Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20754 del 30/09/2020

Cassazione civile sez. III, 30/09/2020, (ud. 12/02/2020, dep. 30/09/2020), n.20754

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. GIAIME GUIZZI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

D.C., elettivamente domiciliato in Roma via Monte Zebio 19,

presso lo studio dell’avv. Russo Ornella, rappresentato e difeso

dall’avv. Racioppo Pasqualino;

– ricorrente –

contro

I.S., G.G., I.G., G.G.,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA SAN TOMMASO D’AQUINO 6, presso

lo studio dell’avvocato FRANCESCA TRAUZZOLA, rappresentati e difesi

dall’avvocato MARIO FIACCAVENTO;

– controricorrente –

e da

I.S., G.G., I.G., G.G.,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA SAN TOMMASO D’AQUINO 6, presso

lo studio dell’avvocato FRANCESCA TRAUZZOLA, rappresentati e difesi

dall’avvocato MARIO FIACCAVENTO;

– ricorrenti incidentali –

contro

D.C., ZURICH INSURANCE PLC, ASP SIRACUSA, ALLIANZ SPA,

GENERALI ITALIA SPA (OMISSIS), DANAU VERSICHERUNG AG VIENNA

INSURANCE GROUP, UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA, LIGURIA ASSICURAZIONI

SPA, CATTOLICA DI ASSICURAZIONI SPA, DANUBIO ASSICURAZIONI SPA;

– intimati –

e da:

ZURICH INSURANCE PLC in persona del legale rappresentante pro

tempore, domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GIANCARLO

TRIGILIO;

– ricorrente incidentale –

contro

I.S., G.G., I.G., elettivamente

domiciliati in ROMA VIA SAN TOMMASO D’AQUINO 6, presso lo studio

dell’avvocato FRANCESCA TRAUZZOLA, rappresentati e difesi

dall’avvocato MARIO FIACCAVENTO;

CATTOLICA ASSICURAZIONI SPA in persona del procuratore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DELLE FORNACI 38, presso lo studio

dell’avvocato FABIO ALBERICI, che la rappresenta e difende;

– controricorrenti all’incidentale –

e contro

D.C., ASP DI SIRACUSA, ALLIANZ SPA, GENERALI ITALIA SPA

(OMISSIS), DANAU VERSICHERUNG AG VIENNA INSURANCE GROUP, UNIPOL SAI

ASSICURAZIONI, LIGURIA SOCIETA’ DI ASSICURAZIONI SPA, DANUBIO

ASSICURAZIONI SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2209/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 28/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/02/2020 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che:

G.G., in proprio e in nome e per conto dei figli minori I.G. e I.S., convenne in giudizio la USL n. (OMISSIS) e il Dott. D.C. per sentirli condannare, in solido, al risarcimento dei danni patiti a seguito della morte del marito I.G., avvenuta nella notte dell'(OMISSIS) per collasso cardiocircolatorio, poche ore dopo che il Dott. D. -medico di guardia presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di (OMISSIS)- lo aveva visitato a seguito di un malore e lo aveva dimesso con diagnosi tranquillizzante, senza sospettare la possibilità di infarto e senza sottoporlo alla necessaria osservazione;

La Usl e il D. resistettero alla domanda e chiamarono in causa, per l’eventuale manleva, le rispettive compagnie assicuratrici; nel corso del giudizio di primo grado, a seguito dell’estinzione della USL (OMISSIS), venne disposta la chiamata in causa dell’Azienda USL (OMISSIS), ad essa subentrata;

il Tribunale accolse la domanda, condannando il D. e la USL (OMISSIS) – in solido – al pagamento di Lire 772 milioni (oltre accessori), con condanna delle compagnie chiamate in causa a rivalere i rispettivi assicurati;

la sentenza venne impugnata dal D. e, con gravame incidentale adesivo, dalla sua assicuratrice Zurigo Assicurazioni s.p.a.; altri appelli incidentali vennero proposti dalla G. e dagli altri eredi I. (che successivamente rinunciarono all’impugnazione) e dalla Azienda USL (OMISSIS), che eccepì il proprio difetto di legittimazione passiva sul rilievo che non essa, ma la Regione Sicilia era subentrata alla disciolta USL di (OMISSIS);

