Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20754 del 10/10/2011

Cassazione civile sez. I, 10/10/2011, (ud. 19/07/2011, dep. 10/10/2011), n.20754

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 31316/20205 proposto da:

D.R. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA G. BAZZONI 1, presso l’avvocato ZUCCONI GALLI FONSECA

Corrado, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato EGGER

HANNS, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

BANCA POPOLARE DELL’ALTO ADIGE SOC.COOP.A.R.L. (C.F. (OMISSIS)),

in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso l’avvocato MANZI Luigi, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato VOLGGER REINHART,

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 171/2005 della SEZIONE DISTACCATA DI BOLZANO –

CORTE D’APPELLO di TRENTO, depositata il 17/08/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

19/07/2011 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato ZUCCONI GALLI FONSECA che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato COGLITORE EMANUELE, per

delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

D.R. chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Bolzano decreto ingiuntivo per la somma di L. 250.000.000 oltre interessi nei confronti della Banca Popolare dell’Alto Adige, deducendo: di avere concluso con la Niederstatter Helmuth & C. s.n.c. un contratto (preliminare) di permuta il 29/3/96, con il quale prometteva di cedere il terreno edificabile di proprietà, in cambio di (costruende) unità immobiliari; che l’acquisto del terreno da parte della società era avvenuto con contratto 31/7/96, e l’acquisto delle unita immobiliari con il contratto di compravendita del 24/1/2000;

che in detto ultimo contratto, si dava atto che l’immobile era gravato di ipoteca per L. 500.000.000 a favore della Raiffeisenkasse Untereisacktal, che la Niederstatter si impegnava espressamente a cancellare ,ma ciò non era avvenuto, per l’intervenuto fallimento della società; che al momento del contratto del 29/3/96, la Niederstatter aveva costituito a favore di D.R. garanzia bancaria per L. 250.000.000,escussa atteso l’inadempimento della Niederstatter, ma la Banca Popolare dell’Alto Adige si era rifiutata di pagare.

Proponeva opposizione la Banca, deducendo che il contratto azionato nel monitorio costituiva una fideiussione e non un contratto di garanzia autonoma, e che il D. era decaduto ex art. 1957 c.c., dal diritto di escutere la garanzia, per non avere proposto alcuna istanza nei confronti del debitore principale nei sei mesi successivi, una volta constatato che a carico degli appartamenti permutando era stata iscritta ipoteca il 20/1/1997; che nella clausola 5) del contratto non era chiaro a quali “obblighi di pagamento”, da cui l’escussione della garanzia, si facesse riferimento, atteso che nel preliminare di permuta non era previsto alcun pagamento da parte della Niederstatter, per cui o la garanzia era nulla per mancanza della prestazione garantita e quindi dell’oggetto, o le parti avevano inteso fare riferimento alla “realizzazione degli appartamenti” ed anche in detta ipotesi, essendo stati realizzati gli appartamenti, non sarebbe stata escutibile la garanzia, ed in ogni caso, la consegna era avvenuta da tempo e quindi la garanzia era stata esperita tardivamente; le parti, infine, invece di stipulare un unico contratto definitivo, come previsto in origine nel preliminare, garantito della fideiussione bancaria, avevano stipulato due distinti contratti, per cui il D. non aveva alcun diritto di richiedere il pagamento della fideiussione per un inadempimento contrattuale che non si sarebbe verificato se fosse stato rispettato quanto previsto nel contratto garantito.

