Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20758 del 20/07/2021

Cassazione civile sez. VI, 20/07/2021, (ud. 13/05/2021, dep. 20/07/2021), n.20758

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14372/2020 R.G. proposto da:

O.O., rappresentato e difeso dall’Avv. Paolo Sassi, con

domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della

Corte di cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e

difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in

Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– resistente –

Avverso il decreto n. 697/19 del Tribunale di Campobasso depositato

il 14 febbraio 2020;

Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 13 maggio

2021 dal Consigliere Mercolino Guido.

 

Fatto

RILEVATO

che O.O., cittadino della Nigeria, ha proposto ricorso per cassazione, per tre motivi, avverso il decreto del 14 febbraio 2020, con cui il Tribunale di Campobasso ha rigettato la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e, in subordine, della protezione sussidiaria o del permesso di soggiorno per motivi umanitari da lui proposta;

che il Ministero dell’interno ha resistito mediante il deposito di un atto di costituzione, ai fini della partecipazione alla discussione orale.

Diritto

CONSIDERATO

che è inammissibile la costituzione in giudizio del Ministero dell’interno, avvenuta mediante il deposito di un atto finalizzato esclusivamente alla partecipazione alla discussione orale, dal momento che nel procedimento in Camera di Consiglio dinanzi alla Corte di cassazione il concorso delle parti alla fase decisoria deve realizzarsi in forma scritta, attraverso il deposito di memorie, il quale postula che l’intimato si costituisca mediante controricorso tempestivamente notificato e depositato (cfr. 25/10/2018, n. 27124; Cass., Sez. V, 5/10/2018, n. 24422; Cass., Sez. III, 20/10/2017, n. 24835);

che con il primo motivo d’impugnazione il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8, sostenendo che, nel valutare la vicenda personale da lui allegata a sostegno della domanda, il decreto impugnato ha omesso d’inquadrarla nella situazione generale della Nigeria, non avendo richiamato in proposito alcuna fonte d’informazione;

che il motivo è infondato;

che, nel rigettare le domande di riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, il decreto impugnato ha posto infatti in risalto il carattere meramente privato della vicenda personale allegata dal ricorrente, escludendone per un verso la riconducibilità alle fattispecie di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 7 e 8, e rilevando per altro verso la mancata prospettazione dell’esposizione personale e diretta del ricorrente al rischio di un danno grave, nel senso di cui al medesimo decreto, art. 14;

che la mancata allegazione da parte del ricorrente di fatti idonei a far apparire fondato il timore di essere sottoposto, in caso di rimpatrio, ad atti persecutori o di subire un danno grave, risultando di per sé sufficiente a giustificare il rigetto delle predette domande, consente di escludere la configurabilità, a carico del tribunale, del dovere di cooperazione istruttoria ufficiosa, ai fini dell’accertamento della situazione socio-politica della Nigeria;

che nei giudizi in materia di protezione internazionale l’obbligo di acquisire d’ufficio informazioni in ordine all’attuale situazione del Paese di origine del richiedente non sorge infatti automaticamente per effetto della mera proposizione della domanda, ma si pone in rapporto di stretta correlazione con i fatti riferiti a sostegno della stessa, esercitandosi il relativo potere nell’ambito delle allegazioni del richiedente, e postulando quindi che quest’ultimo abbia adeguatamente assolto l’onere posto a suo carico, mediante una narrazione non solo coerente ed attendibile, ma anche idonea ad evidenziare la sua esposizione ai rischi che giustificano l’applicazione delle diverse misure di protezione (cfr. Cass., Sez. 12/06/2019, n. 15794; Cass., Sez. VI, 29/10/2018, n. 27336; 28/09/2015, n. 19197);

che con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8, 9 e 14, e art. 27, comma 1-bis, e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 1, lett. e) e g), artt. 3, 5, 7 e 14, art. 16, comma 1, lett. b), e art. 19, nonché l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio ed il difetto di motivazione, ribadendo che il Tribunale ha omesso valutare la situazione socio-politica del suo Paese di origine, ai fini dell’accertamento dell’esistenza di una situazione di violenza diffusa e violazione dei diritti umani, nonché di disporre la sua audizione, per consentirgli di fornire chiarimenti, ai fini della valutazione della sua attendibilità;

che il motivo è infondato;

