Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20756 del 01/08/2019

Cassazione civile sez. trib., 01/08/2019, (ud. 19/06/2019, dep. 01/08/2019), n.20756

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4338-2017 proposto da:

ICAA SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI VILLA PEPOLI 4,

presso lo studio dell’avvocato GIANCARLO CARACUZZO, rappresentato e

difeso dall’avvocato PASQUALE MAROTTA;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ACERRA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 6595/2016 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI,

depositata il 05/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/06/2019 dal Consigliere Dott. DE MASI ORONZO.

Fatto

RITENUTO

CHE:

La Commissione Tributaria Regionale della Campania, con sentenza n. 6595/29/16, depositata il 5/7/2016, respingeva l’appello proposto da I.C.A.A. s.r.l., nei confronti del Comune di Acerra, e confermava la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, che aveva respinto il ricorso della contribuente, avente ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di accertamento riguardante la tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARES), riferita all’anno 2013, con il quale si contestava la debenza del tributo per inesistenza del servizio, ingiusto assoggettamento di superfici aziendali non produttive di rifiuti, mancata considerazione della stagionalità del ciclo produttivo.

Secondo il Giudice di appello la decisione di primo grado è corretta atteso che, nella fattispecie per cui è causa, “viene in rilievo l’omesso espletamento di un servizio di raccolta istituito ed attivato per il quale il Comune ha riconosciuto al contribuente la riduzione di cui al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 59, commi 2 e 4, come ha affermato la CTP con statuizione non oggetto di specifica censura”, per cui risulta infondata la pretesa della società contribuente di totale esenzione dal pagamento della tassa, priva di commutatività rispetto al servizio di cui il singolo utente beneficia.

Avverso la sentenza la contribuente propone ricorso per cassazione, affidato ad un articolato motivo, mentre l’intimato Comune non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

La società ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione degli artt. 112,113,115, e 116 c.p.c., violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 32 e 59, difetto di motivazione, giacchè la CTR ha ritenuto provata, senza alcuna motivazione al riguardo, che il servizio era attivo ed effettivo nella area di ubicazione dello stabilimento (zona (OMISSIS)), circostanza viceversa non dimostrata o dimostrata solo tardivamente dal Comune di Acerra, e quindi senza alcun riscontro in ordine alla documentazione prodotta dall’ente impositore il quale si era limitato, come da note del 2006 versate in atti, a richiedere alla contribuente quali fossero le aree di sua proprietà interessate alla raccolta dei rifiuti.

La censura va disattesa in quanto si appalesa, in parte, inammissibile e, in parte, infondata.

Sotto il profilo motivazionale, le doglianze della ricorrente sono inammissibili in quanto “La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.” (Cass. n. 8053/2014), ipotesi che qui non ricorrono.

Rimane, pertanto, estranea al predetto vizio di legittimità qualsiasi contestazione volta semplicemente a criticare il “convincimento” che il giudice di merito si è formato, ex art. 116 c.p.c., comma 1 e 2, in esito all’esame del materiale probatorio, mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, ed operando quindi il conseguente giudizio di prevalenza, non inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. n. 11892/2016).

Ciò detto, l’istituzione del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani da parte del Comune di Acerra è circostanza che il Giudice di appello dà per accertata dalla CTP di Napoli con sentenza, sul punto, non investita da “specifica censura” della contribuente, la mancata attivazione del servizio in un comune di notevoli dimensioni appare invero circostanza alquanto inverosimile.

La ratio decidendi della impugnata decisione verte piuttosto sulla effettività del servizio, cosa diversa dalla istituzione ed attivazione dello stesso (che consentono di individuare i potenziali utenti), e quindi sul fatto obiettivo che il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti, anche se istituito e attivato, non fosse svolto nella zona di ubicazione dell’azienda della società I.C.A.A., costituendo tale fatto presupposto della riduzione della tassa, non già della pretesa esenzione totale dalla tassa, ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 59, commi 2 e 4.

La contribuente, secondo gli accertamenti fattuali di competenza dei giudici di merito, risulta non essere stata posta nelle condizioni di fruire in concreto del servizio di raccolta dei rifiuti gestito in regime di privativa e tanto basta per affermare il diritto alla riduzione tariffaria, che opera al fine di garantire un tendenziale equilibrio impositivo (entro la percentuale massima discrezionalmente individuata dal legislatore) tra l’ammontare della tassa comunque pretendibile ed i costi generali del servizio nell’area municipale, correlazione sulla quale si basa la TARSU, come pure la TARES, senza con ciò contraddirne il carattere prettamente tributario e non privatistico-sinallagmatico (SS.UU. n. 14903/2010; Cass. n. 4283/2010 ed altre), profilo puntualmente evidenziato dalla sentenza di appello.

Non v’è luogo a pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità in difetto di attività difensiva dell’intimata.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso.

Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2019

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