Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20753 del 20/07/2021

Cassazione civile sez. VI, 20/07/2021, (ud. 18/05/2021, dep. 20/07/2021), n.20753

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. GIAIME GUIZZI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13400-2020 proposto da:

M.V.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIUSEPPE MANCINI;

– ricorrente –

contro

MOTOR IMPACT DI I.D., in persona della titolare pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli

avvocati ROBERTO DE CESARIS, GIOVANNI FARAONE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 676/2019 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 12/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non

partecipata del 18/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. PELLECCHIA

ANTONELLA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. M.V.A. convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Vasto la Motor Impact di I.D. al fine si sentir accertare la responsabilità della concessionaria per i vizi dell’autovettura acquistata e la conseguente condanna alla restituzione dell’importo pagato a titolo di corrispettivo nonché il rimborso delle spese sostenute per riportare il veicolo dalla Romania all’Italia.

Espose che, mentre si trovava in Romania, l’autovettura si incendiò a causa di un cortocircuito del motorino di avviamento; che, la concessionaria, immediatamente contattata chiese il rimpatrio dell’auto per ispezionarla, ed una volta riporta l’auto in Italia rassicurò il proprietario proponendogli la sostituzione del veicolo con un’altra vettura senza tuttavia raggiungere un accordo per responsabilità della concessionaria stessa.

Si costituì in giudizio la Motor Impact di I.D. chiedendo il rigetto della domanda in mancanza di prove circa la causa dell’incendio. Osservò altresì che sul mezzo erano state apportate alcune modifiche, tra cui l’installazione di un caricatore CD alimentato dalla batteria a motore, e che tali manomissioni dovevano ritenersi causa dell’incendio.

Istruita la causa in via documentale, il Tribunale di Vasto rigettò la domanda condannando il M. al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta. Il giudice ritenne che l’attore non aveva fornito alcuna prova circa la riconducibilità dell’incendio ad un vizio occulto dell’autovettura.

Avverso tale decisione M.V.A. ha proposto appello lamentando la violazione delle norme sul riparto dell’onere della prova nonché l’illogicità della motivazione per non aver il Tribunale ammesso, in quanto ininfluente, il capitolo di prova relativo al riconoscimento, da parte della concessionaria, della responsabilità per i vizi dell’autovettura.

2. La Corte d’Appello dell’Aquila, con sentenza n. 676/2019 del 12 aprile 2019, a conferma della sentenza di primo grado, ha rigettato l’appello proposto dal M. condannandolo al pagamento delle spese.

3. Avverso tale decisione M.V.A. propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

Resiste la Motor Impact di I.D. con controricorso illustrato da memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4.1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta “violazione degli artt. 2687 e 1512 c.c. – omessa pronuncia – difetto di motivazione – omesso esame di un fatto decisivo”. La Corte d’Appello avrebbe errato nel ritenere non raggiunta dal M. la prova certa ed obiettiva circa cause dell’incendio. Inoltre il giudice di merito avrebbe illegittimamente sollevato controparte dall’onere di provare, ai sensi dell’art. 2697 c.c., comma 2, la responsabilità della manomissione nella causazione dell’incendio.

4.2 Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c. – omesso esame di un fatto decisivo – nullità della sentenza. Si duole della illogicità e della carenza di motivazione della sentenza nella parte in cui non ha ammesso, ritenendolo influente, il capitolo di prova relativo alla proposta della concessionaria di sostituzione dell’autovettura danneggiata con altro mezzo.

5. I motivi, congiuntamente esaminati per la loro intrinseca connessione, sono inammissibili poiché le doglianze si risolvono in una richiesta di valutazione dei fatti di causa, rientrante nel sovrano apprezzamento del giudice di merito e non sindacabili in sede di legittimità.

La Corte di cassazione, invero, non è legittimata a compiere una rivalutazione degli atti processuali, dei fatti o delle prove, potendo soltanto controllare che la motivazione della sentenza oggetto di impugnazione sia lineare e scevra di vizi logico giuridici.

Il ricorso è altresì inammissibile – si nota ad abundantiam – per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6. Tale articolo stabilisce che il ricorso deve contenere a pena di inammissibilità la specifica indicazione degli atti processuali sui quali il ricorso si fonda ed il successivo art. 369 c.p.c., comma 2, precisa che insieme al ricorso debbano essere depositati “a pena di improcedibilità” i documenti sui quali il ricorso si fonda. La ratio delle suddette previsioni riposa nella necessità di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo di ricorso senza dover procedere all’esame dei fascicoli d’ufficio o di parte (cass. sez. III, n. 86 del 10 gennaio 2012), non potendosi affidare al giudice di legittimità il compito di svolgere un’attività di ricerca negli atti (cfr. cass. sez. III n. 4201 del 22 febbraio 2010).

6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

6.1. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1-quater al testo unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 5.000 oltre 200 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione, il 18 maggio 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2021

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