rinnovata la c.t.u. medico-legale, la Corte di Appello di Catania riformò la sentenza di primo grado, dichiarando il difetto di legittimazione passiva dell’Azienda USL (OMISSIS) e respingendo la domanda risarcitoria nei confronti del medico;

a seguito di ricorso per cassazione proposto dalla G. e da I.G. e I.S. (divenuti maggiorenni e già costituitisi nel giudizio di appello), questa Corte pronunciò sentenza n. 7354/2015 con cui affermò la contraddittorietà e la apoditticità della motivazione della decisione impugnata nella parte in cui aveva escluso che la condotta del sanitario fosse censurabile sotto il profilo della negligenza e della imperizia e che avesse avuto incidenza causale nella morte del paziente; cassò pertanto la sentenza in relazione al motivo accolto e rinviò alla Corte territoriale;

definendo il giudizio ex art. 392 c.p.c. riassunto dalla G. e dagli I., la Corte di Appello di Catania ha rilevato l’avvenuto passaggio in giudicato della statuizione che aveva accolto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva della Azienda USL (OMISSIS) e, esaminata la posizione del D. anche alla luce della ulteriore c.t.u. disposta in sede di rinvio, ne ha affermato la responsabilità, ritenendo la condotta del sanitario censurabile e “legata da un nesso di causalità all’evento letale verificatosi”; ritenuto inoltre che nel giudizio di rinvio non potesse farsi luogo alla liquidazione di importi superiori a quelli riconosciuti dalla sentenza di primo grado, ha condannato il D. al pagamento di Lire 772 milioni, oltre interessi legali dall'(OMISSIS) sino al soddisfo, con condanna della Zurich Insurance PLC a tenere indenne il D.;

avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione D.C., affidandosi a tre motivi; ad esso hanno resistito la G. e I.G. e I.S., che hanno anche proposto ricorso incidentale basato su un unico motivo; altro ricorso incidentale, anch’esso basato su un solo motivo, è stato proposto dalla Zurich Insurance PLC; la Società Cattolica di Assicurazione ha svolto controricorso in relazione al ricorso incidentale della G. e degli I.; la G. e gli I. hanno resistito con distinti controricorsi nei confronti della Zurich e della Società Cattolica di Assicurazione;

hanno depositato memorie il D., la Zurich Insurance PLC e la G. e gli I..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Quanto al ricorso principale del D., che:

il primo motivo denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 394 c.p.c., comma 3 per non avere la Corte di rinvio accolto l’eccezione di inammissibilità della riassunzione effettuata dalla G. e dagli I. per avere introdotto un petitum diverso da quello formulato in primo grado, atteso che, con l’originario atto di citazione era stato richiesto il risarcimento dei “danni tutti subiti (…) da valutarsi in corso di causa”, mentre con l’atto di riassunzione il risarcimento era stato richiesto “in misura non inferiore ad Euro 300.000,00 ciascuno”;

sul punto, la Corte di Appello ha osservato che “l’eventuale difformità delle conclusioni rassegnate nell’odierno giudizio dagli eredi I. rispetto a quelle prese nel giudizio in cui fu pronunciata la sentenza cassata (…) non determina l’inammissibilità del giudizio di riassunzione, ma comporta solo che non potranno essere presi in esame dal giudice di rinvio motivi di impugnazione diversi da quelli formulati nel giudizio di appello conclusosi con la sentenza cassata”;

il motivo è infondato: va escluso, infatti, che la violazione del divieto posto dall’art. 394 c.p.c., comma 3, (secondo cui “le parti non possono prendere conclusioni diverse da quelle prese nel giudizio nel quale fu pronunciata la sentenza cassata, salvo che la necessità delle nuove conclusioni sorga dalla sentenza di cassazione”) comporti l’inammissibilità della riassunzione laddove siano rimasti fermi la causa petendi ed il petitum e la modifica abbia riguardato esclusivamente l’entità del risarcimento (richiesto genericamente nell’atto introduttivo e quantificato in modo specifico con l’atto di riassunzione);

col secondo motivo (“violazione dell’art. 111 Cost.; dell’art. 132 c.p.c., e dell’art. 118 disp. Att. c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4”), il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere dato per scontato che I.G. fosse affetto da cardiopatia ischemica, rilevando che tale conclusione è rimasta indimostrata e non può essere desunta dal certificato di morte; conclude pertanto che, “in mancanza dell’accertamento della patologia cardiaca ischemica ed in mancanza di idonea motivazione (…) la sentenza mostra una lacuna motivazionale, rilevante sotto la violazione dei requisiti che essa deve possedere per sottrarsi al vizio di nullità”;