Il D. si costituiva, contestava trattarsi di fideiussione, ma di garanzia in senso astratto, deduceva che l’inadempimento della Niederstatter era dato dalla mancata cancellazione dell’ipoteca, che il termine ex art. 1957 c.c., avrebbe potuto eventualmente iniziare a decorrere solo dal gennaio 2000, alla data del contratto di acquisto degli immobili; che i due atti stipulati realizzavano sostanzialmente la permuta originariamente pattuita e la Banca era già a conoscenza del procedimento scelto, tant’è vero che aveva emesso la garanzia oltre due mesi dalla data prevista per la stipula del definitivo; che il comportamento della Banca sarebbe stato da valutare sotto il profilo dell’affidamento ingenerato nel destinatario della garanzia, ed aveva comunque causato un arricchimento ingiustificato, a danno del D.. Il Tribunale riteneva trattarsi di fideiussione, nella specie della fideiussio indemnitatis, che doveva garantire l’esatto adempimento da parte della Niederstatter delle obbligazioni assunte con il preliminare di permuta; che irrilevante era la redazione di due contratti, rilevante essendo il trasferimento degli immobili liberi da pesi; che, nella interpretazione secondo buona fede della clausola contrattuale, doveva ritenersi che gli immobili dovessero essere consegnati liberi da pesi; che essendo stata iscritta ipoteca il 20/1/97 e divenuto il D. proprietario solo con il contratto 24/1/2000, solo da tale data potevano calcolarsi i sei mesi di cui all’art. 1957 c.c., il cui richiamo era comunque fuorviante, atteso che la fideiussione era “solidale” e quindi il creditore si poteva rivolgere indifferentemente contro il debitore o il fideiussore.

La Corte d’appello, adita dalla Banca, con sentenza depositata il 17/8/2005, in accoglimento dell’appello, ha revocato il decreto ingiuntivo, ed ha dichiarato il D. decaduto dal diritto di escutere la garanzia per mancato rispetto del termine semestrale ex art. 1957 c.c., condannando l’appellato alla rifusione alla Banca appellante delle spese di ambedue i gradi di giudizio.

La Corte territoriale è pervenuta alla decisione, rilevando che poichè la fideiussione era collegata con il preliminare di permuta del 29/3/96, la validità della stessa era collegata al rispetto del detto preliminare e le eventuali modifiche avrebbero dovuto avere l’approvazione della Banca; che la corretta esecuzione del preliminare prevedeva lo scambio tra il terreno, di proprietà del D., con la cosa futura, cioè i due appartamenti che la Niederstatter avrebbe realizzato sul fondo, cosicchè la permuta si sarebbe realizzata quando fossero venuti ad esistenza gli appartamenti, al più tardi, alla trascrizione del frazionamento del neo costituito edificio, e quindi con il decreto tavolare del 6/4/99;

che poichè il D. aveva atteso il 24/1/00 per pretendere il trasferimento dei due appartamenti, era incorso nella decadenza ex art. 1957 c.c.; che pertanto rimanevano assorbiti gli altri motivi dell’appello.

Avverso detta pronuncia propone ricorso per cassazione il D., sulla base di quattro motivi.

La Banca Popolare dell’Alto Adige si difende con controricorso.

Ambedue le parti hanno depositato le memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1.- Con il primo motivo, il ricorrente denuncia “omessa e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia- violazione o falsa applicazione degli artt. 1938, 1939, 1944, 1945 e 1957 c.c.”.

Secondo il ricorrente, la Corte del merito ha qualificato il contratto come fideiussione, senza motivare, salvo lo stringato richiamo al motivo d’appello della Banca, a fronte della prospettata natura di garanzia autonoma, per mancare l’accessorietà al contratto principale, come si evince alla stregua della volontà delle parti e in particolare, dall’atto di garanzia; il fatto che la “Bankgarantie” n. 11977 (garanzia bancaria) e non “Burgshaft” (fideiussione) premetta l’intercorso rapporto principale non vale di per sè ad individuare un’automatica, relazione di subordinazione, rilevante essendo la relazione tra l’obbligazione principale e di garanzia, come si evince dal complessivo esame delle pattuizioni; in tal senso, vanno rilevati l’impiego del termine testuale di “uberweisen” e il fatto che la “Bankgarantie” sia indirizzata al D. e non alla Banca.

