Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20756 del 30/09/2020

Cassazione civile sez. III, 30/09/2020, (ud. 04/03/2020, dep. 30/09/2020), n.20756

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27752-2019 proposto da:

T.M., domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato LUCA

SCHERA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1295/2019 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 27/08/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/03/2020 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

T.M., cittadino del Mali, propone un motivo di ricorso per cassazione, nei confronti del Ministero dell’Interno – Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Brescia, avverso la sentenza n. 1295/2019 della Corte d’Appello di Brescia, pubblicata in data 27.8.2019, non notificata, con la quale è stato dichiarato improcedibile l’appello ex art. 348 c.p.c. non essendo comparso nessuno per l’appellante, pur ritualmente costituito, nè alla prima udienza nè alla udienza di rinvio.

E’ in atti dichiarazione tardiva del Ministero di costituzione al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in adunanza camerale non partecipata.

Il ricorrente, proveniente dal Mali, con l’unico motivo di ricorso chiede dichiararsi la nullità della sentenza gravata per manifesta illogicità e carenza della motivazione.

Contesta genericamente che non gli sia stato riconosciuto il diritto alle protezioni internazionali, nonchè alla protezione umanitaria, richiamando alcuni provvedimenti giurisprudenziali. Il ricorso è probabilmente frutto di un uso sbrigativo del “copia e incolla” perchè manca ogni riferimento alla vicenda personale del ricorrente, si fa riferimento ad un paese di provenienza (Senegal) diverso da quello del ricorrente (Mali) e il tenore del motivo è incompatibile con la vicenda processuale, in cui la motivazione sul merito, nella sentenza di appello, manca del tutto perchè il giudice dell’impugnazione si è arrestato in limine, a fronte della declaratoria di improcedibilità dell’appello. Quindi, il ricorso è inammissibile perchè il ricorrente non si confronta minimamente con l’effettivo contenuto della sentenza impugnata, ed in particolare con la pronuncia di improcedibilità dell’appello per mancata comparizione del ricorrente, a seguito della quale la corte d’appello non è entrata neppure nel merito dell’esame della situazione particolare del richiedente. Esso non censura adeguatamente il provvedimento impugnato che non ha proceduto ad un esame del merito chiudendo il giudizio con una pronuncia preliminare in rito. Unico modo per aggredire efficacemente il provvedimento impugnato sarebbe stato, infatti, dimostrare l’illegittimità della pronuncia di improcedibilità dell’appello, a seguito della quale il ricorrente avrebbe avuto diritto alla celebrazione del giudizio di secondo grado, non potendo in nessun caso legittimamente pretendere che la corte di legittimità si sostituisca al giudice di merito nella valutazione dei fatti.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Nulla sulle spese, non avendo l’intimato svolto attività difensiva in questa sede.

Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e la parte ricorrente risulta soccombente, pertanto è gravata dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis del D.P.R. n. 115 del 2002, dell’art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, il 4 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2020

 

 

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