Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20758 del 30/09/2020

Cassazione civile sez. III, 30/09/2020, (ud. 04/03/2020, dep. 30/09/2020), n.20758

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27654-2019 proposto da:

K.G.A., elettivamente domiciliato in (OMISSIS) (TEL.

(OMISSIS)), presso lo studio dell’avvocato GUGLIELMO PINTO,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARIA CRISTINA TARCHINI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO DELL INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE RICONOSCIMENTO

PROTEZIONE INTERNAZIONALE BRESCIA, PUBBLICO MINISTERO PROCURA

GENERALE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 697/2019 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 19/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/03/2020 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

K.G.A. propone ricorso, articolato in due motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno – Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Brescia, avverso la sentenza n. 697/2019 della Corte d’Appello di Brescia, pubblicata in data 19.4.2019, non notificata.

Resiste il Ministero con controricorso.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in adunanza camerale non partecipata.

Il ricorrente, proveniente dal Pakistan, ripercorre nel ricorso tutta la sua vicenda personale, riportata dettagliatamente nella sentenza impugnata: in estrema sintesi, viveva in Pakistan, nella regione del Punjab, apparteneva a una famiglia di musulmani sunniti, forniva servizi di catering; alcuni uomini chiesero alla madre e alla sorella, che facevano le pulizie in una moschea sciita, di avvelenare i presenti e di lasciarvi una borsa forse contenente esplosivo; al loro tentativo di sottrarsi, denunciando il tutto al responsabile della moschea, il padre e la sorella erano stati uccisi, lui stesso era stato picchiato, e quindi avversato dai suoi vicini e dal sindaco del paese per la denuncia fatta, quindi il ricorrente era costretto alla fuga dalla situazione. Produceva documenti attestanti la morte dei congiunti e la denuncia fatta alle autorità.

Fa presente di essere stato ascoltato dalla Commissione territoriale e di aver chiesto sia il riconoscimento dello status di rifugiato che la protezione internazionale che la protezione umanitaria, e di aver riproposto le domande al tribunale, in sede di impugnazione della decisione della commissione territoriale.

L’appello del ricorrente veniva rigettato. Nonostante il racconto dettagliato fornito dal ricorrente, e suffragato da alcuni documenti, la corte d’appello riteneva inattendibile la sua ricostruzione, ed affermava che tale inattendibilità si riflette sulle domande di protezione sia internazionale che umanitaria (richiama Cass. n. 26641 del 2016).Escludeva poi che fosse configurabile in Pakistan, sulla base di informazioni tratte da fonti ufficiali aggiornate, un conflitto armato esteso a tutto il territorio, ritenendo piuttosto configurabile una situazione di pericolo, connessa a singoli episodi di terrorismo assai violenti che mirano a destabilizzare l’ordinamento politico, volti ad obiettivi predeterminati.

Aggiungeva, quanto alla protezione umanitaria, che ai fini del giudizio comparativo non sia sufficiente dimostrare l’integrazione nel paese di arrivo,in questo caso a mezzo di un contratto di lavoro a tempo determinato, qualora, come nella specie, il ricorrente anche nel paese di provenienza svolgeva attività lavorativa.

Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, denunciando la violazione da parte del giudice di appello del dovere di cooperazione istruttoria.

Con il secondo motivo, deduce la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6. segnala che, in riferimento alla protezione umanitaria, la sentenza impugnata, anzichè operare una propria autonoma valutazione sulla base dei diversi presupposti di legge, si sia uniformata al giudizio di non credibilità formulato sulla base dell’attività istruttoria svolta per le due protezioni maggiori, in violazione del dovere di formulare una autonoma valutazione che tenga conto dei diversi presupposti sottostanti alle diverse ipotesi di protezione normativamente previste, e del dovere di cooperazione istruttoria.

Il ricorso è fondato e va accolto.

La Corte territoriale ha ritenuto che la scarsa attendibilità della narrazione del ricorrente ai fini della richiesta di riconoscimento della condizione di rifugiato, si riflettesse automaticamente, precludendone una autonoma valutazione, sulla domanda volta al riconoscimento del c.d. permesso umanitario. Tale conclusione non è conforme a diritto. Vanno richiamati i seguenti principi di diritto, già affermati da questa Corte e rilevanti nel caso di specie:

a. Il rilascio del permesso di soggiorno per protezione umanitaria (nella disciplina previgente al D.L. n. 113 del 2018, conv., con modif., in L. n. 132 del 2018) costituisce una misura atipica e residuale, volta ad abbracciare situazioni in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento di una tutela tipica (“status” di rifugiato o protezione sussidiaria), non può disporsi l’espulsione e deve provvedersi all’accoglienza del richiedente che si trovi in condizioni di vulnerabilità (v. Cass.23604 del 2017; Cass. n. 13096 del 2019);

