Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20758 del 04/09/2017

Cassazione civile, sez. VI, 04/09/2017, (ud. 27/06/2017, dep.04/09/2017),  n. 20758

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17883/2016 R.G. proposto da:

L.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BELSIANA

71, presso lo studio dell’avvocato MARIO OCCHIPINTI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIROLAMO COFFARI DI

GILFERRARO;

– ricorrente –

contro

M.T., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 466,

presso lo studio dell’avvocato GIORGIO VACCARO, che la rappresenta e

difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato MARIA CARLOTTA

BALATRONI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1452/2015 del TRIBUNALE di TREVISO, depositata

il 18/06/2015, nonchè dell’ordinanza della CORTE D’APPELLO DI

VENEZIA, depositata il 16/05/2016, emessa nel procedimento iscritto

al n. 2920/2015 R.G.;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

del 27/06/2017 dal Consigliere Dott. Franco DE STEFANO.

Fatto

RILEVATO

che:

L.F. ricorre, affidandosi a cinque motivi, per la cassazione tanto della sentenza n. 1452 del 18/06/2015 del Tribunale di Treviso quanto dell’ordinanza resa ex art. 348-bis c.p.c. e dichiarativa dell’inammissibilità dell’appello avverso la medesima, pronunciata dalla Corte di appello di Venezia il 06/04/2016 (e indicata come comunicata solo il 16/05/2016), con cui è stata rigettata la sua domanda di risarcimento del danno proposta nei confronti di Tiziana Magro per responsabilità professionale per avere costei, quale consulente tecnico di ufficio in procedimento presso il tribunale per i minorenni di Venezia, diagnosticato una sindrome di alienazione genitoriale (PAS) e provocato un provvedimento sfavorevole alla L. quanto all’affidamento almeno di uno dei figli minori, V.M.;

resiste con controricorso la M.;

è formulata proposta di definizione – per inammissibilità – in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1 come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1 bis, comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197;

sono state depositate dalle parti memorie ai sensi del medesimo art. 380-bis, comma 2, u.p..

Diritto

CONSIDERATO

che:

il Collegio ha raccomandato la redazione della motivazione in forma semplificata;

ritiene il Collegio – acquisita altresì documentazione sulla data di comunicazione dell’ordinanza di appello, da identificarsi nel 16/05/2016, con conseguente riprova della tempestività del ricorso – che la proposta del relatore non debba condividersi, dovendo a tal fine qualificarsi fondato il primo motivo, alla stregua di Cass. Sez. U. 02/02/2016, n. 1914, la quale annovera, tra i vizi dell’ordinanza resa ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c. deducibili in via autonoma con ricorso per Cassazione, proprio la mancata audizione delle parti;

infatti, stima il Collegio che, nella specie e secondo quanto si evince dal tenore testuale dei verbali di udienza ritualmente prodotti dalla ricorrente, la concessione di un rinvio puro e semplice, in prima udienza, ad altra successiva e nella quale la questione dell’eventuale applicazione dell’art. 348-bis c.p.c. non sia stata espressamente prospettata dal giudice di appello che si apprestava a valutarla non integri il presupposto di audizione specifica delle parti sul punto, imposto quale requisito processuale specifico dall’art. 348-ter c.p.c., comma 1 a mente del quale “all’udienza di cui all’art. 350 il giudice, prima di procedere alla trattazione, sentite le parti, dichiara inammissibile l’appello, a norma dell’art. 348-bis, comma 1”;

opina il Collegio che tale audizione delle parti, interpretando con rigore le indicazioni della pronunzia a Sezioni Unite di cui sopra, debba intendersi specificamente rivolta o finalizzata od intesa all’applicazione della norma in questione e che allora essa debba qualificarsi mancata nella fattispecie;

pertanto, rientrando l’omessa audizione delle parti appunto tra le fattispecie in modo significativo esemplificate tra i vizi procedurali deducibili con ricorso per Cassazione dalla richiamata pronunzia delle Sezioni Unite (al punto 4 della motivazione in diritto, a pag. 15, dove si legge che “… pertanto la pronuncia di tale ordinanza… senza aver sentito le parti sicuramente costituisce error in procedendo che non potrebbe essere fatto valere altrimenti che attraverso il ricorso straordinario”), l’ineludibile ossequio al richiamato arresto nomofilattico impone allora l’accoglimento del primo motivo: precludendo la necessità di tale ossequio, ad avviso del Collegio, anche ogni ulteriore considerazione sulla necessità di valutare se la condotta in concreto tenuta dalle parti nella fattispecie abbia soddisfatto le esigenze di difesa, alla stregua del generale principio per il quale nessuno ha diritto al rispetto delle norme processuali in quanto tali, ma solo ove alleghi e provi di avere patito dalla loro violazione un concreto ed effettivo pregiudizio al suo diritto di difesa (su cui, da ultimo, Cass. Sez. U. 08/05/2017, n. 11141, p. 6 delle ragioni in diritto; ma in precedenza,tra molte: Cass. 07/03/2017, n. 5630; Cass. 22/02/2016, n. 3432; Cass. 18/12/2015, n. 26831; Cass. 24/09/2015, n. 18394; Cass. 16/12/2014, n. 26450; Cass. 13/05/2014, n. 10327; Cass. 22/04/2013, n. 9722; Cass. 19/02/2013, n. 4020; Cass. 14/11/2012, n. 19992; Cass. 23/07/2012, n. 12804; Cass. 09/03/2012, n. 3712; Cass. 12/09/2011, n. 18635; Cass. Sez. U. 19/07/2011, n. 15763; Cass. 21/02/2008, n. 4435; Cass. 13/07/2007, n. 15678);

tanto, con il travolgimento dell’ordinanza di secondo grado e la necessità di un nuovo giudizio di appello, assorbe con ogni evidenza i restanti motivi, rivolti contro la sentenza di primo grado, l’ammissibilità dei quali poteva con ogni evidenza sussistere solo ove fosse stata ritualmente pronunziata l’ordinanza ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c.;

la gravata ordinanza di secondo grado va quindi cassata, con rinvio alla corte di appello di Venezia, in diversa composizione;

infine, non sussistono i presupposti – per essere stato almeno in parte accolto il ricorso – per l’applicazione della D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale di questa.

PQM

 

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa l’ordinanza della Corte di appello di Venezia; rinvia a quest’ultima, in diversa composizione, ad essa demandando di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 27 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2017

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