Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20757 del 30/09/2020

Cassazione civile sez. III, 30/09/2020, (ud. 04/03/2020, dep. 30/09/2020), n.20757

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27581-2019 proposto da:

S.S., elettivamente domiciliato in (OMISSIS) (TEL.

(OMISSIS)), presso lo studio dell’avvocato GUGLIELMO PINTO,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARIA CRISTINA TARCHINI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

PROCURATORE GENERALE REPUBBLICA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 414/2019 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 08/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/03/2020 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

S.S., cittadino senegalese, propone ricorso, articolato in tre motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno – Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Brescia, avverso la sentenza n. 414/2019 della Corte d’Appello di Brescia, pubblicata in data 8.3.2019, non notificata.

Resiste il Ministero con controricorso.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in adunanza camerale non partecipata.

Il ricorrente, proveniente dal Senegal, richiama nel ricorso tutta la sua vicenda personale, riportata dettagliatamente nella sentenza impugnata, e focalizzata sul fatto che gli era stato chiesto di aderire ad una banda di ribelli, proposta alla quale si sottraeva con la fuga, arrivando prima in Libia e poi in Italia.

Fa presente di essere stato ascoltato dalla Commissione territoriale e di aver chiesto sia il riconoscimento dello status di rifugiato che la protezione internazionale che la protezione umanitaria, e di aver riproposto le domande al tribunale, in sede di impugnazione della decisione della commissione territoriale.

Proponeva appello, e anche l’appello veniva rigettato, sul rilievo che le contraddizioni rilevate, su elementi decisivi, portavano a non ritenere assolto l’onere probatorio e pertanto non prendeva in considerazione i fatti narrati a fondamento delle domande di concessione della protezione internazionale. Escludeva poi che esistesse, sulla base delle informazioni acquisita da fonti ufficiali, una situazione di pericolo diffuso nella zona del Senegal (Casamance) da cui proveniva il ricorrente.

Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3. Denuncia la violazione da parte del giudice di appello del dovere di cooperazione istruttoria ed afferma che la corte d’appello avrebbe dovuto compiere d’ufficio, prima di rigettare la domanda, attività istruttorie ulteriori, quali l’audizione dell’appellante.

Il motivo è infondato, ai limiti della inammissibilità per genericità. La critica è relativa all’esito del giudizio, più che alla motivazione della sentenza impugnata o alle violazioni di diritto in essa contenute, giacchè il ricorso non si confronta col provvedimento impugnato, in relazione al quale manca alcun riferimento. Dalla sentenza impugnata emerge che il ricorrente è stato ascoltato dalla commissione territoriale, mentre nel ricorso non precisa neppure se chiese di essere nuovamente ascoltato in appello e non venne esaudito.

Con il secondo motivo, deduce la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 in relazione alla protezione sussidiaria.

Contesta la valutazione della corte d’appello laddove ha negato che l’eventuale rientro in Senegal l’esporrebbe a un rischio indiscriminato, essendo il Senegal al momento uno dei paesi più stabili dell’Africa. Contesta che sia vero, e sostiene che il suo eventuale ritorno lo esporrebbe al rischio di essere ucciso da quegli stessi ribelli dai quali è fuggito.

Il motivo è infondato. La corte d’appello non appare essersi discostata dal principio di diritto secondo il quale “ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C285/12), deve essere interpretata nel senso che il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria. Il grado di violenza indiscriminata deve aver pertanto raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia” (Cass. n. 18306 del 2019) laddove ha ritenuto, con accertamento in fatto supportato da riscontri oggettivi, che nella zona di Casamance sia in atto un cessate il fuoco di fatto da quattro anni tra l’esercito e le bande armate dei separatisti, e che sia in corso una trattativa per la soluzione del conflitto interno, il che la porta a concludere che il Senegal sia uno dei paesi più stabili dell’Africa.

Con il terzo motivo, deduce la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione alla protezione umanitaria.

Deduce che, in riferimento alla protezione umanitaria, la sentenza impugnata ha omesso di verificare la sussistenza di un obbligo costituzionale o internazionale di fornire aiuto a persone che fuggono da un paese in cui ci siano sconvolgimenti sociali tali da metterne in pericolo la vita e l’incolumità.

Il motivo è infondato.

Il carattere “aperto” dei motivi di protezione umanitaria (precedente alle modifiche introdotte con D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018, che ha, tra l’altro, sostituito la disciplina del permesso di soggiorno per motivi umanitari) necessita, parimenti alle altre forme di protezione internazionale, dell’effettivo riscontro di una situazione di vulnerabilità che non può non partire dalla situazione oggettiva del paese di origine del richiedente correlata alla condizione personale che ha determinato la ragione della partenza. Tale punto di avvio dell’indagine è intrinseco alla ratio stessa della protezione umanitaria, non potendosi eludere la rappresentazione di una effettiva deprivazione dei diritti umani che ne abbia giustificato l’allontanamento (cfr. Cass. n. 4455/2018).

Nella specie la corte d’appello ha accertato che nel paese di origine del richiedente non si rinvengono, come si è detto, situazioni violenza indiscriminata o di deprivazione dei diritti umani fondamentali, nè tanto meno il richiedente ha allegato particolari situazioni di vulnerabilità tali da giustificare la misura di protezione umanitaria. La sentenza impugnata ha operato il giudizio di comparazione, comunque necessario a fronte di una richiesta di protezione umanitaria, a prescindere dalla credibilità stessa della vicenda personale del ricorrente, ed ha ritenuto complessivamente che il S. non si trovi in una condizione di vulnerabilità tale da giustificare la concessione della protezione umanitaria ove costretto a tornare nel paese d’origine, per la sua giovane età, e per aver una competenza lavorativa come cuoco, che già esercitava in Senegal, e d’altro canto non risultando stabilmente inserito in Italia ove aveva reperito solo lavori saltuari.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese del giudizio possono essere compensate data la particolarità della materia.

Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e la parte ricorrente risulta soccombente, pertanto è gravata dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese di giudizio tra le parti.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, il 4 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA