Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20755 del 30/09/2020

Cassazione civile sez. III, 30/09/2020, (ud. 04/03/2020, dep. 30/09/2020), n.20755

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27769-2019 proposto da:

E.K., domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

ANTONIO CESARINI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempere,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1167/2019 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 19/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/03/2020 dal Consigliere Dott. RUBINO LINA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

E.K. propone ricorso, articolato in sei motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno – Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Brescia, avverso la sentenza n. 1167/2019 della Corte d’Appello di Brescia, pubblicata in data 19.7.2019, non notificata, con la quale si è confermato il diniego di tutte le varie forme di protezione internazionale richieste.

Il Ministero deposita atto con il quale manifesta la disponibilità a partecipare alla discussione, ove sia fissata udienza pubblica.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in adunanza camerale non partecipata.

Il ricorrente, proveniente dalla Nigeria, riporta nel ricorso tutta la sua vicenda, esposta dettagliatamente nella sentenza impugnata: sostiene di essersi dato alla prostituzione omosessuale inizialmente per far sopravvivere la sua famiglia, di essere fuggito perchè il capo della sua comunità, venuto a conoscenza delle sue pratiche omosessuali, intendeva ucciderlo o farlo diventare pazzo sacrificandolo ad una divinità, e di essere esposto a rischio in caso di ritorno nel paese di origine perchè diventato omosessuale e quindi esposto a subire persecuzioni in ragione del suo orientamento sessuale. Per sottrarsi ad esse sarebbe fuggito fino a raggiungere l’Italia, attraverso il Niger.

Fa presente di essere stato ascoltato dalla Commissione territoriale e di aver chiesto sia il riconoscimento dello status di rifugiato che la protezione internazionale che la protezione umanitaria, e di aver riproposto le domande al tribunale, in sede di impugnazione della decisione della commissione territoriale, e poi in appello.

La corte d’appello non ha ritenuto credibile la sua storia, in particolare ha ritenuto inverosimile che la pratica della prostituzione omosessuale abbia risvegliato nel ricorrente una sopita inclinazione sessuale verso persone dello stesso sesso, ed ha escluso una situazione di conflitto generalizzato nel Delta State, regione della Nigeria dalla quale proverrebbe il ricorrente.

Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 comma 5, laddove la corte d’appello ha messo in dubbio la credibilità del richiedente, all’atto della disamina della versione fornita, senza che tale risultato costituisca il culmine di una procedimentalizzazione legale della decisione.

Denuncia che non sia stata svolta alcuna indagine ufficiosa per verificare le informazioni fornite dalle COI, e che la corte d’appello non abbia accertato se l’omosessualità in Nigeria sia repressa come un reato, e non abbia ammesso il ricorrente a provare la propria omosessualità ricorrendo ad una testimonianza.

Con il secondo motivo, deduce la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 per irriducibile contraddittorietà della motivazione, laddove la corte d’appello non ha creduto alla maledizione lanciata dal capo villaggio e alla logicità complessiva della vicenda narrata dal ricorrente.

Con il terzo motivo, deduce la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, nonchè il vizio di motivazione, per non aver la corte bresciana applicato il principio dell’onere probatorio attenuato e per non aver valutato la credibilità del richiedente alla luce dei parametri stabiliti dal citato decreto.

Con il quarto motivo, denuncia la violazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per aver fondato la decisione, in relazione alla valutazione della situazione socio- politica del paese di provenienza, sulle COI 2017 provenienti dall’EASO, e non anche su altre fonti, quale una più recente (2018) fonte del Ministero degli esteri non meglio specificata.

Con il quinto motivo deduce la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. C), relativo alla protezione sussidiaria, per non aver la corte d’appello riconosciuto la sussistenza di una minaccia grave alla vita del cittadino straniero derivante da una situazione di violenza indiscriminata, derivante dalle ricorrenti azioni terroristiche facenti capo a Boko Aram.

Con l’ultimo motivo (il sesto, anche se numerato nel ricorso come settimo) denuncia la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5.

Deduce che, in riferimento alla protezione umanitaria, la sentenza impugnata, anzichè operare una propria autonoma valutazione sulla base dei diversi presupposti di legge, si sia appiattita sul giudizio di non credibilità e sull’attività svolta per le due protezioni maggiori, senza considerare che ha un lavoro in Italia e che si è integrato.

Il primo e il terzo motivo sono connessi e possono essere esaminati congiuntamente. Il primo motivo è infondato, ai limiti dell’inammissibilità per difetto di autosufficienza: il ricorrente non riproduce il contenuto delle prove che voleva fossero ammesse, per consentire di valutarne la rilevanza, nè indica dove e quando ne ha chiesto l’ammissione.

In materia di protezione internazionale, il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, obbliga il giudice a sottoporre le dichiarazioni del richiedente, ove non suffragate da prove, non soltanto ad un controllo di coerenza interna ed esterna ma anche ad una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda, verifica sottratta al controllo di legittimità al di fuori dei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. n. 21142 del 2019). Tanto ha fatto la corte d’appello nel caso di specie, laddove ha ritenuto che le dichiarazioni del richiedente, per come era riferita la sua storia (in cui si diceva dapprima che era stato indotto alla prostituzione maschile in età adulta, per ragioni economiche, e poi che da lì gli era derivata la scoperta della sua omosessualità, salvo poi a chiedere di comprovare l’inclinazione omosessuale esistente fin dalla più tenera età con la testimonianza di una amica d’infanzia), anche a prescindere da riscontri obiettivi, fosse priva di credibilità e di coerenza logica.

Non sussiste neppure la violazione denunciata con il terzo motivo, in quanto la sentenza impugnata è esente dalle violazioni di legge lamentate in tema di protezione sussidiaria, avendo compiuto un giudizio che tiene conto di tutti i parametri indicati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e avendone dato conto con motivazione circostanziata.

In particolare formula motivatamente un giudizio di inattendibilità complessiva e contraddittorietà delle dichiarazioni del ricorrente, sulla base delle acquisizioni istruttorie effettuate nei gradi precedenti, ma compiendo di esse un autonomo apprezzamento (non ogni apprezzamento dei fatti che sia coincidente negli esiti con quello compiuto dal giudice del grado precedente può dirsi, per ciò solo, meramente riproduttivo delle altrui argomentazioni).

Il secondo motivo è inammissibile, in quanto del tutto generico: critica la conclusione tratta dalla sentenza d’appello nel senso della implausibilità della ricostruzione del ricorrente, denunciando che la stessa sia affetta da irriducibile contraddittorietà e illogicità manifesta. Si tratta di profili sotto i quali il vizio di motivazione può effettivamente ridondare in violazione di legge, e precisamente, come denunciato, dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, superando gli angusti confini del controllo attuale del giudice di legittimità sulla motivazione previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (v. Cass. n. 23940 del 2017; Cass. n. 22598 del 2018).

E tuttavia una critica siffatta, per poter essere presa in considerazione, presuppone una illustrazione puntuale dei profili di insanabile contraddittorietà e della illogicità della motivazione che non può prescindere dal riferimento preciso ai passi della motivazione ove tali vizi, con tale gravità, sarebbero riscontrabili, del tutto mancante nel motivo in esame.

Il quarto motivo è inammissibile, sia perchè denuncia l’esistenza di un vizio di motivazione ben al di fuori dei ristretti limiti attualmente vigenti, sia perchè è totalmente generico laddove riporta, a confutazione della valutazione in ordine alla sicurezza del paese di provenienza effettuata dalla corte d’appello sulla base di informazioni reperite da fonti EASO aggiornate, notizie riportate dalla Farnesina in data 13 agosto 2018 senza precisare con esattezza dove le abbia reperite, nè se le abbia segnalate alla corte d’appello ai fini della decisione e siano state da questa trascurate.

Si aggiunga che, in generale, quanto alle COI (Country of Origin Informations), il giudice di merito nel compiere la sua valutazione deve far riferimento a fonti aggiornate al momento della decisione e dotate della necessaria attendibilità, ovvero nelle quali la raccolta di informazione sia mirata ad evidenziare la sussistenza o meno delle condizioni minime di sicurezza richiesta dalla legge in tema di protezione internazionale. Non possono essere invece prese ad unico punto di riferimento e devono comunque essere sottoposte a vaglio critico del giudice in quanto non predisposte a quelle finalità altre tipo di informazioni, pur provenienti da fonte ufficiale, inerenti allo stato di sicurezza dei vari paesi ma raccolte per diverse finalità (ad esempio, il sito “viaggiare sicuri”, del Ministero degli Esteri che fornisce informazioni ai viaggiatori italiani sulle condizioni di sicurezza dei paesi stranieri quali mete turistiche, al quale sembra far riferimento il ricorrente nella sua generica allegazione).

Il quinto motivo è infondato.

La corte d’appello, attivandosi ufficiosamente ai fini della verifica della sussistenza di una situazione di violenza indiscriminata sul territorio di provenienza del ricorrente, sulla base di COI aggiornate, ha escluso che ci fosse una situazione di pericolo generalizzata in tutta la Nigeria come allegato dal ricorrente.

In tema di protezione sussidiaria, l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dalla medesima disposizione, implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito. Il risultato di tale indagine può essere censurato, con motivo di ricorso per cassazione, nei limiti consentiti dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. n. 32064 del 2018).

Anche il sesto ed ultimo motivo è infondato.

Il ricorrente deduce che, in riferimento alla protezione umanitaria, la sentenza impugnata non abbia considerato la situazione interna del paese di origine del richiedente, e non abbia considerato che il ricorrente ha un lavoro in Italia e che si è integrato.

Il motivo è in primo luogo del tutto generico, non richiama neppure i passi della sentenza che intende censurare, non precisa quale sia il grado di integrazione che il ricorrente sia riuscito ad ottenere che la corte d’appello abbia trascurato di apprezzare.

In tema di concessione del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, la condizione di “vulnerabilità” del richiedente deve essere verificata caso per caso, all’esito di una valutazione individuale della sua vita privata in Italia, comparata con la situazione personale vissuta prima della partenza ed alla quale si troverebbe esposto in caso di rimpatrio, non potendosi tipizzare le categorie soggettive meritevoli di tale tutela che è invece atipica e residuale, nel senso che copre tutte quelle situazioni in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento dello “status” di rifugiato o della protezione sussidiaria, tuttavia non possa disporsi l’espulsione (tra le molte, Cass. n. 13079 del 2019). Nel caso di specie, la corte territoriale ha effettuato la valutazione comparativa, ed ha escluso che il richiedente, sia per le condizioni della zona del paese di provenienza nella quale rientrerebbe (Easo State- Nigeria, nel quale ha escluso una situazione di pericolosità diffusa), sia perchè nello stesso godeva già di un inserimento lavorativo (faceva il benzinaio), versi nella condizione di vulnerabilità che è alla base della concessione della protezione umanitaria, nè il ricorrente ha precisato in cosa consista il suo inserimento lavorativo in Italia e se esso fosse stato allegato già in precedenza e non considerato.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Nulla sulle spese, non avendo l’intimato svolto attività difensiva in questa sede.

Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e la parte ricorrente risulta soccombente, pertanto è gravata dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, il 4 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2020

 

 

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