Secondo il ricorrente, si tratta di vera e propria garanzia bancaria passiva autonoma, prevista non a garanzia per l’inadempimento del termine di consegna dell’immobile, ma valida sino alla consegna effettiva del bene libero da pesi e vincoli e comunque entro 10 anni, quindi non vale il termine decadenziale; essendo il contratto base un preliminare senza termine di consegna, il venire ad esistenza dell’edificio, sia pure frazionato, non basta a stabilire l’inerzia del debitore, l’inadempimento che doveva far scattare la garanzia era non l’ultimazione dei lavori ma la consegna effettiva, per cui non era stato previsto il termine; anche a ritenere che si tratti di fideiussio indemnitatis, come ha statuito il 1^ Giudice, ma non la Corte d’appello che si limita a definirlo “fideiussione”, mancherebbe comunque l’accessorietà.

Per questo, conclude il ricorrente, la sentenza della Corte d’appello va riformata siccome errata sia sull’inquadramento giuridico intercorso tra garante e garantito (garanzia autonoma e non fideiussione) sia sull’ipotizzata decadenza, atteso che il termine dei sei mesi ex art. 1957 c.c., non si applica al contratto autonomo di garanzia.

1.2.- Con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza per “omessa e/o contraddittoria motivazione su punto decisivo prospettato dagli appellati o rilevabile d’ufficio – illogicità – travisamento del fatto”, in relazione alla ritenuta modifica della “corretta esecuzione” del preliminare di permuta, sostenendo che la modalità di realizzazione dell’operazione economica voluta dalle parti non incide sul contenuto; in ogni caso, la Banca sapeva della diversa modalità, tant’è che ha rilasciato la garanzia dopo la scadenza prevista nel preliminare; in ogni caso, non è stato stravolto il programma negoziale.

1.3.- Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia “omessa e/o contraddittoria motivazione su altro punto decisivo prospettato dalle parti o rilevabile d’ufficio – illogicità – travisamento del fatto”:

il c.d. “decreto tavolare” non necessariamente consegue alla ultimazione dei lavori, potendo il costruttore richiedere un frazionamento di massima su basi planimetriche; alla data del 24/1/00, quando il costruttore si era deciso al trasferimento degli immobili ed alla loro consegna, i lavori non erano finiti, quindi, anche addivenendo all’ipotesi di fideiussione con accessorietà della prestazione, il D. non sarebbe incorso in nessuna decadenza, avendo proposto ricorso per ingiunzione nei sei mesi dalla consegna effettiva e dal trasferimento di proprietà.

1.4.- Con il quarto motivo, il ricorrente denuncia vizio di “omessa motivazione su più punti decisivi prospettati dall’appellato- illogicità”.

Il D., con tempestivo appello incidentale, aveva in subordine chiesto accertarsi la responsabilità contrattuale della Banca, ed in ulteriore subordine, extracontrattuale; la Corte d’appello non si è pronunciata in alcun modo su dette domande, nè sulla mancata ammissione delle prove dedotte, intese a provare che la Banca sapeva ed aveva accettato le modifiche nell’esecuzione del preliminare di permuta.

2.1.- Il primo motivo è inammissibile.

Va invero rilevato che la qualificazione del contratto come fideiussione era stata operata dal Tribunale; la sola Banca aveva proposto impugnazione, aderendo alla qualificazione dell’atto, ed il D. non aveva svolto alcuna censura incidentale, limitandosi a chiedere la conferma della sentenza: da ciò consegue che sulla qualificazione è scesa la preclusione da giudicato, per cui il ricorrente non può censurare la qualificazione nella presente sede.

Il ricorrente obietta, in sede di memoria, alle pagine 6-9, di avere spiegato comunque appello incidentale in relazione alla qualifica di fideiussio indemnitatis e che la mera diversa qualificazione giuridica non comporta la formazione di giudicato, per cui la parte totalmente vittoriosa non ha l’onere di proporre appello incidentale al fine di prospettare la possibilità che il fatto sia riconducibile ad una diversa fonte, rientrando nei poteri officiosi del giudice, in qualsiasi fase del giudizio, di qualificare giuridicamente la domanda e di individuare la norma applicabile.