il motivo è infondato: la Corte ha illustrato in modo ampio (e con specifico richiamo alle risultanze delle varie consulenze espletate) le ragioni che l’hanno condotta a ritenere che il decesso sia stato determinato da una patologia infartuale, cosicchè deve ritenersi che non ricorra la carenza motivazionale lamentata; nè vale ad inficiare la motivazione il contestato riferimento al certificato di morte, che ha costituito un mero inciso volto a corroborare conclusioni già ampiamente argomentate;

il terzo motivo denuncia la “nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 190 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4”: premesso che il giudizio di rinvio era regolato dalle norme vigenti all’epoca dell’instaurazione del giudizio di primo grado e che pertanto doveva applicarsi la norma dell’art. 190 c.p.c. nella formulazione precedente alla modifica apportata dalla L. n. 353 del 1990 (prevedente, anche nel giudizio di appello, lo scambio di comparse conclusionali e di memorie di replica prima dell’udienza di discussione), il ricorrente dà atto che, anteriormente all’udienza di discussione, aveva depositato in via telematica la propria comparsa conclusionale (in data 7.9.2017) e la memoria di replica (il 14.9.2017); tanto dedotto, rileva che la sentenza aveva dato atto che “all’udienza collegiale del 4/10/2017 in esito a discussione orale, la causa veniva posta in decisione senza termini” e censura la Corte di Appello per avere emesso la sentenza senza tenere conto del contenuto della comparsa conclusionale e della memoria di replica, in tal modo violando il diritto di difesa delle parti (con diretta incidenza sulla corretta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto sottostanti alla motivazione della sentenza) e determinando la nullità della decisione;

il motivo è infondato: a prescindere dal rilievo che la circostanza che la Corte non abbia dato atto (a pag. 12 della sentenza) dell’avvenuto deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica del D. non vale ad escludere che tali atti -depositati anteriormente all’udienza di discussione- siano stati comunque esaminati in sede di decisione, deve rilevarsi che dalla stessa illustrazione del motivo emerge che il ricorrente ha potuto espletare compiutamente il suo diritto alla difesa, depositando la comparsa conclusionale e la memoria di replica previste dal testo dell’art. 352 c.p.c. previgente alle modifiche introdotte dalla L. n. 353 del 1990; con il che risulta esclusa la possibilità di configurare la dedotta violazione del principio del contraddittorio e la conseguente nullità della sentenza.

Considerato, quanto al ricorso incidentale della Zurich Insurance PLC, che:

con l’unico motivo, la Zurich denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, individuato nella circostanza che i consulenti d’ufficio nominati in sede di rinvio avevano evidenziato che il controllo del dosaggio enzimatico in uso all’epoca dei fatti non avrebbe potuto offrire risultati prima di quattro-otto ore dal prelievo e pertanto, quand’anche fosse stato effettuato dal D., l’esito non sarebbe stato disponibile nell’arco di poco più di due ore intercorso fra il primo accesso dello I. e il suo decesso, con la conseguenza che la dedotta omissione del medico risultava comunque irrilevante sul piano causale;

a prescindere dal rilievo di tardività del ricorso incidentale svolto nella memoria depositata dalla G. e dagli I., il motivo risulta infondato in quanto la Corte ha dato atto che all’epoca occorrevano 4-8 ore per rinvenire gli enzimi a libello ematico, ma ha mostrato di ritenere non decisivo tale elemento al fine di escludere la possibilità di diagnosticare l’infarto e, con essa, la necessità di disporre l’osservazione ospedaliera del paziente;

