostruzione della vicenda oggetto di lite che, come tale, non è sottoponibile a questo Giudice di legittimità; mentre è inammissibile per la parte in cui lamenta un vizio di motivazione, atteso che non indica quale sia lo specifico fatto decisivo e discusso tra le parti la cui omissione sia stata rilevante al fine della decisione, così violando la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;

Il secondo motivo è infondato, giacchè la regolamentazione delle spese del grado di merito è stata espressamente riferita al principio della soccombenza, cui soggiace peraltro anche quella relativa alla presente fase.

PQM

 

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso in favore della controricorrente delle spese di questo giudizio di cassazione, che liquida Euro 3.100,00 (di cui Euro 100,00 per esborsi) oltre spese generali forfetarie e accessori di legge.

Dà inoltre atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Sesta civile, il 3 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2017

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