E’ agevole a riguardo obiettare che: a) il passo della sentenza d’appello riportato è relativo allo svolgimento del processo in primo grado e non in secondo, e dallo stesso anzi chiaramente si evidenzia come la qualificazione del contratto sia stata oggetto di specifica contestazione e quindi di trattazione della causa; b) non si tratta nel caso di interpretazione e qualificazione della domanda, ma di qualificazione del contratto, quale titolo della domanda, oggetto della materia del contendere sotto il profilo dell’accertamento effettivo, specifico e concreto (su tale principio, si richiama la pronuncia 21266/2007).

I rilievi che precedono precludono in radice le censure di vizio di violazione di legge e di motivazione in relazione alla qualificazione del contratto come fideiussione.

All’interno del motivo, il ricorrente prospetta la non accessorietà della garanzia anche nella qualificazione di fideiussio indemnitatis e quindi l’inapplicabilità dell’art. 1957 c.c..

Anche detta censura va peraltro ritenuta inammissibile, per l’assorbente rilievo della carenza di autosufficienza del ricorso, avendo il ricorrente omesso di riportare il testo della Bankgarantie.

In memoria, la parte sostiene di avere riportato “la volontà negoziale della Bankgarantie” alle pag. 6-8 del ricorso, a mezzo del richiamo e della trascrizione virgolettata di passi della sentenza di primo grado, ove sono riportati il contenuto ed il tenore della garanzia: è agevole a riguardo obiettare che alla sola pag. 8 sono riportati solo due incisi virgolettati in lingua italiana, con riferimento all’ult.cpv. della Bankgarantie, e vi è indicata la pag.

14 della sentenza di primo grado; le espressioni riportate (“s’intende valida fino alla consegna degli appartamenti” e “trascorsi però dieci anni, s’ intenderà in ogni caso nulla e priva di efficacia”) non assolvono invero all’onere di riprodurre il testo del contratto quanto meno nella parte di cui si controverte, in modo da consentire al Giudice di legittimità l’esame della questione senza ricorrere agli atti del giudizio di merito, nè infine nel caso può ritenersi che il testo del contratto nella sua esatta portata risulti alla stregua dei due incisi di cui al ricorso, sopra riportati, nè in ogni caso il contenuto del contratto risulta riportato nella sentenza impugnata (per la sufficienza di detta circostanza si è espressa la pronuncia 15766/06, anche se, contra, in senso più restrittivo, si è pronunciata la sentenza 15808/08)), nè infine, evidentemente, potrebbe a riguardo farsi valere la ricostruzione che la stessa parte fa della sentenza di primo grado.

2.2.- Anche il secondo motivo è inammissibile per carenza di autosufficienza, non essendo stato riportato il contenuto del preliminare nonchè della fideiussione, in relazione ai quali la parte si duole del vizio di motivazione della Corte del merito;

quanto al travisamento dei fatti, lo stesso costituisce motivo di ricorso per cassazione di per sè inammissibile, e sul principio, vedi le pronunce 4056/09, 17057/07, 24166/06 e 11373/06, tra le ultime.

2.3.- Il terzo motivo è inammissibile, atteso che lo stesso postula l’interpretazione del contratto, non riportato nel suo contenuto in sede di ricorso.

2.4.- Il quarto motivo è altresì inammissibile.

Ed invero, l’omessa pronuncia deve essere fatta valere come vizio ex art. 360 c.p.c., n. 4, configurando la violazione dell’art. 112 c.p.c. (vedi le pronunce 24856/06, 6361/07, 12952/07, 4329/09);

quanto alla prova per testi, la parte non ha assolto all’onere di trascrizione dei capitoli ed indicazione dei testi, al fine di consentire al Giudice di legittimità di valutare la sussistenza del profilo della decisività della prova stessa (vedi, tra le ultime, le pronunce 9748/010, 19138/04).

Conclusivamente, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condanna il ricorrente a rifondere alla Banca Popolare dell’Alto Adige soc. coop. a r.l. le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5000,00, oltre Euro 200,00 per spese; oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 19 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2011

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