che, nell’escludere la sussistenza di una situazione di violenza indiscriminata, ai fini del rigetto della domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria, il decreto impugnato ha infatti richiamato informazioni fornite da una autorevole fonte internazionale, puntualmente indicata in motivazione (UN-HCR), dalle quali ha desunto che l’attività dei gruppi terroristici di matrice islamica è circoscritta all’area nordorientale della Nigeria, e non si estende all’area del Delta State, dalla quale proviene il ricorrente;

che, in mancanza del predetto presupposto, riconducibile al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), doveva considerarsi superflua, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, l’acquisizione d’informazioni in ordine ad eventuali violazioni dei diritti umani, non essendo stata neppure allegata, come si è detto in precedenza, l’esposizione del ricorrente al rischio di una condanna a morte o all’esecuzione della pena di morte, ovvero alla tortura o a un trattamento inumano o degradante, rilevanti ai fini della configurabilità delle fattispecie di cui alle lett. a) e b) della medesima disposizione;

che, nel lamentare di non essere stato ascoltato personalmente in giudizio, il ricorrente si limita ad evidenziare l’indisponibilità della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi alla Commissione territoriale, senza precisare se ne fosse stata fatta espressamente richiesta e quali fossero gli aspetti delle proprie dichiarazioni in ordine ai quali intendeva fornire chiarimenti;

che nei giudizi in materia di protezione internazionale il giudice, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi alla Commissione territoriale, ha infatti l’obbligo di fissare l’udienza di comparizione, ma non anche quello di disporre l’audizione del richiedente, a meno che a) nel ricorso non vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda (sufficientemente distinti da quelli allegati nella fase amministrativa, circostanziati e rilevanti), b) il giudice ritenga necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente, c) il richiedente faccia istanza di audizione nel ricorso, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire chiarimenti e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile (cfr. Cass., Sez. I, 17/11/2020, n. 26124; 13/10/2020, n. 22049; 7/10/2020, n. 21584);

che, pertanto, il richiedente che intenda far valere, in sede di legittimità, l’omessa audizione, nonostante l’indisponibilità della videoregistrazione, è tenuto, in ossequio al principio di specificità dell’impugnazione, non solo a precisare di averne fatto espressamente richiesta, ma anche ad indicare puntualmente i fatti dedotti a sostegno della stessa (cfr. Cass., Sez. I, 11/11/ 2020, nn. 25439 e 25312);

che con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, nonché l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, osservando che, nel rigettare la domanda di riconoscimento della protezione umanitaria, il decreto impugnato ha omesso di procedere ad un’effettiva comparazione tra la situazione in cui egli si trovava nel suo Paese di origine ed il livello di integrazione da lui raggiunto in Italia, non avendo indicato gli elementi posti a fondamento della predetta valutazione né esaminato le censure da lui mosse alla decisione della Commissione territoriale;

che il motivo è inammissibile, in quanto, postulando l’omesso esame da parte del Tribunale degli elementi di fatto addotti a sostegno della domanda di riconoscimento della protezione umanitaria, non attinge la ratio decidendi del decreto impugnato, il quale ha ritenuto impossibile qualsiasi valutazione al riguardo, a causa della mancata allegazione da parte del ricorrente dei fatti costitutivi del relativo diritto;

che tale rilievo si pone in linea con l’orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di protezione umanitaria, secondo cui la verifica da parte del giudice dell’esistenza di seri motivi che impongano di offrire tutela a situazioni di vulnerabilità individuale è subordinata all’allegazione dei fatti costitutivi del diritto azionato, vale a dire all’indicazione di elementi idonei a far ritenere che il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani al di sotto del nucleo ineliminabile, costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza (cfr. Cass., Sez. I, 2/07/ 2020, n. 13573);

che anche ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, come accade per le altre forme di protezione cd. maggiori, l’attenuazione del principio dispositivo, derivante dalla previsione del potere-dovere di cooperazione istruttoria officiosa da parte del giudice, si colloca infatti esclusivamente sul versante della prova, restando invece estraneo a quello dell’individuazione dei fatti che giustificano il riconoscimento della misura, la cui allegazione resta a carico del richiedente (cfr. Cass., Sez. II, 14/08/2020, n. 17185; Cass., Sez. I, 3/02/2020, n. 2355; 21/11/2018, n. 30105);

che, nell’insistere sull’omesso esame degli elementi di fatto da lui dedotti e delle critiche mosse alla decisione amministrativa, il ricorrente non si cura neppure di precisarne il contenuto nel ricorso, con la conseguenza che il motivo risulta, sotto tale profilo, carente di specificità;

che il ricorso va pertanto rigettato, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo all’irrituale costituzione dell’intimato.

PQM

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dallo stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 13 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2021

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