b. il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per ragioni umanitarie deve essere frutto di valutazione autonoma caso per caso, non potendo conseguire automaticamente dal rigetto delle altre domande di protezione internazionale, essendo necessario considerare la specificità della condizione personale di particolare vulnerabilità del richiedente, da valutarsi anche in relazione alla sua situazione psico-fisica attuale ed al contesto culturale e sociale di riferimento (v. Cass. n. 28990 del 2018; Cass. n. 13088 del 2019), nonchè la consistenza del rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale capace di determinare una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti inviolabili (v. Cass. n. 7599 del 2020);

d. il giudizio di comparazione tra la situazione attuale, in cui il ricorrente risulta inserito in Italia, e la situazione in cui si ritroverebbe ove rimandato nel paese di provenienza, necessario al fine di apprezzare l’esistenza o meno della condizione di vulnerabilità del ricorrente, deve essere compiuto considerando globalmente e unitariamente i singoli elementi fattuali accertati e non in maniera atomistica e frammentata (Cass. n. 7599 del 2020);

e. In materia di protezione umanitaria, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza (Cass. n. 4455 del 2018, richiamata sul punto, quanto alla necessità di compiere il giudizio di comparazione secondo i criteri ivi indicati, da Cass. S. U. n. 29459 del 2019).

17. – La sentenza impugnata non ha rispettato i parametri normativi fissati dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, così come esplicitati nella pur richiamata pronuncia n. 4455 del 2018, alla quale fa riferimento quanto alla necessità e ai criteri di svolgimento del giudizio di comparazione anche Cass. S.U. n. 29459 del 2019, nè gli altri principi di diritto sopra richiamati, in quanto, sebbene la sentenza dia atto del positivo percorso di integrazione compiuto dal ricorrente in Italia, che costituisce il primo termine di comparazione, lo svaluta poi totalmente fino ad annullarlo, nel giudizio di comparazione, a fronte del secondo termine di paragone, costituito dalla sua situazione personale nel paese di origine in cui andrebbe a reinserirsi, non applicando correttamente i criteri sul necessario giudizio di comparazione.

Gli errori in cui incorre il provvedimento impugnato sono principalmente due: manca una valutazione autonoma del diverso presupposto fondante il diritto al riconoscimento della protezione umanitaria rispetto alla richiesta di asilo, e manca una considerazione unitaria, non parcellizzata, ed integrata dall’attivazione del dovere di cooperazione istruttoria, degli elementi a disposizione per ricostruire in quali condizioni si andrebbe concretamente a reinserire il ricorrente nel paese di provenienza.

In primo luogo, la sentenza impugnata non prende in considerazione che diversi sono i presupposti normativi per la concessione della protezione internazionale e della protezione umanitaria, ed appiattisce, svuotandola di contenuto, la valutazione autonoma che avrebbe dovuto compiere sulla sussistenza o meno dei presupposti per la concessione della protezione umanitaria sulla valutazione negativa già effettuata in ordine alla concedibilità delle due protezioni maggiori (nelle sue due componenti dell’accertamento della credibilità del richiedente e dell’accertamento del contesto geopolitico del paese di provenienza).

Quanto al contesto geopolitico del paese di provenienza, ai fini della valutazione comparativa volta ad accertare la sussistenza o meno della condizione di vulnerabilità, richiesta per la concessione del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, gli elementi oggettivi relativi al contesto di provenienza del ricorrente accertati in giudizio (quali la condizione di miseria diffusa nel paese, l’instabilità politica, i ripetuti attacchi terroristici), se da un lato possono essere inidonei al raggiungimento della soglia particolarmente elevata della violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale, richiesta dalla legge per il riconoscimento della protezione internazionale, non possono essere completamente obliterati al fine della diversa ed autonoma valutazione della condizione di vulnerabilità del ricorrente, costituendo dati obiettivi da tenere in conto ai fini del secondo termine di comparazione, ovvero della ricostruzione complessiva della situazione che il ricorrente ritroverebbe in caso di ritorno in patria.

Anche il giudizio negativo sulla credibilità della narrazione del richiedente ai fini della richiesta di protezione internazionale (status di rifugiato), fondata nel caso di specie su una persecuzione per motivi religiosi, in sè non esclude che la vicenda personale del ricorrente, unitamente alla situazione obiettiva del paese di provenienza, debbano essere autonomamente considerate, integrando ove possibile le lacune nella ricostruzione del ricorrente a mezzo della cooperazione istruttoria, ai fini della diversa ed autonoma valutazione dei distinti presupposti fondanti il riconoscimento della protezione umanitaria ed in particolare della sussistenza della condizione di “vulnerabilità”.

In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata è cassata e la causa rimessa alla Corte d’Appello di Brescia in diversa composizione, che si atterrà ai principi di diritto indicati e provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa e rinvia alla Corte d’Appello di Brescia in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, il 4 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2020

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