la Corte di rinvio ha infatti dato conto delle risultanze delle consulenze effettuate nel corso del giudizio civile (oltrechè della consulenza fatta svolgere dal P.M. nel procedimento penale), evidenziando come la situazione esistente all’atto del primo ingresso dello I. in ospedale -“dolore toracico severo e prolungato, storia clinica, esame ECG recante alterazioni equivoche”- imponesse l’osservazione ospedaliera del paziente, pur a fronte dell’impossibilità di disporre tempestivamente del dosaggio degli enzimi (a pag. 19: “un infarto miocardico acuto è diagnosticato non solo in presenza di inequivocabili modifiche ECG e/o inequivocabili alterazioni enzimatiche ma anche quando ripetute ed equivoche modifiche ECG persistono per oltre 24 ore, con o senza equivoche modifiche enzimatiche”), e ha concluso -per un verso- che “appare illogico sostenere che la causa più probabile della morte sia da ricondurre ad un evento improvviso e perciò imprevedibile (tale da non poter essere fronteggiato nemmeno se il paziente fosse stato trattenuto in ospedale) e non piuttosto ad una patologia cardiaca” e -per altro verso- che una diversa condotta del medico “-improntata ad un adeguato controllo del paziente- avrebbe consentito l’adozione di tempestive misure terapeutiche al primo insorgere di segni che deponessero per un infarto miocardico acuto e, pertanto, avrebbe potuto con buone probabilità evitare il decesso dello I.”;

alla luce di tali osservazioni e conclusioni, il “fatto” di cui la ricorrente lamenta l’omesso esame risulta pertanto considerato dalla Corte d’Appello, che non l’ha tuttavia valutato come decisivo al fine di ritenere esente da colpa la condotta del medico e di escludere il nesso causale fra la stessa e il decesso dello I. (e ciò sulla base di un apprezzamento di merito che non risulta ovviamente censurabile sotto il profilo dedotto);

Considerato, quanto al ricorso incidentale della G. e degli I., che:

l’unico motivo denuncia la “violazione e falsa applicazione di norme di diritto: artt. 345 e 394 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Nullità della sentenza per omessa pronuncia: art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4”: i ricorrenti lamentano che la Corte di Appello ha “disatteso la richiesta di condanna per la maggior somma specificamente reclamata dagli stessi attori con le conclusioni rassegnate avanti al Giudice di rinvio” ritenendo che nel giudizio di rinvio le parti non possano formulare conclusioni diverse da quelle prese nel giudizio in cui fu pronunciata la sentenza cassata; sostengono che la somma richiesta era conforme alle vigenti tabelle milanesi e che “la maggiore quantificazione monetaria (…) si era resa necessaria ed imprescindibile per un doveroso adeguamento temporale, alla luce della circostanza oggettiva del lunghissimo iter processuale”;

il motivo è infondato: non risulta integrato alcun vizio di omessa pronuncia giacchè la Corte di Appello ha espressamente esaminato la domanda di liquidazione di maggiori importi avanzata in sede di rinvio, rigettandola sul duplice rilievo che non potesse farsi luogo alla liquidazione di importi diversi da quelli liquidati in primo grado (atteso che gli eredi I. avevano formalmente rinunciato all’appello incidentale proposto in punto di liquidazione del danno) e che le parti del giudizio di rinvio non potevano prendere conclusioni diverse da quelle formulate nel procedimento in cui era stata pronunciata la sentenza impugnata;

nè tali rilievi risultano adeguatamente censurati dai ricorrenti, che si sono limitati a sostenere la correttezza del “doveroso adeguamento temporale” delle richieste risarcitorie senza prendere specifica posizione sulla ritenuta impossibilità dei danneggiati di ottenere importi superiori a quelli liquidati dal primo giudice e dagli stessi non censurati (stante la rinuncia all’impugnazione) e sul fatto che il limite previsto dall’art. 394 c.p.c., comma 3, non operi in caso di mero “adeguamento temporale” della domanda;

in ordine alle spese di lite, la reciproca soccombenza giustifica la compensazione fra il ricorrente principale e i ricorrenti incidentali G. e I. ed -egualmente- fra questi ultimi e la Zurich Insurance PLC; nulla deve liquidarsi nei rapporti fra il D. e la Zurich, atteso che controricorso di quest’ultima era adesivo al ricorso principale; le spese vanno compensate anche nei rapporti fra i ricorrenti incidentali G. e I. e la controricorrente Società Cattolica di Assicurazione giacchè quest’ultima non aveva un concreto interesse a resistere al ricorso incidentale degli eredi I., che non ha riguardato la statuizione della sentenza impugnata che ha escluso la responsabilità della ASL di Siracusa (garantita dalla Cattolica);

sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte rigetta sia il ricorso principale che i ricorsi incidentali, compensando le spese di lite fra tutte le parti.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i rispettivi ricorsi, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA