Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20758 del 01/10/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20758 Anno 2014
Presidente: BIANCHINI BRUNO
Relatore: MANNA FELICE

ORDINANZA
sul ricorso 5337-2013 proposto da:
TUROLLA PIETRO, ricorrente che non ha depositato il ricorso nei
termini prescritti dalla legge;

– ricorrente non costituito contro
COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA (FE) in persona del Sindaco
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI
NICOTERA 24, presso lo studio dell’avvocato TROVATO
DANIELA TIZIANA, rappresentato e difeso dall’avvocato
ANSELMO FABIO, giusta delibera di Giunta Comunale n. 8 del
16.1.2013 e giusta procura speciale in calce al controricorso;

controricorrente

avverso la sentenza n. 233/2012 del GIUDICE DI PACE di
COPPARO del 28.5.2012, depositata il 30/05/2012;

Data pubblicazione: 01/10/2014

,

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/06/2014 dal Consigliere Relatore Dott. FELICE MANNA.

Ric. 2013 n. 05337 sez. M2 – ud. 17-06-2014
-2-

i

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
I.

Il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha

depositato in cancelleria la seguente relazione in base agli artt. 380-bis e 375
c.p.c.:

notificato il 24.12.2012 avverso la sentenza del giudice di pace di Copparo n.
233, pubblicata il 30.5.2012.
1.1. – Il comune di Jolanda di Savoia, parte intimata, ha proposto
controricorso.
1.1. – Il ricorso non risulta depositato nella cancelleria di questa Corte,
come da certificazione in data 4.3.2013.
2. – Il ricorso è improcedibile ai sensi dell’art. 369, 10 comma c.p.c., onde
s’impone la relativa declaratoria, non impedita dalla proposizione del
controricorso (cfr. per tutte e da ultimo, Cass. n. 22914/13).
3. – Pertanto, si propone la decisicne del ricorso con ordinanza, ai sensi
del n. 1 dell’art. 375 c.p.c., analogicamente applicato (cfr. Cass. n.
21563/11).”.
II.

La Corte condivide la relazione, in ordine alla quale nessuna non

risultano depositate momorie.
III. – Il ricorso va, pertanto, dichiarato improcedibile.
IV. – Seguono le spese, liquidate come in dispositivo, a carico del
ricorrente.
P. Q. M.

3

“1. – L’avv. Pietro Turolla ha proposto, in proprio, ricorso per cassazione

4

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente alle
spese, che liquida in E 800,00, di cui 100,00 per esborsi, oltre accessori di
legge
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile –

2 della Corte Suprema di Cassazione, il 17.6.2014.

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