Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20754 del 01/08/2019

Cassazione civile sez. trib., 01/08/2019, (ud. 19/06/2019, dep. 01/08/2019), n.20754

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 634-2017 proposto da:

A.J.R., domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato MICHELE MACRI’;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI UGENTO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e

difeso dall’Avv. MASSIMO FASANO domiciliato in Roma presso la

cancelleria della Corte di Cassazione;

– controricorrente-

e contro

EQUITALIA LECCE SPA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1379/2016 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

LECCE, depositata il 27/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/06/2019 dal Consigliere Dott. DE MASI ORONZO.

Fatto

RITENUTO

CHE:

La Commissione Tributaria Regionale della Puglia – Sezione Staccata di Lecce, con sentenza n. 1379/2016, depositata il 27/5/2016, respingeva l’appello proposto da Villaggio Poseidone s.a.s. di A.M. e C., nei confronti del Comune di Ugento, e confermava la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, che aveva respinto il ricorso della contribuente, avente ad oggetto l’impugnazione della cartella di pagamento riguardante la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU), riferita agli anni 2000 e 2001, con cui contestava, sotto vari profili, la debenza del tributo.

Secondo il Giudice di appello la decisione di primo grado è corretta atteso che la notifica dell’avviso di accertamento relativo alla annualità TARSU del 2000 è valida, anche se l’atto non era stato consegnato presso la sede sociale, essendo stato prodotto, in uno con la cartolina di ricevimento, dalla stessa contribuente, che inoltre la notifica della cartella di pagamento era avvenuta entro il termine decadenziale di cui al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 71, che l’atto impositivo era sufficientemente motivato riportando le date di notifica dei prodromici avvisi di accertamento, che infine non poteva lamentarsi la mancata applicazione del criterio della stagionalità dell’attività svolta, trattandosi di struttura alberghiera con licenza annuale, profilo semmai da far valere impugnando gli avvisi di accertamento.

La contribuente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui l’intimato Comune resiste con controricorso; il ricorrente ha altresì depositato memoria difensiva con allegata documentazione.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Con il primo motivo, la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, così come modificato dal D.Lgs. n. 193 del 2001, art. 1, comma 1, lett. c), giacchè la CTR ha ritenuto validamente eseguita la notifica degli avvisi di accertamento richiamati dalla cartella esattoriale risulta eseguita a tale “Dott. C. O., 73100 Lecce”, senza alcuna specificazione circa la qualità del consegnatario ed il luogo ove la consegna era stata eseguita, avuto riguardo al disposto degli artt. 145,138,139 e 141 c.p.c., ed alla violazione del principio del contraddittorio, non avendo la contribuente potuto esporre all’Amministrazione le proprie ragioni.

Con il secondo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 71,giacchè la CTR ha ritenuto di confermare la prima decisione anche in punto di prescrizione della pretesa impositiva, senza considerare che la dedotta invalidità della notifica degli avvisi di accertamento legittimala contribuente a far valere, in sede di impugnazione della cartella esattoriale, la relativa eccezione.

Preliminarmente, va disattesa l’eccezione di difetto di legittimazione processuale di Villaggio Poseidone s.a.s. di A.M. e C., in persona del A.J.R., in quanto dalla visura storica della predetta società si ricava la intervenuta trasformazione (2013) di essa in una società di capitale, avente la stessa denominazione, Villaggio Poseidone s.r.l., la quale ha successivamente ceduto (2014) l’azienda alberghiera alla Luxury Hotels & Resorts s.r.l., per cui non può escludersi continuità alla identità soggettiva tra la originaria società di persone e quella di capitali, nonostante la intervenuta variazione della forma giuridica. Il ricorso per cassazione è, altresì, ammissibile in quanto contiene, in ossequio al principio di autosufficienza, tutti i riferimenti necessari ad individuare le argomentazioni censurate della sentenza impugnata, integralmente riprodotta nel corpo del ricorso medesimo, vertendo la “ratio decidendi” essenzialmente attorno alla questione della validità della notificazione, “rispettivamente il 29 dicembre 2005 e il 28 ottobre 2006”, dei prodromici avvisi di accertamento.

La prima censura è infondata.

Gli atti impositivi in oggetto furono notificati, a mezzo del servizio postale, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 2, e com’è dato ricavare dall’avviso di ricevimento versato in atti, debitamente sottoscritto dal ricevente, erano indirizzati a “Villaggio Poseidone s.a.s., c/o Dott. C. O., 73100 Lecce”, a fronte di ciò, la doglianza riproposta dalla contribuente, già disattesa dai giudici di merito, si basa sulla circostanza che la società aveva sede in (OMISSIS), e che il nome del consegnatario, di cui neppure è stata specificata la qualità, che venne rinvenuto in Lecce, è A., d’onde erroneità della iniziale “O” riportata accanto al cognome ” C.”.

Sta di fatto che, come pure evidenziato dal controricorrente, C.A. ha ricevuto l’atto impositivo, del quale era destinatario, nel proprio domicilio e nella qualità, all’epoca posseduta, di amministratore giudiziario della società, sicchè l’attestazione dell’ufficiale postale circa la persona cui l’atto medesimo è stato consegnato è sufficiente per il perfezionamento della notificazione, atteso che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione ha provveduto ad apporre la propria firma, cosa che esclude qualsivoglia rilievo alla dedotta erronea indicazione della iniziale del nome proprio del ricevente.

Infatti, ove anche manchino nell’avviso di ricevimento le generalità della persona cui l’atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l’atto è pur tuttavia valido, poichè la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell’ufficiale postale, assistito dall’efficacia probatoria di cui all’art. 2700 c.c. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell’avviso di ricevimento della raccomandata (Cass. n. 11708/2011; n. 6395/2014; n. 20918/2016).

La seconda censura è parimente infondata.

Per quanto riguardo l’esercizio del potere di accertamento dell’Amministrazione, il termine di decadenza, come previsto dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 161, che ha abrogato – per quanto d’interesse – il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 71, ed ha reso omogenea la tempistica degli avvisi per i tributi all’epoca esistenti, anche se riferibili a rapporti di imposta precedenti al 1 gennaio 2007, data di entrata in vigore della legge finanziaria, è stato, nella esaminata fattispecie, rispettato, in quanto l’avviso di accertamento è un provvedimento unilaterale recettizio che produce i suoi effetti, anche ai fini qui considerati, se e quando perviene nella sfera di conoscibilità del destinatario (in tema di ICI, Cass. n. 20797/2016; n. 28043/2018).

Il dedotto pagamento, in corso di causa, della cartella di pagamento non consente di pervenire ad una pronuncia di cessazione della materia del contendere – cui residuerebbe pur sempre la valutazione della soccombenza virtuale – trattandosi di circostanza allegata da una sola delle parti, alla quale difetta l’adesione dell’ente impositore.

Alla reiezione del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali, liquidate in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida

in Euro 2.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie ed accessori di legge.

Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2019

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